Circolare - 30/05/2012 - n. 16/E - Tassa su unità da diporto
OGGETTO: Tassa annuale sulle unità da diporto, di cui all'articolo 16, commi da 2 a 10 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa
CIRCOLARE N. 16/E
Roma, 30 maggio 2012
OGGETTO: Tassa annuale sulle unità da diporto, di cui all'articolo 16, commi da 2 a 10 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
Premessa
L'articolo 16, commi da 2 a 10 e 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, successivamente modificato dall'articolo 60-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha istituito una tassa annuale sulle unità da diporto di lunghezza superiore ai 10 metri.
L'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha inoltre introdotto, modificando il predetto articolo 16 del decreto legge n. 201 del 2011, una previsione di esenzione dalla tassa per le imbarcazioni utilizzate dai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, affetti da patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle imbarcazioni medesime.
La tassa, ai sensi dell' articolo 16, comma 7, del DL n. 201 del 2011, deve essere corrisposta dai proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, o dagli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché dalle stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile, il possesso dell'unità da diporto.
La disciplina recata dal citato articolo 16 prevede, ai commi 4, 5, 5-bis e 7, le ipotesi nelle quali la tassa non è dovuta.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 aprile 2012 sono state definite le modalità e i termini di versamento e di comunicazione dei dati identificativi delle unità da diporto, soggette alla tassa annuale.
Con la presente circolare si forniscono i primi chiarimenti ai fini della corretta applicazione della tassa.
1. Ambito oggettivo di applicazione e misura della tassa
La tassa annuale è dovuta per tutte le unità da diporto (imbarcazioni e navi), utilizzate per tali fini, di lunghezza superiore ai 10 metri.
In particolare, si intende come unità da diporto, ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del D. Lgs 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto), ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.
Nell'ambito delle unità da diporto, il richiamato articolo 3 del D. Lgs n. 171 del 2005 individua le seguenti unità:
"b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b)".
Tenuto conto che la tassa trova applicazione solo con riferimento alle unità da diporto di lunghezza superiore a 10 metri, restano esclusi da imposizione i natanti da diporto, definiti dalla richiamata lettera d).
La tassa trova applicazione per le imbarcazioni possedute o detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato a prescindere dal Paese di immatricolazione dell'imbarcazione.
La tassa deve essere calcolata sulla base dei seguenti importi fissi annuali indicati nel comma 2 dell'articolo 16, determinati in funzione della lunghezza dell'imbarcazione:
a) Euro 800 per le unità con scafo di lunghezza compresa tra i 10,01 e i 12 metri;
b) Euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza compresa tra i 12,01 e i 14 metri;
c) Euro 1.740 per le unità con scafo di lunghezza compresa tra i 14,01 metri e i 17 metri;
d) Euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza compresa tra i 17,01 e i 20 metri;
e) Euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza compresa tra i 20,01 e i 24 metri;
f) Euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza compresa tra i 24,01 e i 34 metri;
g) Euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza compresa tra i 34,01 e i 44 metri;
h) Euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza compresa tra i 44,01 e i 54 metri;
i) Euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza compresa tra i 54,01 e i 64 metri;
j) Euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore ai 64 metri.
In base a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 16 del decreto legge n. 201 del 2011, la tassa è ridotta della metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella laguna di Venezia, nonché per le unità individuate dal comma 2 a vela con motore ausiliario il cui rapporto tra superficie velica e potenza del motore espresso in KW non sia inferiore a 0,5.
La lunghezza delle unità da diporto è misurata sulla base delle norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
Per le unità costruite antecedentemente all'obbligo di marcatura CE previsto dalla norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, richiamate dal comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge n. 201 del 2011, occorre fare riferimento per l'individuazione della lunghezza dell'imbarcazione alla distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse le appendici.
2. Soggetti tenuti all'applicazione della tassa
In base al comma 7 dell'articolo 16 del decreto legge n. 201 del 2011, sono tenuti al pagamento della tassa i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto.
Nel caso in cui più soggetti siano proprietari o detentori dell'imbarcazione, detti soggetti sono tenuti in solido al versamento della tassa.
Non sono tenute al pagamento della tassa le persone fisiche che non risultino residenti nel territorio dello Stato, nonché le persone giuridiche che non abbiano la propria sede legale in Italia. Tali soggetti non sono pertanto tenuti al pagamento della tassa ancorché l'imbarcazione risulti immatricolata nei registri nazionali.
Per espressa previsione normativa, sono tenuti al pagamento della tassa i soggetti che utilizzano l'imbarcazione sulla base di un contratto di locazione o di locazione finanziaria, anche se di breve durata.
Il richiamato comma 7, primo periodo, dell'articolo 16 non contempla, espressamente, tra i soggetti tenuti al pagamento della tassa i noleggiatori dell'unità da diporto.
Si ricorda che ai fini della qualificazione del contratto di noleggio, l'articolo 384 del codice della navigazione prevede che "il noleggio è il contratto per il quale l'armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una nave determinata uno o più viaggi prestabiliti, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi".
Al riguardo si osserva che in base ad una interpretazione letterale della norma le imbarcazioni utilizzate mediante contratto di noleggio resterebbero escluse da tassazione in quanto non risulterebbero tenuti al relativo pagamento né il noleggiatore né le aziende di noleggio. Al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento tra il settore del noleggio e quello della locazione, deve quindi ritenersi che anche il noleggiatore, al pari del locatario, sia tenuto al pagamento della tassa atteso che diversamente si verificherebbero inevitabili effetti distorsivi del mercato.
3. Esclusioni dal pagamento della tassa
La tassa, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16, non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio (compresi i tender), purché questi rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti, nonché alle unità in uso dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, affetti da patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle medesime.
Inoltre, in base a quanto previsto dal successivo comma 5, sono esenti dal pagamento della tassa le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente per fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
La tassa non è dovuta, inoltre, ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 16, per le unità nuove con targa di prova che rientrino nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita ed in attesa del perfezionamento dell'atto, ovvero per le unità che provengano da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore.
Tra le unità usate ritirate dai cantieri o distributori, per le quali la tassa non è dovuta, rientrano anche le unità da diporto provenienti da permute con unità nuove.
Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non trova, inoltre, applicazione per il primo anno di immatricolazione delle unità da diporto.
I soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto non sono tenuti al pagamento della tassa, sempreché il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia.
La tassa non è inoltre dovuta, come previsto dal menzionato comma 7 dell'articolo 16, con riferimento alle unità che costituiscono beni strumentali di aziende di locazione e noleggio.
Tenuto conto che la norma esclude l'applicazione della tassa in esame per le unità che costituiscono beni strumentali di aziende di locazione e noleggio, deve ritenersi che anche per le unità da diporto utilizzate per lo svolgimento delle altre attività commerciali individuate dall'articolo 2 del D. Lgs n. 171 del 2005, la tassa non deve essere corrisposta.
Ai sensi del citato articolo 2 del D. Lgs n. 171 del 2005 l'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:
a) è oggetto di contratti di locazione e noleggio;
b) è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
Qualora l'unità da diporto venga utilizzata per lo svolgimento delle attività commerciali indicate nella predetta norma, compresa la locazione finanziaria, la tassa non è, quindi, dovuta.
4. Calcolo della tassa e termini di versamento
La tassa sulle unità da diporto è annuale e, come precisato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 aprile 2012, il relativo versamento è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno ed è riferito al periodo 1° maggio - 30 aprile dell'anno successivo.
Il soggetto che, alla data del 1° maggio, risulta proprietario o titolare di altro diritto reale sull'imbarcazione o detentore della stessa sulla base di un contratto di locazione anche finanziaria di durata superiore all'anno è, pertanto, tenuto al pagamento della tassa nella misura annua stabilita, entro il 31 maggio.
Per l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento della tassa e per il calcolo della stessa, nel caso di trasferimento di proprietà o di altro diritto reale dell'unità di diporto, occorre fare riferimento alla data in cui si realizza l'effetto traslativo.
Qualora il presupposto per l'applicazione della tassa si verifichi successivamente al 1° maggio, il relativo versamento dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso.
In tal caso, la tassa deve essere versata rapportando l'importo annuo al periodo che decorre dal momento in cui si verifica il presupposto impositivo (ad es. la data di acquisto di un'unità da diporto o di stipula di un contratto di locazione di durata superiore all'anno) fino al 30 aprile dell'anno successivo.
Per i periodi successivi, dovrà essere rispettata la scadenza del 31 maggio.
Tale criterio trova, ad esempio, applicazione nel caso di acquisto di unità da diporto usata, per la quale non sia stata corrisposta la tassa, perché in regime di esenzione.
Il proprietario, in tal caso, è tenuto a corrispondere la tassa entro la fine del mese successivo all'acquisto. La misura della tassa deve essere determinata rapportando la misura annua stabilita dalla norma al periodo di possesso calcolato a giorni dell'unità da diporto, che decorre dalla data di acquisto dell'unità fino alla data del 30 aprile dell'anno successivo.
Esempio 1: Acquisto dell'unità da diporto usata il 1° dicembre 2012, (per la quale non è stata corrisposta la tassa, ad esempio perché in regime di esenzione) di lunghezza pari a 45 metri.
Tassa dovuta per il periodo 1° dicembre 2012- 30 aprile 2013, pari a 150 giorni: (16.000.150/365)= 6.575,00 euro.
Entro il 31 gennaio 2013, deve essere corrisposta la tassa pari ad euro 6.575,00.
Per gli anni successivi, la tassa deve essere corrisposta, nella misura annua prevista pari ad euro 16.000, entro il 31 maggio 2013.
Si precisa che nel caso in cui l'unità da diporto venga ceduta in data successiva al pagamento, la tassa versata non può essere restituita.
Il nuovo acquirente non deve corrispondere nuovamente la tassa per il medesimo periodo.
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce, inoltre che per i contratti di locazione e locazione finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 16 del decreto legge n. 201 del 2011, per i quali la tassa è dovuta per il periodo di durata del contratto, la stessa è determinata rapportando a giorni la misura della tassa indicata al comma 2 dell'articolo 16.
La tassa è versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto ove questo sia di durata inferiore all'anno.
Per tali contratti, non trova quindi applicazione il termine ordinario del 31 maggio di ciascun anno, previsto per il pagamento.
Esempio 2 Contratto di locazione stipulato il 30 aprile 2013 con decorrenza 15 maggio 2013, della durata di 10 giorni, per una unità da diporto di lunghezza pari a 35 metri.
Calcolo dell'imposta: (12.500*10/365) = 342,00 euro.
La tassa da corrispondere entro il 14 maggio 2013 è pari ad euro 342,00.
5. Sanzioni
Ai sensi del comma 10 dell'articolo 16 del decreto legge n. 201 del 2011 "per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di cui al comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta".
Nel caso di tardivo versamento della tassa, il contribuente potrà beneficiare, ricorrendone le condizioni, dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
6. Modalità di versamento
La tassa annuale sulle unità da diporto prevista dall'articolo 16 del decreto legge n. 201 del 2011, come stabilito dal provvedimento del Direttore dell'agenzia del 24 aprile 2012, è versata mediante modello di pagamento "F24 versamenti con elementi identificativi" utilizzando gli appositi codici tributo definiti con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 39 del 24 aprile 2012.
I soggetti che sono impossibilitati ad utilizzare il modello F24 eseguono il versamento mediante l'effettuazione di un bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1222, indicando:
a) codice BIC: BITAITRRENT;
b) causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell'unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento (così come indicati dalla risoluzione n. 39 del 24 aprile 2012);
c) IBAN - IT15Y0100003245348008122200, pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.
I dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo devono essere indicate in sede di versamento della tassa.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici locali.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
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