Decreto legislativo - 19/09/2000 - n. 358 - Immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione
OGGETTO: Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.
Modificato dal DPR n. 126 del 17/06/2022
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, e l'allegato 1, n. 29;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, capo III, sezione III, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni;
Acquisito l'avviso dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato reso in data 23 marzo 2000;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 marzo 2000;
Acquisito l'avviso dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali reso in data 22 giugno 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'interno e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento, in attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi e del conseguente riordino amministrativo, istituisce e disciplina lo sportello telematico dell'automobilista, allo scopo di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprietà, ai passaggi di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali d'importazione non ufficiali, nonchè i veicoli usati già in possesso di documentazione di circolazione rilasciata da uno di tali Stati. Sono, altresì, escluse le registrazioni della proprietà relative a veicoli nuovi importati da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo.
1-bis. Le procedure per la trasmissione dei dati attinenti alla verifica di adempimenti fiscali relativi all'immatricolazione dei veicoli nuovi e usati provenienti, attraverso circuiti non ufficiali di distribuzione dagli Stati membri dell'Unione europea e attraverso canali di importazione non ufficiali da Stati aderenti allo spazio economico europeo, sono definite con convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane.2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Ministero o Ministro, il Ministero o il Ministro dei trasporti e della navigazione;
b) A.C.I., l'Automobile club d'Italia;
c) P.R.A., il Pubblico registro automobilistico;
d) imprese di consulenza automobilistica, le imprese di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;
e) sportello, lo "sportello telematico dell'automobilista" presso il quale è possibile effettuare le operazioni di cui al comma 1.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Ministero o Ministro: il Ministero o il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
b) CED: il Centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
c) UMC: l’Ufficio o gli Uffici motorizzazione civile e le relative sezioni coordinate;
d) ACI: l’Automobile club d’Italia;
e) PRA: il pubblico registro automobilistico;
f) Ufficio o Uffici PRA: l’Ufficio o gli Uffici provinciali dell’ACI che gestiscono il PRA;
g) imprese di consulenza automobilistica: le imprese di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;
h) STA: lo “sportello telematico dell’automobilista” o gli “sportelli telematici dell’automobilista” presso cui è possibile effettuare le operazioni previste al comma 1.
Art. 2.Istituzione e attivazione dello sportello
Istituzione e attivazione dello STA1. È istituito lo sportello telematico dell'automobilista. Lo sportello rilascia, contestualmente alla richiesta, i documenti di circolazione e di proprietà relativi alle operazioni di immatricolazione, reimmatricolazione e passaggio di proprietà.
1. È istituito lo sportello telematico dell’automobilista. Lo STA rilascia, contestualmente alla richiesta, la carta di circolazione quale documento unico di circolazione e di proprietà, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.2. Lo sportello può essere attivato:
a) presso gli uffici provinciali della motorizzazione;
b) presso gli uffici provinciali dell'A.C.I. che gestiscono il P.R.A.;
c) presso le delegazioni dell'A.C.I. e presso le imprese di consulenza automobilistica.
2. Lo STA può essere attivato:
a) presso gli UMC;
b) presso gli Uffici PRA;
c) presso le delegazioni dell’ACI e presso le imprese di consulenza automobilistica.3. Lo sportello è attivato mediante un unico collegamento con il centro elaborazione dati del Ministero o con il sistema informativo dell'A.C.I. per lo svolgimento contestuale di tutte le operazioni di cui agli articoli 4 e 7.
3. Lo STA è attivato mediante un unico collegamento con il CED per lo svolgimento contestuale di tutte le operazioni previste dal presente regolamento.
4. Lo sportello STA non effettua le operazioni di rilascio della carta di circolazione di cui al comma 3 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di aggiornamento relativo al trasferimento di residenza delle persone fisiche.
5. Gli sportelli STA espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, apposito logo, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli sportelli sono altresì tenuti ad affiggere le tabelle che indicano l'ammontare del corrispettivo richiesto per ogni servizio reso.
