Circolare - 16/05/2012 - Prot. n. 13546 - Rilascio ricevuta sostitutiva
OGGETTO: Nuove procedure telematiche per il rilascio della ricevuta sostitutiva prevista dall'art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 5
Roma, 16 maggio 2012
Prot. n. 13546
OGGETTO: Nuove procedure telematiche per il rilascio della ricevuta sostitutiva prevista dall'art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264.
1. Premesse
Com'è noto, l'art. 10 della legge n. 120/2010, nell'apportare modifiche all'art. 92, comma 2, c.d.s ed all'art. 7 della legge n. 264/1991, ha rinviato ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la rivisitazione delle caratteristiche della ricevuta sostitutiva dei documenti di circolazione e di guida rilasciata dagli Studi di consulenza automobilistica, nonché l'individuazione delle regole tecniche per il rilascio della stessa.
Detto decreto, adottato in data 11 novembre 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 2011, dispone in particolare che la ricevuta in parola sia rilasciata dagli Studi di consulenza, mediante procedura informatizzata, attraverso il collegamento con il CED di questa Direzione Generale.
Pertanto, si illustrano le necessarie istruzioni applicative con l'avvertenza che, al fine di consentire a tutti gli UMC ed agli operatori del settore di adottare le opportune iniziative organizzative, l'entrata in vigore della presente circolare è fissata per l'11 giugno 2012.
AVVERTENZA
Per mero disguido, il modello di ricevuta sostitutiva del documento di circolazione allegato al decreto ministeriale 11 novembre 2011 (Allegato A) pubblicato in Gazzetta Ufficiale presenta alcuni refusi.
Pertanto, si ripropone qui di seguito il predetto modello nella versione corretta.
Allegato A
Ricevuta sostitutiva del documento di circolazione (1)
Ai sensi dell'art. 92, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada") e dell'art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264,
si attesta che
il/la ..........................................(2), relativo/a al seguente veicolo:
Dati tecnici
categoria .................................................................................................................................................... |
Dati anagrafici
....................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................(5) |
Altri Dati
....................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................(6) |
è trattenuto/a da questo Studio di consulenza automobilistica per gli adempimenti di competenza relativi a
..........................................................................................................................................................(7)
come da annotazione iscritta nel proprio registro giornale con numero progressivo ................. del .........................
La presente ricevuta, non rinnovabile né reiterabile, sostituisce agli effetti di legge il predetto documento di circolazione per la
durata massima di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data del rilascio.
A norma del citato art. 92, comma 2, del decreto legislativo n. 285/1992, la presente ricevuta è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni.
Data ____________
Firma e Timbro dello Studio di consulenza
______________________________________
NOTE
(1) Da compilare su carta intestata dello Studio di consulenza automobilistica.
(2) Denominazione del documento di circolazione.
(3) Indicare nel caso di autotrasporto di cose.
(4) Indicare la data dell’ultima revisione ed il relativo esito.
(5) Indicare le generalità della persona fisica ovvero la denominazione e la sede della persona giuridica o dell'ente intestatario della carta di circolazione e degli eventuali ulteriori intestatari nonché le generalità dell'utilizzatore, annotate sulla carta di circolazione ai sensi degli artt. 91, 93 e 94, comma 4-bis, c.d.s..
(6) Indicare, se ricorre il caso, la data di scadenza del contratto di locazione con facoltà di acquisto o dell'usufrutto, ovvero, in caso di vendita con patto di riservato dominio, la data di pagamento dell'ultima rata;
(7) Indicare l'operazione di motorizzazione commissionata allo Studio di consulenza.
2. Ambito di applicazione
Le istruzioni contenute nella presente circolare si applicano alle procedure di rilascio della ricevuta sostitutiva, prevista dall'art. 7 della legge n. 264/1991 e dall'art. 92, comma 2, c.d.s., effettuato ad opera degli Studi di consulenza automobilistica, ai fini dello svolgimento degli adempimenti di competenza, a fronte della presa in consegna di uno dei seguenti documenti:
a. patente di guida, carta di qualificazione del conducente (CQC), certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli ed autoveicoli (CAP), certificato di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose (CFPADR), certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (CIG);
b. carta di circolazione relativa ad autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, ed altri documenti utili al fine della circolazione dei veicoli (licenza conto proprio, attestato ATP, certificato ADR, certificato ispezione cisterna, certificato integrativo carrozzerie scarrabili).
Le istruzioni contenute nella presente circolare si applicano altresì alle Autoscuole, tenuto conto che le stesse, nello svolgimento di adempimenti relativi ai documenti di cui al precedente punto a), soggiacciono, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 11/1994, alle disposizioni contenute nella medesima legge n. 264/1991.
3. Modalità operative
Le modalità operative per la stampa della ricevuta sostitutiva sono descritte nell'apposito Manuale che gli Studi di consulenza automobilistica possono rinvenire all'indirizzo http://web.apps.dtt/ricevute ed effettuare il relativo download utilizzando l'apposito tasto funzione presente all'interno della pagina web.
Il Manuale operativo ad uso degli UMC è invece reperibile sul sito internet dell'Amministrazione riservato agli Uffici stessi.
Per poter accedere alla procedura informatizzata, è richiesto agli operatori di inserire le proprie credenziali fornite dal CED di questa Direzione Generale; pertanto, gli operatori che ne fossero ancora sprovvisti dovranno richiedere dette credenziali per il tramite degli UMC competenti per territorio, secondo le consuete modalità.
