Formazione insegnanti/istruttori: l’emendamento che può sbloccare il problema
I più esperti in materia di codice stradale lo sanno bene: l’art. 123 relativo alle autoscuole è ancora incompleto dei suoi regolamenti di attuazione e di fatto a oggi non esiste nessuna norma che stabilisce esattamente che percorso formativo devono seguire gli insegnanti e gli istruttori.
Da varie fonti abbiamo appreso che il problema, in estrema sintesi, è nato perché non era chiaro chi fosse l’ente competente in materia: il ministero o le regioni? Chi deve fare i programmi? Chi deve organizzare i corsi e autorizzarli?
Sulla questione stanno discutendo ormai da 3 anni e nel settore c’è parecchio malcontento.
Adesso, con l’approvazione anche da parte del Senato del testo che andrà a riformare il codice, ci sono delle novità pure per l’articolo 123. Le associazioni di settore riferiscono che queste novità sono positive.
Fondamentale sembra sia stato l’emendamento 13.100 del senatore Cicolani del PdL (presentato il 17 marzo 2010 e approvato il 27 aprile).
In pratica: i programmi dei corsi di formazione per insegnanti e istruttori e quelli per gli esami li farà il Ministero dei Trasporti, i corsi veri e propri dovranno essere accreditati dalle Regioni a cui spetterà anche il controllo del loro regolare svolgimento (prima sembrava dovessero essere le Province). Tutto questo sempre se, e soltanto se, la Camera approva.
Un po’ di storia delle modifiche dell’art. 123
Alla Camera era passato un testo che in pratica stabiliva che le autoscuole devono fare tutte le patenti e che per aprire una nuova autoscuola bisogna avere 5 anni di esperienza, non solo 2.
È stato al Senato che è stato proposto direttamente dal relatore del PdL il sen. Cicolani in data 13 marzo l’emendamento 13.100 che sposta le competenze sui controlli e sulle autorizzazioni dalle province alle regioni.
Nella seduta del 27 aprile n. 179 il relatore, senatore CICOLANI (PdL), ha illustrato la portata normativa dell'emendamento 13.100, a propria firma, concernente l'organizzazione dei corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole. Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Marco FILIPPI(PD), l'emendamento 13.100 veniva messo in votazione ed approvato.
Riportiamo l’art. 123 così come dovrebbe tornare alla Camera per l’approvazione finale – abbiamo evidenziato in verde le modifiche della Camera e in arancio le modifiche del Senato.
Art. 123.
Autoscuole
1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province cui compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis.
3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, nel rispetto dei princìpi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneità tecnica dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria.
5. La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale maturata negli ultimi cinque anni. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.
6. La dichiarazione non può essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.
7. L'autoscuola deve svolgere l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti e della navigazione, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte. Le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte.
7-bis. In ogni caso l’attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni
8. L'attività dell'autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.
9. L'esercizio dell'autoscuola è revocato quando:
a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.
10. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti, le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.
10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:
a) dalle autoscuole che svolgono l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
b) (da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - n.d.r. cancellato) da soggetti accreditati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'Accordo Stato regioni del 18 marzo 2008, nonché dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10.";
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo.
«11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso (dalla provincia territorialmente competente, n.d.r. cancellato) dalla Regione territorialmente competente o dalle Province autonome di Trento e Bolzano," in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:
a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;
b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all’idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;
c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).
11-quater. (La provincia territorialmente competente, n.d.r. cancellato) la Regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e Bolzano dispone l’inibizione alla prosecuzione dell’attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all’adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma»;
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 573.
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.
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