Articolo 388 - Regolamento di Attuazione
(Art. 203 Cod. Str.)
Art. 388. Regolamento di Attuazione
Ricorso al prefetto
1. Nel caso di ricorso proposto per posta, la data di presentazione è quella di spedizione della relativa raccomandata, con avviso di ricevimento.
2. Quando il ricorso è presentato direttamente al prefetto, competente a norma dell'articolo 203 del Codice, questi lo trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore per gli adempimenti di cui al comma 2 dello stesso articolo.
Vedi anche:
Ricorso al prefetto.