Art. 3.Sicurezza e funzionamento dello sportello
Sicurezza e funzionamento dello STA
1. Le imprese di consulenza automobilistica e le delegazioni dell'A.C.I. adottano ogni misura necessaria ad assicurare, con mezzi di sicurezza graduati in relazione alla quantità di materiale da custodire per la gestione dello sportello STA, la conservazione e la custodia delle targhe, delle carte di circolazione, delle etichette autoadesive e di ogni altro materiale ad esse assegnato per la gestione dello sportello STA, la cui presa in carico ed il cui utilizzo sono annotati in appositi registri, secondo le modalità indicate dal Ministero e dall'A.C.I.2. Gli uffici provinciali della motorizzazione e gli uffici provinciali dell'A.C.I., che gestiscono il P.R.A., si accertano del corretto funzionamento degli sportelli e della osservanza delle modalità indicate al comma 1.
2. Gli UMC accertano il corretto funzionamento degli STA e dell’osservanza delle modalità indicate al comma 1.
Art. 4.
Procedure di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione
1. I soggetti che intendono attivare presso le proprie sedi uno sportello STA possono chiedere di svolgere, limitatamente alle categorie di veicoli fissate dal Ministero:
a) le operazioni relative all'immatricolazione ed al connesso rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo 93, comma 2;
b) le operazioni relative al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione di cui all'articolo 94, comma 2;
c) quelle relative alla richiesta di nuova immatricolazione;
d) quelle relative alla consegna delle targhe di cui all'articolo 101, comma 2;
e) le operazioni relative allo smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa di cui all'articolo 102, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
2. L'ufficio provinciale della motorizzazione consente il collegamento con il C.E.D. del Ministero, direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I., dopo aver verificato che:
a) il richiedente sia abilitato all'uso della procedura di collegamento telematico fra le imprese di consulenza automobilistica e il C.E.D. del Ministero, denominata "prenotamotorizzazione", con un collegamento privo di concentratori intermedi;
b) le apparecchiature descritte nella richiesta abbiano i requisiti minimi fissati dal Ministero.
3. Con il consenso al collegamento è assegnato all'impresa, mediante l'utilizzo di apposite procedure informatiche, un quantitativo di targhe, di carte di circolazione e di etichette autoadesive in bianco, sufficiente a coprire il fabbisogno mensile del richiedente.
4. Lo sportello, ricevuta la richiesta relativa ad una delle operazioni di cui al comma 1, accertata l'identità del richiedente, verifica l'idoneità, la completezza e la conformità della domanda e della documentazione presentate in conformità alle norme vigenti, nonché il versamento delle imposte e dei diritti dovuti dal richiedente, direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I., utilizzando le apposite procedure informatiche, provvede a trasmettere le informazioni necessarie al Centro elaborazione dati del Ministero. Le richieste non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti o dal contestuale versamento degli stessi non sono prese in considerazione.
5. Il Centro elaborazione dati del Ministero, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti in archivio, direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I. consente la stampa del documento richiesto, associando la carta di circolazione, in caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, al primo numero di targa del lotto assegnato allo sportello.
Art. 4
Procedure e adempimenti per il funzionamento dello STA
1. Le disposizioni del presente regolamento recano la disciplina relativa alle seguenti procedure:
a) immatricolazione, iscrizione della proprietà e annotazione dell’usufrutto, della locazione con facoltà di acquisto, della vendita con patto di riservato dominio, di privilegi e di ipoteche;
b) rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, trascrizione dei trasferimenti della proprietà e di ogni altro mutamento delle annotazioni di cui alla lettera a);
c) reimmatricolazione a seguito di smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione delle targhe;
d) cessazione dalla circolazione del veicolo per esportazione o per demolizione;
e) consegna delle targhe, di cui all’articolo 100, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Gli STA operano nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 -ter , della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L’UMC territorialmente competente consente il collegamento con il CED e assegna allo STA, mediante l’utilizzo di apposite procedure informatiche, un quantitativo di targhe e di carte di circolazione sufficiente a coprire il fabbisogno mensile del richiedente.
4. Lo STA, ricevuta la domanda relativa ad una delle operazioni di cui al comma 1, redatta sul modello unificato di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, accertata l’identità del richiedente e, verificati il versamento delle imposte e delle tariffe previste dal medesimo decreto legislativo e di ogni altro importo, dovuto, nonché l’idoneità e la completezza della domanda e della documentazione presentate, provvede alla formazione del fascicolo digitale di cui all’articolo 4-bis e lo trasmette in via telematica al CED entro le ore sedici del primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione della domanda. Le domande non corredate dall’attestazione dell’avvenuto pagamento delle predette imposte e tariffe, nonché di ogni altro importo dovuto, non sono prese in considerazione.
