Decreto Dirigenziale - 10/12/2020 - n. 234 - Documento unico di circolazione
OGGETTO: Quarta fase di attuazione, ai sensi dell’art. 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, delle disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto Dirigenziale n. 234 del 10 dicembre 2020
Quarta fase di attuazione, ai sensi dell’art. 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, delle disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
IL CAPO DIPARTIMENTO
Visto il regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, recante la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico registro Automobilistico presso le sedi dell’Automobile Club d’Italia;
Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni di attuazione e transitorie del regio decreto – legge 15 marzo 1927, n. 436;
Visto il libro VI, titolo I, capo III, sez. I del codice civile approvato con regio decreto 16 marzo 1927, n. 436;
VISTA la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2000, n. 105 recante norme per la semplificazione del procedimento per il rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale;
VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante: “Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto
2015, n. 124”;
VISTO l’articolo 1, comma 1135, della la legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale ha differito al 1° gennaio 2020 i termini previsti dall’articolo 1, comma 1, e dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 98 del 2017;
VISTO l’articolo 1, comma 4-bis, del medesimo decreto legislativo n. 98 del 2017, come introdotto dall’articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha demandato ad appositi decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’individuazione delle fasi di graduale messa in esercizio, non oltre il 31 ottobre 2020, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico e delle cadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli sportelli telematici dell’automobilista;
VISTO l'articolo 49, comma 5-novies del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2021 i termini previsti dall’articolo 1, comma 1, e dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 98 del 2017;
Visto il decreto del Direttore Generale per la Motorizzazione 5 agosto 2011, recante disposizioni attuative dell'articolo 95, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di duplicato della carta di circolazione;
VISTI i decreti del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale n. 3 dell’11 febbraio 2020, così come modificato con successivo decreto n. 12 del 25 marzo 2020, n. 146 del 21 aprile 2020 e n. 191 dell'8 luglio 2020 con i quali sono state individuate, rispettivamente, la prima, la seconda e la terza fase di attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 98 del 2017;
Ritenuto di dover individuare la quarta fase di attuazione graduale delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 98 del 2017, in considerazione anche delle esigenze operative degli Uffici Motorizzazione Civile, degli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico e degli Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto abilitati allo Sportello telematico dell’automobilista, al fine di garantire la completa attuazione della riforma entro il 31 marzo 2021;
Sentito l’Automobile Club d’Italia;
Sentite l’Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica (UNASCA) e la Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici (CONFARCA), quali organizzazioni maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
DISPONE
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- c.d.s., il nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- DU, il documento unico di circolazione e di proprietà di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98;
- STA, lo sportello telematico dell’automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;
- CED, il Centro elaborazione dati della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- DGT, le Direzioni Generali Territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- UMC, gli Uffici Motorizzazione Civile e le relative Sezioni coordinate;
- ACI, l’Automobile Club d’Italia;
- PRA, il Pubblico Registro Automobilistico;
- CDPD, il certificato di proprietà nativo digitale;
- Studi di consulenza, le imprese e le delegazioni ACI di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 esercenti l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. In attuazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 istitutivo del documento unico di circolazione e di proprietà, le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni, individuate all’articolo 3, che hanno ad oggetto i motocicli, di cui all’articolo 53, comma 1, let. a), c.d.s. e le autovetture, di cui all’articolo 54, comma 1, let. a), c.d.s., in uso proprio, iscritti al PRA.
Art. 3
Quarta fase di utilizzo obbligatorio e facoltativo delle procedure telematiche
1. Fermo restando quanto previsto dai decreti n. 3 dell’11 febbraio 2020, così come modificato con successivo decreto n. 12 del 25 marzo 2020, n. 146 del 21 aprile 2020 e n. 191 dell'8 luglio 2020, le procedure telematiche rilasciate dal CED, predisposte in cooperazione applicativa con l’ACI, sono rese disponibili:
a) a decorrere dal 10 dicembre 2020, per la gestione in via facoltativa:
- delle istanze che comportano l’effettuazione di operazioni consecutive espletabili attraverso le procedure già in esercizio alla data del presente decreto;
- delle istanze cumulative relative alle operazioni di immatricolazione, di nazionalizzazione di veicoli nuovi e usati oggetto di acquisto intracomunitario, di trasferimento della proprietà e di minivoltura, in caso di presenza di più atti di vendita singoli o cumulativi in favore di uno stesso acquirente, provenienti anche da venditori diversi o in assenza di un atto di vendita, nonché delle istanze cumulative relative alle operazioni di cessazione dalla circolazione per demolizione e per esportazione all’estero;
- delle istanze relative alle operazioni di immatricolazione, di trasferimento di proprietà, di nazionalizzazione di veicoli nuovi o usati provenienti da altri Paesi UE per le quali necessiti l’annotazione del patto di riservato dominio.
