Articolo 34 bis - CdS
Art. 34 bis
Decoro delle strade
1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000. (Abrogato)
Art. 34 bis
Decoro delle strade
1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000. (Abrogato)