Articolo 392 - Regolamento di Attuazione
(Art. 208 Cod. Str.)
Art. 392. Regolamento di Attuazione
Versamenti all'ufficio del registro
1. I proventi spettanti allo Stato, ai sensi dell'articolo 208, comma 1, del Codice, devono essere versati mensilmente dalle singole amministrazioni all'ufficio del registro competente per territorio.
2. Degli avvenuti versamenti gli uffici del registro danno comunicazione al ministero dei Lavori pubblici mediante riepiloghi mensili, contenenti l'indicazione delle somme versate da ciascuna amministrazione.
Vedi anche:
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.