Ricevute sostitutive dei documenti di guida
Sembra un'operazione da nulla, quella di rilasciare delle ricevute sostitutive, ma in realtà non è così. A piccoli passi, l'amministrazione pubblica sta procedendo alla dematerializzazione delle pratiche e all'affidamento ai privati di molte operazioni di sua competenza. Tra queste, la riproduzione di documenti importanti, come i certificati. Ora è la volta della carta di circolazione, della patente e di diversi certificati di guida: non si rilasciano gli originali ma dei documenti sostitutivi temporanei che comunque hanno valore legale.
Per effetto delle modifiche all'art. 92 del CDS comma 2 (legge 120/2010) e del decreto ministeriale dell'11 novembre 2011, è stato stabilito che le agenzie e le autoscuole, nel momento in cui ricevono l'originale di detti documenti, affinché possano essere duplicati, aggiornati o riconvertiti, devono rilasciare all'interessato una ricevuta sostitutiva che ha validità massima di 30 giorni. La ricevuta non è rinnovabile e non è reiterabile. Tale ricevuta deve essere stampata solo dopo essersi collegati al CED: è il CED a dire l’ultima parola, a dire se la ricevuta può essere stampata oppure no.
La circolare del 16 maggio 2012 detta le modalità operative della nuova procedura, specificando i documenti interessati, che sono i seguenti:
- patente di guida
- carta di qualificazione del conducente (CQC)
- certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli ed autoveicoli (CAP)
- certificato di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose (CFPADR)
- certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (CIG)
- carta di circolazione relativa ad autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
- altri documenti utili al fine della circolazione dei veicoli (licenza conto proprio, attestato ATP, certificato ADR, certificato ispezione cisterna, certificato integrativo carrozzerie scarrabili)
Il rilascio delle ricevute sostitutive effettuato senza che ne sia stata richiesta la stampa al CED di questa Direzione generale è da ritenersi irregolare, anche se compiuto in occasione di temporanei interruzioni o malfunzionamenti dei collegamenti telematici.
Eventuali controlli non vengono fatti dagli UMC ma dalle Province, gli UMC però possono fare delle segnalazioni alle Province se notano delle irregolarità. I controlli possono essere fatti anche dalle Autorità di Polizia stradale, anch’esse autorizzate ad accedere alla banca dati del CED.
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CHIUDIAMO IL PRA , E FACCIAMO LAVORARE MEGLIO QUELLI DEL MINISTERO ,,,,,
MCTC
PRA = PARASSITI DELLA BUROCRAZIA
E' LA SOLITA PAGLIACCIATA. GRAZIE A TUTTI I RAPPRESENTANTI DEI SINDACATI DELLA NS CATEGORIA.
poveri noi
Gli uffici provinciali ce li hanno da 60 mentre noi 30.A noi il carburante ce lo regalano.
mentre costano sempre di più.
dai dai dai...
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