Articolo 395 - Regolamento di Attuazione
(Art. 213 Cod. Str.)
Art. 395. Regolamento di Attuazione
Vendita e distruzione dei veicoli e delle altre cose sequestrate
[1. L'alienazione e la distruzione dei veicoli e degli altri beni sono effettuate a cura dell'Intendenza di finanza competente in relazione al luogo in cui i be trovano.
2. Ai fini dell'alienazione o distruzione dei veicoli o altri beni, gli organi di polizia stradale che hanno proceduto al sequestro degli stessi trasmettono all'Intendenza di finanza copia del verbale di sequestro, l'ordinanza di confisca e prova delle avvenute notificazioni agli interessati.]
[Abrogato]
Vedi anche:
Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa.