Tassa sulle unità da diporto, la paga anche chi le noleggia
La legge 214/2011 ha introdotto una tassa annuale sulle unità da diporto. I motivi sono riconducibili alla forte crisi finanziaria che sta attraversando l'Italia ma, visto che riguarda i beni di lusso, a molte famiglie italiane non interesserà direttamente il provvedimento. Si va da un minimo di 800 euro per le unità comprese tra i 10 e i 12 metri a un massimo di 25 mila euro per le unità con scafo superiore ai 64 metri.
La tabella completa si trova nella circolare di chiarimento alla legge, emanata il 30 maggio 2012 dal Ministero delle Finanze. La circolare è molto utile perchè fa degli esempi pratici, per essere ancora più chiara.
La tassa deve essere corrisposta dai proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, o dagli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché dalle stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile, il possesso dell'unità da diporto.
Per incentivare la nautica da diporto, non devono pagare quelli che hanno appena acquistato un'imbarcazione. Inoltre, è prevista l'esenzione completa per i soggetti affette da patologie che richiedono l'uso permanente di tali imbarcazioni.
Sono esenti anche le unità:
- di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici
- obbligatorie di salvataggio e ai battelli di servizio oppure quelle utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso
- nuove con targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore
- usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto, ovvero per le unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore.
La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5.
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