5. Il CED, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell’archivio nazionale dei veicoli e nel PRA, attraverso le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo dell’ACI, consente allo STA la stampa del documento richiesto, associando la carta di circolazione, in caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, al primo numero disponibile di targa del lotto assegnato allo STA.
6. Gli Uffici PRA provvedono alle iscrizioni e alle trascrizioni secondo la disciplina vigente. A tal fine, il sistema informativo dell’ACI attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo alle domande che ne individua l’ordine cronologico di presentazione.
Art. 4-bis
Fascicolo digitale
1. Il fascicolo digitale contiene la domanda, di cui all’articolo 4, comma 4, sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata e ogni altra documentazione di supporto, ivi compresa la riproduzione in formato digitale del documento di identità del richiedente nonché l’atto o la dichiarazione unilaterale di vendita che vengono formati digitalmente e sottoscritti dall’avente titolo con firma elettronica avanzata, autenticata ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nei casi in cui il titolo, l’atto o la dichiarazione di vendita siano formati all’origine su supporto cartaceo, gli stessi sono preventivamente consegnati agli Uffici PRA che procedono all’attestazione di conformità di cui all’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a seguito della quale il fascicolo digitale si considera perfezionato.
2. Secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Ministero, gli STA provvedono alla conservazione e alla successiva distruzione della documentazione cartacea, riprodotta in formato digitale e allegata al fascicolo digitale di cui al comma 1, e delle targhe, ovvero alla restituzione facoltativa di queste ultime ogni fine mese all’UMC nel cui ambito di competenza ha sede lo STA.
Art. 5.
Accertamento di conformità e archiviazione
1. Entro le ore venti di ogni giornata lavorativa, lo sportello chiede, utilizzando le apposite procedure informatiche, direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I., al Centro elaborazione dati del Ministero, che provvede ad inviarne copia all'ufficio provinciale della motorizzazione competente per territorio, di stampare l'elenco dei documenti emessi dal medesimo sportello.
2. Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l'elenco dei documenti emessi dallo sportello, corredato dalle richieste presentate dagli utenti, ciascuna contenente la documentazione prevista, ivi compresa la fotocopia del documento di identità del richiedente, e le attestazioni dei versamenti degli importi dovuti, è consegnato al competente ufficio provinciale della motorizzazione, il quale controlla che l'elenco corrisponda alla propria copia e, verificata la regolarità delle domande e della documentazione, provvede a protocollarle e ad archiviarle.
3. Il documento si considera regolarmente rilasciato dallo sportello quando l'elenco in cui esso compare e la richiesta dell'utente, corredata dalla relativa documentazione, siano stati consegnati all'ufficio provinciale della motorizzazione nel termine di cui al comma 1 e risultino conformi alle indicazioni fornite dal Ministero.
Art. 5
Trasmissione del fascicolo digitale
1. Entro le ore venti e trenta di ogni giornata lavorativa, lo STA richiede al CED, utilizzando le apposite procedure informatiche, l’elenco delle carte di circolazione emesse nella giornata stessa dal medesimo sportello.
2. Lo STA trasmette al CED, in via telematica, il fascicolo digitale completo di tutti i suoi elementi e sottoscritto con firma digitale remota di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q) , del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013.
3. La carta di circolazione si considera regolarmente rilasciata dallo STA quando essa compare nell’elenco di cui al comma 1 e l’istanza e la documentazione risultano, dall’esame da parte del competente UMC e del competente Ufficio PRA, idonee, complete e conformi alle disposizioni vigenti e correttamente inviate in via telematica al CED entro il termine di cui all’articolo 4, comma 4.
Art. 5-bis
Trattamento dei dati personali
1. Il Ministero e l’ACI, mediante appositi accordi, previa acquisizione del parere del Garante privacy , adeguano le attività e le procedure disciplinate dal presente regolamento alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, e assumono il ruolo di responsabili del trattamento dei dati nonché di contitolari del trattamento dei medesimi dati attuato in applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. I soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, in quanto STA, assumono il ruolo di titolari autonomi del trattamento dei dati correlati al rilascio della carta di circolazione.
Art. 6.
Irregolare rilascio dei documenti
1. In caso di accertata irregolarità, l'ufficio provinciale della motorizzazione l’UMC, anche su comunicazione dell’Ufficio PRA, cancella il documento irregolare dall'archivio elettronico e respinge la richiesta e la documentazione. Entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, il documento irregolare, unitamente alle targhe nel caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, deve essere restituito all'ufficio provinciale della motorizzazione all’UMC, il quale provvede a distruggere il documento e, ricorrendone il caso, ad assegnare le targhe ad altro utente.
1-bis. In caso di accertata inidoneità della documentazione prodotta ovvero del versamento delle imposte, delle tariffe e di ogni altro importo dovuto, l’Ufficio PRA sospende l’esito della procedura, opera i necessari interventi sulla banca dati PRA e assegna il termine di tre giorni lavorativi per le occorrenti integrazioni, dandone immediata comunicazione al CED e allo STA. Decorso inutilmente il termine di sospensione di cui al primo periodo, o in caso di incompletezza delle integrazioni prodotte entro il termine stesso, si applica quanto previsto dal comma 1-ter.
1-ter. Salva l’ipotesi di sospensione dell’esito della procedura prevista dal comma 1-bis, l’Ufficio PRA ricusa la domanda di iscrizione o di trascrizione entro tre giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione, dandone immediata comunicazione allo STA e all’UMC competente al fine dell’adozione, da parte di quest’ultimo, dei provvedimenti di cui al comma 1. La domanda può essere nuovamente esaminata solo a seguito di successiva ripresentazione con contestuale integrazione della documentazione o delle tariffe, delle imposte e di ogni altro importo dovuto.
2. L'ufficio provinciale della motorizzazione L’UMC, all'infruttuoso spirare del termine di cui al comma 1, sospende l'operatività dello sportello fino alla restituzione del documento irregolare e, se del caso, delle targhe, mentre, ove la restituzione non avvenga nei tre giorni lavorativi successivi all'accertata irregolarità del documento, segnala l'accaduto alle competenti autorità pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia, per il ritiro dei documenti e, se del caso, delle targhe. Il collegamento telematico non può essere sospeso per la prima volta, per un periodo superiore al mese e, per la seconda volta, per un periodo superiore a tre mesi.
3. Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle condizioni di sospensione dell'operatività dello sportello STA di cui al comma 2, i provvedimenti adottati per consentire l'apertura dello sportello decadono e lo sportello cessa di essere operativo.
4. (Abrogato) Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano anche agli sportelli telematici istituiti presso gli uffici provinciali dell'A.C.I., che gestiscono il P.R.A. nonché agli sportelli istituiti presso le delegazioni dell'A.C.I.
Art. 7. (Abrogato)Procedure di competenza del pubblico registro automobilistico
1. I soggetti che intendono attivare presso le proprie sedi uno sportello possono chiedere di svolgere:
a) le operazioni relative al rilascio del certificato di proprietà di cui all'articolo 93, comma 5, con le connesse annotazioni dell'usufrutto, della locazione con facoltà di acquisto e della vendita con patto di riservato dominio;
b) le operazioni relative alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà di cui all'articolo 94, comma 1;
c) le operazioni relative alla cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione, relative alla definitiva esportazione all'estero di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
d) le operazioni relative alla cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione di cui all'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
2. Il competente ufficio provinciale dell'A.C.I. che gestisce il P.R.A. consente il collegamento con il sistema informativo dell'A.C.I. e assegna, mediante l'utilizzazione di apposite procedure informatiche, un quantitativo di certificati di proprietà sufficiente a coprire il fabbisogno del richiedente per il periodo di un mese. In caso di collegamento diretto è, altresì, verificata la conformità delle linee e delle apparecchiature ai requisiti minimi fissati dall'A.C.I.
3. Lo sportello, ricevuta la richiesta relativa ad alcuna delle operazioni di cui al comma 1, accertata l'identità del richiedente, verifica l'idoneità, la completezza e la conformità della domanda e della documentazione presentate alle norme vigenti, nonché il versamento delle imposte e dei diritti dovuti al P.R.A., direttamente o per il tramite del Centro elaborazione dati del Ministero, utilizzando le apposite procedure informatiche, provvede a trasmettere le informazioni necessarie al sistema informativo dell'A.C.I. Le richieste non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti o dal contestuale versamento degli stessi non sono prese in considerazione.