Per tutte le ipotesi contemplate nella presente lettera a), l’utilizzo delle procedure rilasciate dal CED è obbligatorio a decorrere dal 19 gennaio 2021;
b) a decorrere dal 12 gennaio 2021, per la gestione in via facoltativa:
- delle istanze relative alle operazioni di rilascio del DU in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento della carta di circolazione o del certificato di proprietà;
- delle istanze relative alle operazioni di nazionalizzazione e di minivoltura di veicoli nuovi e usati provenienti da Stati extraUE, comprese le ipotesi di annotazione di contratti di leasing, di locazione senza conducente, di vendita con patto di riservato dominio e di usufrutto;
- delle istanze relative alle operazioni di immatricolazione di veicoli nuovi, di nazionalizzazione di veicoli nuovi e usati provenienti da altri Paesi UE e di trasferimento della proprietà con contestuale iscrizione di usufrutto;
- delle istanze relative al trasferimento della proprietà e contestuale annotazione di un contratto di leasing;
- delle istanze di nazionalizzazione di veicoli già immatricolati in Italia, cessati dalla circolazione per esportazione e non reimmatricolati all’estero, anche in caso di contestuale annotazione dei contratti di leasing, di vendita con patto di riservato dominio e di usufrutto;
- delle istanze relative alla immatricolazione di veicoli usati già immatricolati ai sensi dell’articolo 138 c.d.s.;
- della ristampa del DU, ad uso degli Studi di consulenza, a seguito di rettifica di errori di digitazione;
- delle istanze relative al rilascio del duplicato del DU a seguito di emissione del certificato di approvazione ai sensi dell’articolo 76 c.d.s.;
Per tutte le ipotesi contemplate nella presente lettera b), l’utilizzo delle procedure rilasciate dal CED è obbligatorio a decorrere dal 16 febbraio 2021.
2. A decorrere dal 12 gennaio 2021 prende altresì avvio la fase di sperimentazione delle procedure di rilascio del duplicato del DU, di competenza dell’Ufficio Centrale Operativo (UCO) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2000, n. 105, a seguito di sottrazione, smarrimento e distruzione della carta di circolazione o del DU.
3. Nell’Allegato 1 al presente decreto è sintetizzato il quadro riassuntivo aggiornato di tutte le operazioni da gestire in via obbligatoria o facoltativa a norma del decreto n. 3 dell’11 febbraio 2020, così come modificato dal decreto n. 12 del 25 marzo 2020, del decreto n. 146 del 21 aprile 2020, del decreto n. 191 dell'8 luglio 2020, nonché del presente decreto.
4. Nel caso di problemi tecnici riferiti al sistema informativo della Motorizzazione o al sistema informativo di ACI, il ricorso a procedure di emergenza è ammesso solo previa autorizzazione congiunta della Direzione Generale per la Motorizzazione e dell’Unità Progettuale per l’Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti dell’ACI.
Art. 4
Monitoraggio e istruzioni operative
1. La Direzione Generale per la Motorizzazione, quale Centro Unico di Servizio competente per materia ai sensi dell’articolo 93, comma 12, c.d.s., vigila sulla corretta applicazione del presente decreto. A tal fine, effettua un costante monitoraggio sulla funzionalità delle procedure telematiche di cui all’articolo 3, anche avvalendosi delle segnalazioni delle DGT, dell’ACI e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale del settore della consulenza automobilistica, ed opera i necessari correttivi, in cooperazione applicativa con l’ACI, al fine di assicurare la massima semplificazione delle procedure stesse in accordo con le finalità perseguite dal decreto legislativo n. 98 del 2017.
2. Sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato ai sensi del comma 1, con successivo decreto sono individuate, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 98 del 2017, le ulteriori fasi di verifica delle funzionalità e di graduale messa in esercizio, non oltre il 31 marzo 2021, delle ulteriori procedure telematiche per il rilascio del documento unico che prenderanno avvio successivamente al 16 febbraio 2021.
3. Le istruzioni operative per la concreta applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto sono diramate con apposita circolare congiunta della Direzione Generale per la Motorizzazione e dell’Unità Progettuale per l’Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti dell’ACI, con la quale sono altresì illustrati gli aspetti di dettaglio tecnico relativi ai procedimenti esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto.
Art. 5
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sul sito istituzionale dell’Automobile Club d’Italia ed entra in vigore il 10 dicembre 2020.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott.ssa Speranzina De Matteo
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