Duplicati delle carte di circolazione
Con decreto dirigenziale del 5 agosto 2011, si sta dando seguito alla possibilità, per gli studi di consulenza, di rilasciare i duplicati delle carte di circolazione anche per deterioramento e, in casi di particolare urgenza, per smarrimento (come previsto dal nuovo art. 95 del codice della strada).
L'obiettivo è quello di procedere, gradualmente, verso la massima semplificazione amministrativa, delegando quanto più possibile i privati a compiti che erano prima solo affidati a enti pubblici. Uno tra questi è appunto il rilascio dei duplicati delle carte di circolazione (il rilascio di carte di circolazione nuove è invece possibile già da tempo). La responsabilità non è poca, visto che si tratta di rilasciare un documento che ha valore legale; nel caso di duplicati, soprattutto per smarrimento, si dovrà fare particolare attenzione a che sia stata fatta regolare denuncia presso gli organi di Polizia, prima di procedere con la pratica.
Gli studi di consulenza che vogliono proporsi per questo compito devono presentare apposita domanda all'UMC nel cui ambito territoriale hanno la propria sede.
Una volta a regime (ma occorre aspettare una circolare apposita), potranno svolgere questa attività interfacciandosi con il CED (Centro Elaborazione Dati) attraverso il "prenota motorizzazione" e portando, materialmente, la documentazione ottenuta di giorno in giorno (istanze degli utenti, attestati dei versamenti, copie dei documenti di identità, ecc.) al competente UMC. In caso di accertate irregolarità l'UMC può sospendere l'operatività del collegamento telematico con il CED e arrivare ad annullarla.
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