Decreto insegnanti/istruttori: finalmente è uscito
Le autoscuole lo aspettavano da tanto tempo, e precisamente dal 2007, l'anno in cui Bersani con la legge 40 modificava profondamente l'articolo 123 del codice della strada senza però provvedere, nè quel governo nè quelli successivi, a emanare un regolamento attuativo che potesse rendere applicabile la legge.
Il problema, l'abbiamo detto in altre occasioni, era dovuto al fatto che mancava il via libera da parte della Conferenza Stato Regioni, dal momento che la formazione professionale è materia di legislazione esclusiva della regione (art. 117 della Costituzione) e dunque occorreva un esplicito assenso da parte sua. Assenso che è arrivato nel dicembre del 2010, dopo le modifiche ulteriori all'art. 123 apportate dalla legge 120/2010.
ESTRATTO DEL DM n. 17 del 26 Gennaio 2011 (G.U. 57 del 10/03/2011)
Art. 1 Chi può fare i corsi
Oltre alle Autoscuole e i Centri di Istruzione, possono essere accreditati dalle Regioni altri enti riconosciuti dalla stessa.
Art. 2 - Formazione iniziale insegnanti
Il corso è di 145 ore (per il programma si veda l’allegato 1). La parte del cronotachigrafo e del rallentatore di velocità può essere svolta tramite uso di sistemi multimediali. L’ente che tiene il corso rilascia un attestato di frequenza (vedi allegato 3) che deve essere presentato all’istanza di ammissione all’esame e deve trasmettere l’elenco completo degli attestati alla Province competenti.
Art. 3 - L’esame si articola in 4 fasi
Prima prova
Il candidato deve compilare 2 schede d’esame di 40 domande ciascuna (stesso nuovo sistema A e B). Tempo massimo 45 minuti. Per sostenere la 2° prova non deve fare più di 2 errori sulle 80 domande.
Seconda prova
Tra un minimo di 2 ore e un massimo di 6 deve svolgere 3 temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma. Per accedere alla 3° prova deve ottenere un punteggio per ciascun tema non inferiore a 5 punti e complessivamente sui 3 temi non inferiore a 18 rispetto ad un punteggio massimo di 30 punti.
Terza prova
Deve simulare una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. Supera la prova con un punteggio non inferiore a 18 punti su un totale di 30.
Quarta prova
Deve sostenere una prova orale sugli argomenti d’esame. Supera la prova con un punteggio non inferiore a 18 punti su un totale di 30.
Art. 4 - Formazione periodica insegnanti
Corso di formazione periodica della durata di 8 ore presso un ente accreditato dalla regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano entro 2 anni dalla data di conseguimento ovvero 2 anni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto (25/3/2013).
Non si può fare il corso di formazione periodica per gli insegnanti che fanno parte del proprio organico.
Art. 7 - Formazione iniziale istruttori
Il corso si svolge presso un ente autorizzato dalla regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano sulla base del programma (vedi allegato 2).
Si svolge in una parte teorica di 80 ore comune per tutte le abilitazioni e una parte pratica di 40 ore per istruttori che devono essere abilitati a svolgere esercitazioni per tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione (A-B-C-D-E), di 32 ore per istruttori che devono essere abilitati a svolgere esercitazioni per tutti i veicoli a motore e rimorchi ad eccezione dei ciclomotori e motocicli nonché delle loro revisioni (B-C-D-E):
Alla fine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza da presentare per la richiesta dell’esame
L’esame si svolge seguendo il programma nell’allegato 2 e si articola in 3 prove.
Prima prova
Il candidato deve compilare 2 schede d’esame di 40 domande ciascuna (stesso nuovo sistema A e B). Tempo massimo 45 minuti. Per sostenere la 2° prova non deve fare più di 2 errori sulle 80 domande.
Seconda prova
Deve sostenere una prova orale sugli argomenti d’esame. Supera la prova con un punteggio non inferiore a 18 punti su un totale di 30.
Terza prova
Il candidato deve sostenere prove pratiche sui veicoli corrispondenti al motociclo superiore o uguale a 600 cm2, autoveicolo, autocarro, autoarticolato, autobus. Supera la prova se ottiene un punteggio non inferiore a 5 per ciascuna prova e non inferiore a 18 sulle 3 prove su un massimo di 30 punti.
Art. 9 - Formazione periodica istruttori
Corso di formazione periodica della durata di 8 ore presso un ente accreditato dalla regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano entro 2 anni dalla data di conseguimento ovvero 2 anni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto (25/3/2013).
Chi non frequenta il corso non può più insegnare.
Art. 12 - Ore di formazione tenute dai docenti
33 ore - Soggetto con diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell’amministrazione.
72 ore - Insegnante di scuola guida
15 ore – Psicologo
15 ore – Medica
10 ore - Ingegnere
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I vostri commenti...
*commenti con contenuti non rilevanti e/o offensivi saranno rimossi, per le domande utilizzate il forum, grazie
Questa è l'ITALIA.....!!!!
Per il sottoscritto è da interpretare in questo modo e, non entro un anno dopo il congedo.
Rispondetemi a: giovanni.casaburi@esercito.difesa.it
sono della provincia di potenza...
grazie!
QUANTI ALLIEVI HAI IN AULA ? QUANTI NE AVEVI ? QUANTI NE AVRAI ? HAI FATTO IL CONTO DEL CALO
DEMOGRAFICO SOMMALO AL PRIVATISMO DILAGANTE .......SEMPRE DI PIù SEDIE VUOTE IN AULA.
che paese di M..........
grazie
E' un ingiustizia, prima non ce n'era bisogno, bastava solo la licenza media...
Non riesco a capire.
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