Articolo 95 - CdS
Art. 95.
Duplicato della carta di circolazione
1. (Abrogato)
1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
2. (Abrogato)
3. (Abrogato)
4. (Abrogato)
5. (Abrogato)
6. (Abrogato)
7. Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 a euro 102.
Vedi anche:
04/12/2012
Variazione dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
09/09/2011
Si potranno fare in agenzia anche quelli per deterioramento e smarrimento