Ai fini del rilascio della ricevuta sostitutiva, è richiesto invece l'inserimento, nella apposita maschera, di taluni dati nonché, in particolare, la descrizione della tipologia di operazione commissionata allo Studio di consulenza automobilistica, seguita dall'indicazione delle generalità del soggetto in favore del quale l'operazione stessa viene svolta, e gli estremi della relativa registrazione nel registro giornale di cui all'art. 6 della legge n. 264/1991.
Gli ulteriori dati di compilazione sono generati automaticamente dal sistema informativo del CED, sulla base dei dati presenti in archivio, ivi compreso il codice meccanografico dello Studio di consulenza automobilistica che richiede la stampa della ricevuta sostitutiva.
Le predette informazioni sono trasmesse telematicamente al CED di questa Direzione Generale il quale, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti in archivio, consente la stampa della ricevuta sostitutiva, che deve avvenire su carta formato A4 recante la denominazione, la sede e la partita IVA dello Studio di consulenza automobilistica che la rilascia.
La ricevuta è altresì sottoscritta da persona fisica che, nell'ambito dello Studio di consulenza automobilistica, è a ciò legittimato in forza della vigente disciplina di settore.
In forza delle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale 11 novembre 2011, deve escludersi la possibilità del rilascio delle ricevute sostitutive secondo modalità diverse da quelle illustrate.
Pertanto, il rilascio delle ricevute sostitutive effettuato senza che ne sia stata richiesta la stampa al CED di questa Direzione generale è da ritenersi irregolare (salvo la sussistenza di fatti più gravi che integrino la fattispecie del rilascio abusivo di ricevuta, così come sanzionato dall'art. 92, comma 3, c.d.s.), anche se compiuto in occasione di temporanei interruzioni o malfunzionamenti dei collegamenti telematici.
Al riguardo, appare utile infine sottolineare che qualsivoglia altra attestazione rilasciata dallo Studio di consulenza automobilistica (o dall'Autoscuola), ancorchè finalizzata a comprovare la presa in carico di adempimenti concernenti i documenti di circolazione o di guida, non può in alcun caso prendere luogo della ricevuta sostitutiva né mutuarne in alcun modo gli effetti al fine della regolarità della circolazione su strada, trattandosi di mere dichiarazioni unilaterali la cui validità ha esclusivamente valore tra le parti.
4. Validità
Per espressa previsione dell'art. 92, comma 2, cds, così come sostituito dall'art. 10, comma 1, della legge n. 120/2010, la ricevuta sostitutiva ha validità massima di 30 giorni, non è rinnovabile e non è reiterabile.
Pertanto, sino a quando la pratica cui è riferita la ricevuta sostitutiva non risulta "evasa", il sistema informativo inibisce ogni possibilità acchè lo Studio di consulenza automobilistica possa, sia in costanza di validità della ricevuta sia successivamente alla scadenza del predetto termine di 30 giorni, rilasciare una nuova ricevuta riferita al medesimo veicolo o al medesimo documento di abilitazione alla guida.
Eventuali situazioni di criticità, anche riferite a singoli casi concreti, potranno essere sottoposte al vaglio dei competenti UMC e del CED di questa Direzione Generale.
5. Controlli
La procedura informatizzata, la quale consente di stampare la ricevuta sostitutiva avvalendosi del collegamento telematico con il CED di questa Direzione Generale, costituisce unicamente il nuovo strumento operativo attraverso il quale, a tutela dei preminenti interessi di ordine pubblico coinvolti, gli Studi di consulenza automobilistica sono ora posti in grado di ottemperare agli adempimenti prescritti dall'art. 92, comma 2, c.d.s. e dall'art. 7 della legge n. 264/1991.
Con ciò si vuole evidenziare che il rilascio della ricevuta sostitutiva, è e resta esclusivamente espressione dell'esercizio dell'attività professionale di consulenza automobilistica, in nulla modificato per il solo fatto che, sotto l'aspetto meramente esecutivo, gli operatori del settore si debbano ora avvalere dell'ausilio telematico messo a disposizione da questa Direzione Generale.
Ne consegue quindi che, in quest'ambito, gli UMC non sono in alcun modo titolati ad esperire controlli, sia di legittimità sia di merito, sull'operato degli Studi di consulenza automobilistica, trattandosi di materia devoluta alla esclusiva competenza delle Province a norma dell'art. 9 della legge n. 264/1991.
Compete agli UMC, viceversa, monitorare il regolare funzionamento della procedura telematica, segnalando alle competenti DGT eventuali disservizi.
È evidente tuttavia che se gli UMC, nello svolgimento dei propri compiti di monitoraggio, dovessero appurare la sussistenza di anomalie, gli Uffici stessi avranno cura di notiziarne prontamente la competente Provincia al fine degli accertamenti del caso e l'eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla stessa legge n. 264/1991.
Quanto sin qui evidenziato vale altresì a sottolineare che l'utilizzo della procedura informatizzata per il rilascio delle ricevute sostitutive non può essere oggetto di provvedimenti né di sospensione né di revoca ad opera degli UMC.
Infatti, l'accesso alla procedura informatizzata di rilascio della ricevuta sostitutiva può essere inibito solo a fronte di provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica, adottati dalla competente Provincia.
In tema di controlli, va infine sottolineato che le attività di rilascio delle ricevute sostitutive attraverso la nuova procedura telematica implementano la banca dati gestita dal CED di questa Direzione Generale, cui hanno accesso tutte le Autorità di polizia stradale le quali, pertanto, sono in tal modo poste in grado di effettuare tutte le verifiche del caso.
IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio VITELLI)
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