4. Le richieste inerenti alle formalità di registrazione nel P.R.A. sono presentate agli sportelli senza vincoli di competenza territoriale. Ad ogni richiesta inviata telematicamente dagli sportelli, direttamente o per il tramite del collegamento al Centro elaborazione dati del Ministero, il sistema informativo dell'A.C.I. attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo che vale ad individuare, cronologicamente, l'ordine di presentazione delle richieste medesime.
5. Il sistema informativo dell'A.C.I., verificata la completezza dei dati della richiesta telematica e verificata la congruenza con le informazioni presenti in archivio, procede all'aggiornamento della banca dati del P.R.A. autorizzando, conseguentemente, l'emissione della stampa del certificato di proprietà presso lo sportello.
6. Entro le ore venti dei giorni lavorativi, mediante apposite procedure informatiche, lo sportello, direttamente o per il tramite del Centro elaborazione dati del Ministero, è tenuto ad effettuare al sistema informativo dell'A.C.I. la richiesta della stampa dell'elenco riepilogativo delle formalità trasmesse.
7. Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l'elenco di cui al comma 6, unitamente alle note di formalità ed alla relativa documentazione di parte, la prova dell'avvenuto versamento degli importi dovuti e la fotocopia del documento di identità del richiedente sono consegnati al competente ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., il quale provvede all'espletamento dei controlli di propria competenza e, verificata la regolarità della documentazione, provvede alla relativa archiviazione.
Art. 8. (Abrogato)Inidoneità o irregolarità della documentazione
1. In caso di accertata inidoneità della documentazione prodotta ovvero degli importi versati, l'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., sospende l'esito positivo attribuito all'operazione, opera i necessari interventi sulla banca dati P.R.A. e ne dà comunicazione allo sportello richiedente.
2. In caso di accertata irregolarità nel rilascio della documentazione di competenza del P.R.A., lo sportello è tenuto a provvedere al ritiro del certificato di proprietà eventualmente già consegnato alla parte ed a restituirlo al competente ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., nel giorno lavorativo successivo, entro la fine dell'orario di apertura al pubblico. La richiesta potrà essere definita solo a seguito di successiva ripresentazione con contestuale integrazione della documentazione ovvero degli importi dovuti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli sportelli istituiti presso gli uffici provinciali della motorizzazione.
Art. 9. (Abrogato)Irregolare rilascio dei documenti
1. L'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., trascorso infruttuosamente il termine di cui all'articolo 7, comma 7, sospende l'operatività dello sportello fino alla restituzione del documento irregolare e, ove la restituzione non avvenga entro il terzo giorno lavorativo successivo all'accertata irregolarità del documento, segnala l'accaduto alle competenti autorità pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia per il ritiro del documento stesso.
2. La sospensione dei collegamenti telematici attivati presso i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, nonché presso le delegazioni A.C.I., è disposta dall'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., per la durata massima di un mese nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, venga accertata la prima violazione e per la durata massima di tre mesi, in caso di accertamento della seconda violazione.
3. Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle condizioni di sospensione dell'operatività dello sportello di cui al comma 2, i provvedimenti adottati per consentire l'apertura dello sportello decadono e lo sportello cessa di essere operativo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli sportelli istituiti presso gli uffici provinciali della motorizzazione nel senso che l'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., comunica l'irregolarità al competente ufficio provinciale della motorizzazione, il quale adotta i provvedimenti conseguenti, ivi inclusa la sospensione delle attività di sportello fino al ripristino delle necessarie condizioni di operatività.
Art. 10.
Norme transitorie e finali1. I collegamenti telematici di cui all'articolo 2, sono attivati dall'ufficio provinciale della motorizzazione e dall'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., secondo le direttive emanate dal Ministero e dall'A.C.I., in modo da evitare turbative di mercato e al fine di assicurare l'apertura contemporanea di un numero di sportelli adeguato alle esigenze del territorio.
1. I collegamenti telematici di cui all’articolo 2 sono attivati dall’UMC.
2. (Abrogato) Le modalità di interconnessione e le relative procedure, nonché ogni altra misura necessaria al funzionamento dello sportello, sono definite dal Ministero e dall'A.C.I. entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e comunque, in modo da assicurare il funzionamento a regime del sistema, entro sei mesi dalla stessa data.
3. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 settembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione
Bianco, Ministro dell'interno
Del Turco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Vedi anche: