Decreto legislativo - 02/10/1968 - n. 1639 - Pesca marittima
OGGETTO: Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 ottobre 1968
n. 1639
(GU n.188 del 25/07/1969 - Suppl. Ordinario)
(Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 1)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e foreste e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
È approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, che, firmato dai Ministri per la marina mercantile, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e foreste, per il lavoro e la previdenza sociale, è allegato al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 ottobre 1968
SARAGAT
LEONE - SPAGNOLLI - GONELLA - COLOMBO - SCAGLIA - SEDATI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Allegato al Decreto del 02/10/1968 n. 1639
TITOLO I
DELL'ORDINAMENTO DELLA PESCA IN GENERALE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Sfera di applicazione
Il presente regolamento si applica alla pesca esercitata nelle acque del mare e in quelle del demanio marittimo poste fuori dalle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in materia di pesca.
Nelle zone di mare ove sboccano fiumi e altri corsi d'acqua, naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune e bacini di acqua salsa o salmastra, le presenti disposizioni si applicano a partire dalla congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare.
Art. 2.
Prodotti della pesca
Sono prodotti della pesca gli organismi viventi o non, animali o vegetali, eduli e non eduli, catturati nelle acque indicate nello art. 1. Per cattura si intende ogni forma di raccolta di tali organismi, sia nelle acque libere che negli spazi acquei sottratti al libero uso o riservati; agli impianti di pesca. I prodotti della pesca si distinguono in prodotti freschi, refrigerati, congelati e trasformati. Sono prodotti trasformati quelli che, dopo la raccolta sono sottoposti, a bordo o negli impianti di pesca, ad un processo di conservazione diverso dalla congelazione.
Art. 3.
Attrezzi da pesca
Sono attrezzi da pesca gli strumenti e gli apparecchi destinati alla cattura degli organismi indicati nell'art. 2. Ai fini della disciplina della pesca, gli attrezzi consentiti si distinguono in reti, ami, altri strumenti ed apparecchi.
Art. 4.
Reti
Le reti sono strumenti costituiti da filati qualsiasi natura, intrecciati a maglie di varia grandezza, e si dividono, in relazione al loro impiego, nei seguenti tipi: reti da posta, reti da circuizione, reti da traino, reti da raccolta, reti da lancio. Le reti da posta sono quelle destinate a recingere o sbarrare spazi acquei, allo scopo di ammagliare pesci, crostacei e molluschi che vi incappano. Esse si suddividono in reti fisse e reti derivanti: le prime sono ancorate al fondo marino; le seconde sono lasciate all'azione dei venti e delle correnti. Le reti da circuizione sono quelle calate in mare, al fine di recingere e catturare, con immediata azione di recupero un branco di pesci. Le reti da traino sono quelle rimorchiate in mare, al fine di catturare, nel loro progressivo avanzamento, organismi marini. Si suddividono in reti trainate sul fondo, o reti a strascico, che possono essere rimorchiate da navi o, tirate da terra; e in reti trainate in superficie o attraverso la massa di acqua, o reti volanti e pelagiche, che sono esclusivamente rimorchiate da navi, senza mai venire in contatto con il fondo. Le reti da raccolta sono quelle costituite da un telo di rete di varia grandezza e forma - con o senza intelaiatura di sostegno - destinate, con moto dal fondo alla superficie, a catturare animali marini. Le reti da lancio sono quelle costituite da un telo di rete, destinate, con moto dalla superficie al fondo, a catturare pesci.
Art. 5.
Attrezzi con ami
Gli ami sono strumenti ad uncino, destinati a catturare pesci e altri animali marini, e si impiegano nelle lenze, fisse o trainate, e nei parangali, fissi e derivanti, in superficie, a mezz'acqua e sul fondo.
Le lenze fisse composte da uno o più ami, sono quelle manovrate a mano da terra o da nave, e quelle ancorate sul fondo; le lenze trainate sono quelle, composte da uno o più ami, rimorchiate da navi. I parangali fissi, composti da più ami, sono quelli ancorati sul fondo; i parangali derivanti, composti da più ami, sono quelli lasciati all'azione dei venti e delle correnti.
Art. 6.
Altri strumenti ed apparecchi
Gli altri strumenti ed apparecchi da pesca si suddividono, in relazione al loro impiego, nei seguenti tipi:
1) trappole fisse o mobili. Sono trappole fisse quelle ancorate o fissate stabilmente, quali tonnare, lavorieri, mugginare e saltarelli. Sono trappole mobili quelle che vengono calate in mare per ogni singola operazione di pesca e risalpate dopo breve sosta, quali nasse, bertovelli;
2) strumenti, azionati a mano o da altra forza di propulsione, atti ad agganciare singoli esemplari di organismi marini, quali, fiocine, arpioni;
3) strumenti e apparecchi atti a strappare dal fondo marino organismi sessili o comunque annidati nel sub-strato, quali ingegni, rastrelli, raffi, pale, picconi.
Art. 7.
Classi di pesca
L'attività di pesca si divide in rapporto al fine perseguito nelle seguenti classi: pesca professionale, pesca scientifica, pesca sportiva. La pesca professionale è l'attività economica destinata alla produzione, per lo scambio, degli organismi indicati nell'art. 2, esercitata dai pescatori e dalle imprese di pesca di cui al titolo II del presente regolamento. La pesca scientifica è l'attività diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo III del presente titolo. La pesca sportiva è l'attività esercitata a fine di dirette, senza scambio del relativo prodotto.
Art. 8.
Navi per la pesca professionale
Le navi destinate alla pesca professionale si distinguono nelle seguenti categorie:
1) navi che, per idoneità alla navigazione, per dotazione di attrezzi di pesca e di apparati per la congelazione o la trasformazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca oltre gli Stretti o oceanica;
2) navi che, per l'idoneità alla navigazione, per dotazione di attrezzi da pesca e di sistemi per la refrigerazione o la congelazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca mediterranea o d'altura;
3) navi che, per idoneità alla navigazione costiera e per dotazione di attrezzi da pesca, sono atte alla pesca costiera ravvicinata;
4) navi che, per idoneità alla navigazione litoranea e per dotazione di attrezzi da pesca sono atte alla pesca costiera locale;
5) navi e galleggianti stabilmente destinati a servizio di impianti da pesca;
6) navi che, per idoneità alla navigazione e per dotazioni di bordo, sono destinate dalle imprese al servizio di una flottiglia di pesca per l'esercizio delle attività di conservazione o trasferimento e di trasporto dei prodotti della pesca.
L'assegnazione alla rispettiva categoria spetta al capo del compartimento marittimo, all'atto della iscrizione nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e galleggianti. Contro il provvedimento di assegnazione alla categoria può proporsi ricorso al Ministro per la marina mercantile entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.
Art. 9.
Tipi di pesca professionale
Con riferimento alle navi indicate nell'articolo precedente, ed alle categorie di pesca previste dall'art. 220 codice della navigazione e dall'art. 408 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, la pesca professionale si distingue nei seguenti tipi: pesca costiera, pesca mediterranea o d'altura, pesca oltre gli Stretti od oceanica; la pesca costiera, a sua volta, si divide in pesca locale e pesca ravvicinata. La pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di sei miglia dalla costa, con o senza navi da pesca di quarta categoria, o da terra. La pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di venti miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza. La pesca d'altura si esercita nelle acque del mare Mediterraneo, con navi da pesca di categoria non inferiore alla seconda. La pesca oceanica si esercita oltre gli Stretti, con navi di prima categoria.
Art. 10.
Impianti di pesca
Pesca professionale è anche quella esercitata mediante lo stabilimento di apprestamenti fissi o mobili, temporanei o permanenti, destinati alla cattura di specie migratorie, alla pescicoltura e alla molluschicoltura ed allo sfruttamento di banchi sottomarini.
CAPO II
DEGLI ORGANI CONSULTIVI
Sezione I
Della commissione consultiva centrale per la pesca marittima
Art. 11.
Attribuzioni
La commissione istituita dall'art. 5 della legge, con sede presso il Ministero della marina mercantile, dà parere, oltre che nei casi previsti dallo stesso articolo:
1) sui programmi di attrezzatura e sistemazione dei porti, per la parte relativa alla pesca marittima;
2) sulla classificazione dei porti, quando in essi esistono prevalenti o notevoli interessi pescherecci;
3) sulle domande di concessione, di competenza del Ministero della marina mercantile, di zone demaniali marittime o di mare territoriale destinate agli usi indicati nell'art. 222 del codice della navigazione, nonchè di zone portuali destinate a impianti ed attrezzature per la pesca.
Art. 12.
Funzionamento della commissione
La commissione deve essere convocata dal presidente. La commissione deve essere convocata allorchè ne faccia richiesta il Ministro. Le sedute sono valide con l'intervento almeno di diciassette membri. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Art. 13.
Assenza o impedimento del presidente
Il direttore generale della pesca marittima sostituisce, in qualità di vicepresidente, il presidente, in caso di assenza o impedimento.
Art. 14.
Nomina di nuovi membri
In caso di vacanza il Ministro per la marina mercantile con suo decreto reintegra la composizione della commissione. I nuovi membri rimangono in carica fino al compimento del triennio in corso.
Art. 15.
Riconferma o nuova designazione dei membri
Il Ministro per la marina mercantile richiede, tre mesi prima della scadenza del triennio, alle amministrazioni, agli enti e alle associazioni indicati nell'art. 6 della legge, le nuove designazioni di loro competenza, ovvero la riconferma delle designazioni fatte per il triennio in corso.
Art. 16.
Integrazione della commissione
Gli esperti indicati dal terzo comma dell'art. 6 della legge sono chiamati dal presidente a partecipare ai lavori della commissione e non possono superare il numero di cinque in una stessa adunanza.
Art. 17.
Convocazione
L'avviso di convocazione è diramato dalla segreteria della commissione d'ordine del presidente, con preavviso di almeno quindici giorni, ovvero di cinque giorni in caso di urgenza, e deve indicare il giorno e l'ora della adunanza e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Art. 18.
Segretario
È compito del segretario redigere e conservare il processo verbale delle adunanze e svolgere ogni altra mansione attribuitagli dal presidente. Il Ministro per la marina mercantile può designare un vice segretario, scelto tra gli impiegati della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe, che esercita le funzioni del segretario in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 19.
Indennità
Ai presenti ad ogni adunanza è corrisposta l'indennità prevista dalle vigenti disposizioni, oltre al rimborso delle spese, se residenti fuori Roma, previsto dalle disposizioni in vigore.
Art. 20.
Regolamento interno
Il regolamento interno della commissione è approvato, su proposta della commissione stessa, con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Sezione II
Della commissione consultiva locale per la pesca marittima
Art. 21.
Attribuzioni
La commissione istituita dall'art. 7 della legge, con sede presso la capitaneria di porto, dà parere:
1) sugli argomenti indicati da leggi o regolamenti;
2) sulle questioni di massima interessanti la pesca marittima nell'ambito del rispettivo compartimento;
3) sugli schemi di provvedimenti, relativi alla disciplina locale della pesca.
La commissione può inoltre formulare voti e proposte, nell'interesse della produzione peschereccia e del ceto peschereccio locale, su ogni argomento attinente la pesca.
Art. 22.
Funzionamento della commissione
La commissione è convocata dal presidente in sessione ordinaria almeno una volta l'anno, la commissione deve essere altresì convocata allorchè ne faccia richiesta il Ministro per la marina mercantile. Le sedute sono valide con l'intervento di almeno la metà dei membri. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Art. 23.
Assenza o impedimento del presidente
L'ufficiale addetto alla pesca sostituisce, in qualità di vicepresidente, il presidente, in caso di assenza o impedimento.
Art. 24.
Convocazione
L'avviso di convocazione deve essere diramato con preavviso di almeno sette giorni, ovvero di tre giorni in caso di urgenza, e deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno. L'ordine del giorno dell'adunanza deve essere comunicato anche al direttore marittimo ed al Ministero della marina mercantile, ai quali deve essere altresì trasmesso il relativo verbale. Le persone indicate dall'art. 8, ultimo comma, della legge sono chiamate dal presidente a partecipare ai lavori della commissione e non possono superare il numero di tre in una stessa adunanza.
Art. 25.
Rinvio
Per quanto non espressamente disposto valgono le norme stabilite per la commissione consultiva centrale, in quanto applicabili.
Capo III
DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Art. 26.
Attività di ricerca
Il Ministero della marina mercantile, ai sensi dell'art. 4 della legge, promuove ed attua studi ed indagini che abbiano importanza scientifica, tecnica, giuridica, economica, sulle condizioni delle zone di pesca, sugli stocks ittici, sul naviglio, sui metodi e sugli strumenti di pesca sulle condizioni dei pescatori e della industria peschereccia; promuove altresì e sussidia pubblicazioni utili al progresso dei pescatori ed allo sviluppo della pesca.
Art. 27.
Istituti scientifici riconosciuti
Con decreto del Ministro per la marina mercantile sono riconosciuti gli istituti e le organizzazioni di studio e di ricerca, il cui personale scientifico, tecnico e ausiliario è esonerato dall'obbligo dell'iscrizione nel registro dei pescatori per l'attività di pesca marittima esercitata a scopo scientifico e tecnologico.
Art. 28.
Ricercatori autorizzati
Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, coloro che intendono compiere studi, esperienze e ricerche, o condurre campagne di pesca a scopo scientifico o tecnologico che importano l'utilizzazione di navi, di impianti da pesca, di pescatori, di zone demaniali e di tratti di mare, debbono chiederne l'autorizzazione al Ministero della marina mercantile.
Parimenti debbono chiedere l'autorizzazione coloro i quali intendono compiere, fuori dal campo della pesca, studi, esperienze e ricerche che possono comunque danneggiare le risorse biologiche del mare. L'autorizzazione concessa limitatamente al periodo di tempo necessario al compimento delle ricerche ed è condizionata all'osservanza di prescrizioni da determinarsi caso per caso.
Art. 29.
Navi per la pesca scientifica e tecnologica
Le navi per la pesca scientifica e tecnologica, comprese quelle impiegate direttamente dalle Amministrazioni dello Stato, si distinguono in:
1) navi-ricerca, permanentemente utilizzate dagli istituti scientifici riconosciuti;
2) navi temporaneamente utilizzate dagli Istituti scientifici riconosciuti e da ricercatori autorizzati.
L'utilizzazione delle navi sopra indicate è subordinata alla autorizzazione del Ministero della marina mercantile. Il capo del compartimento d'iscrizione determina, sentito il Registro italiano navale, il numero dei ricercatori che possono essere imbarcati sulla nave oltre l'equipaggio.
Art. 30.
Elenco dei ricercatori
Presso il Ministero della marina mercantile è tenuto un elenco del personale scientifico, tecnico e ausiliario addetto alla ricerca scientifica, suddiviso in due sezioni: nella prima sezione è iscritto il personale appartenente a istituti e organizzazioni riconosciuti; nella seconda sezione il personale autorizzato.
Art. 31.
Documento per i ricercatori
Il personale scientifico, tecnico e ausiliario considerato nel presente capo, deve essere munito di apposito documento rilasciato dal Ministero della marina mercantile, rispettivamente per quello autorizzato e per quello riconosciuto. Per il periodo di validità del documento, il titolare di esso è autorizzato ad imbarcarsi sulle navi indicate nell'art. 29.
TITOLO II
DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE
Capo I
DEI PESCATORI
Sezione I
Dell'iscrizione nel registro dei pescatori
Art. 32.
Registro dei pescatori
Il registro nel quale ai sensi dell'art. 9 della legge sono iscritti coloro che esercitano la pesca professionale è tenuto in due parti: nella prima parte sono iscritti quanti esercitano la pesca a bordo di navi, nella seconda parte sono iscritti quanti esercitano tale attività senza imbarco o negli impianti di pesca. Sono iscritti nella prima parte del registro quanti esercitano promiscuamente le due forme di attività.
Art. 33.
Modello del registro
Il registro dei pescatori è conforme al modello, annesso al presente regolamento, come allegato A.
Art. 34.
Ufficio di iscrizione
L'iscrizione avviene presso la capitaneria di porto nella cui circoscrizione è il domicilio del pescatore. L'ufficio marittimo di iscrizione provvede ad apporne annotazione sul titolo matricolare dell'interessato. Se l'iscrizione avviene presso ufficio diverso da quello che ha rilasciato il titolo matricolare deve esserne data comunicazione all'ufficio che ha rilasciato tale titolo.
Art. 35.
Requisiti e condizioni per l'iscrizione
Non può ottenere l'iscrizione nel registro, parte prima:
1) chi non è iscritto nelle matricole della gente di mare;
2) chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
3) chi è stato condannato per fino o più reati previsti dalle leggi sulla pesca ad una pena detentiva complessivamente superiore ad un anno;
4) chi è stato condannato per più di cinque violazioni delle leggi sulla pesca, costituenti delitto.
Agli effetti dei numeri 3) e 4) del precedente comma, non sono considerate le condanne in relazione alle quali sia intervenuta riabilitazione. Per ottenere l'iscrizione nel registro, parte seconda, oltre a quanto prescritto nei numeri 2), 3) e 4) del primo comma, è necessario essere iscritto almeno nelle matricole della gente di mare di terza categoria.
Art. 36.
Documenti per l'iscrizione
I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nel registro si provano con il titolo matricolare e con il certificato generale del casellario giudiziario richiesto d'ufficio dall'autorità marittima che procede all'iscrizione.
Art. 37.
Altri documenti
Per l'iscrizione nel registro sono altresì prodotti:
1) tre fotografie, una delle quali autenticata;
2) eventuali documenti professionali.
Art. 38.
Presentazione della domanda
La domanda di iscrizione, corredata dai prescritti documenti, può essere presentata anche agli uffici di porto non autorizzati a tenere il registro, i quali la trasmettono all'ufficio competente.
Art. 39.
Qualifiche per l'iscrizione
Per coloro che sono in possesso dei titoli e delle specializzazioni professionali per la pesca indicati in appresso, ovvero di altri eventuali, anche di uso locale, la iscrizione si effettua con la relativa qualifica.
Sono titoli professionali:
1) per i servizi tecnici: capopesca per la pesca ravvicinata, per la pesca d'altura, per la pesca oceanica, per gli impianti da pesca;
2) per i servizi complementari: frigorista.
Sono specializzazioni professionali:
1) per i servizi tecnici: pescatore di prima classe, pescatore di seconda classe, pescatore retiere, operatore di apparati elettronici per la pesca, pescatore subacqueo, operaio pescatore degli impianti di pesca;
2) per i servizi complementari: elettricista, addetto alla lavorazione industriale.
L'iscrizione si effettua altresì con le qualifiche professionali marittime previste dalle relative disposizioni, che sono cumulabili con le qualifiche professionali per la pesca. Per coloro che non sono in possesso di titoli o specializzazioni, l'iscrizione avviene con la qualifica di: "mozzo per la pesca", per i servizi complementari; "operaio apprendista", per il personale addetto agli impianti di pesca. Il Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, può introdurre nuove qualifiche professionali, al fine di adeguare la presente disciplina al progresso tecnico ed economico dell'industria della pesca.
Art. 40.
Rubrica per qualifiche
Gli uffici marittimi, cui spetta la tenuta del registro, tengono una rubrica degli iscritti, distinta per qualifiche professionali.
Art. 41.
Iscrizione nelle matricole della gente di mare
Chi intende iscriversi nel registro, parte prima, può conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e seconda categoria, indipendentemente dal limite massimo di età stabilita dalle vigenti disposizioni. Il personale iscritto nelle matricole della gente di mare ai sensi del comma che precede può essere imbarcato solo su navi da pesca.
Art. 42.
Iscrizione degli stranieri
L'iscrizione nel registro non è richiesta agli stranieri imbarcati su navi da pesca nei casi previsti dagli articoli 318, secondo comma, e 319 del codice della navigazione. Per particolare necessità di determinati tipi di pesca professionale il Ministro per la marina mercantile determina le categorie e le qualifiche dei pescatori stranieri autorizzati all'imbarco, nei limiti fissati dall'art. 318, secondo comma, del codice della navigazione. Per i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea restano in ogni caso salve le disposizioni emanate ai sensi degli articoli 52-58 del trattato istitutivo della Comunità stessa, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.
Art. 43.
Annotazioni nel registro
Sul registro oltre alle generalità, al domicilio, al numero progressivo ed alla data di iscrizione, devono annotarsi per ogni iscritto:
1) la qualifica all'atto dell'iscrizione;
2) i titoli professionali, le abilitazioni e le specializzazioni ottenute anche dopo l'iscrizione;
3) il cambiamento di domicilio, nel caso previsto dall'articolo 44;
4) le condanne per reati previsti dalle leggi sulla pesca e le sanzioni disciplinari;
5) la cancellazione dal registro, ed i motivi che l'hanno determinata.
Sul registro si applica la fotografia dell'iscritto.
Art. 44.
Trasferimento di iscrizione
Il pescatore che intende trasferire il proprio domicilio in un comune che trovasi nella circoscrizione di altra capitaneria di porto, ne fa denunzia all'ufficio di iscrizione, il quale provvede a trasmettere un estratto del registro all'ufficio competente. L'ufficio che provvede alla nuova iscrizione annota gli estremi della precedente, e dà comunicazione del nuovo numero di iscrizione all'ufficio di iscrizione matricolare e all'ufficio di provenienza, che procede alla cancellazione.
Art. 45.
Cancellazione dal registro
Alla cancellazione dal registro si procede per i seguenti motivi:
1) trasferimento di iscrizione;
2) perdita della cittadinanza;
3) perdita dei requisiti e delle condizioni indicati nell'articolo 35;
4) abbandono volontario della professione, comprovato da una dichiarazione dell'iscritto;
5) cessazione dell'esercizio della professione da almeno un triennio;
6) morte dell'iscritto.
Art. 45-bis.
Ricorso al Ministro della marina mercantile.
Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o di cancellazione del capo del compartimento marittimo è ammesso ricorso al Ministro della marina mercantile.
Art. 46.
Reiscrizione nel registro
Gli iscritti nel registro, cancellati nei casi indicati ai numeri 2), 4) e 5) dell'articolo che precede possono chiedere la reiscrizione entro cinque anni dalla cancellazione quando siano cessate le cause che l'hanno determinata. Negli altri casi si proceda a nuova iscrizione.
Art. 47.
Prima iscrizione nel registro
Per un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'iscrizione nel registro avviene di diritto con le qualifiche indicate nel presente regolamento, per coloro i quali, ancorchè non in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione, dimostrano di aver esercitato o di esercitare la professione suddetta con le mansioni corrispondenti alle qualifiche stesse. La prova dell'effettivo esercizio dell'attività professionale può essere conseguita attraverso le risultanze delle matricole della gente di mare, dei documenti di abilitazione professionali, del libretto di navigazione o del foglio di ricognizione, del ruolo di equipaggio o della licenza della nave da pesca, del contratto individuale di lavoro, e di ogni altro idoneo documento. Fino al momento dell'iscrizione e non oltre il termine indicato nel primo comma, i pescatori abilitati in base alle disposizioni anteriormente vigenti possono continuare ad esercitare le rispettive attività.
Sezione II
Del conseguimento dei titoli o delle specializzazioni professionali
Art. 48.
Titoli professionali
I titoli professionali marittimi per il personale addetto alla pesca, si conseguono alle condizioni e con le modalità stabilite nel codice della navigazione e nel relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni. Gli altri titoli professionali per il personale addetto ai servizi tecnici e complementari della pesca e per quello addetto agli impianti di pesca, si conseguono alle condizioni e con le modalità stabilite negli articoli che seguono.
Art. 49.
Capopesca
Il capopesca esercita le mansioni relativa alla direzione delle operazioni di pesca e le altre connesse con la qualifica.
Art. 50.
Capopesca per la pesca ravvicinata
Per conseguire il titolo di capopesca per la pesca ravvicinata è necessario:
1) essere iscritto nel registro dei pescatori;
2) aver compiuto il ventunesimo anno di età;
3) aver esercitato la pesca per un anno, ovvero essere in possesso di un titolo professionale marittimo che abilita al comando di navi da pesca;
4) aver sostenuto, con esito favorevole, una prova pratica secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
Art. 51.
Capopesca per la pesca d'altura
Per conseguire il titolo di capopesca per la pesca di altura il necessario:
1) essere iscritto nel registro dei pescatori;
2) aver compiuto il ventunesimo anno di età;
3) aver esercitato la pesca per due anni su navi che esercitano la pesca d'altura; ovvero essere in possesso dei titoli professionali di padrone marittimo per la pesca o di marinaio autorizzato alla pesca mediterranea; o di capopesca per la pesca ravvicinata che abbia effettuato almeno sei mesi di pesca a bordo di navi che esercitano la pesca d'altura;
4) aver conseguito la licenza elementare e avere assolto l'obbligo scolastico;
5) avere sostenuto, con esito favorevole, una prova teorico-pratica secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
Art. 52.
Capopesca per la pesca oceanica
Per conseguire il titolo di capopesca per la pesca oceanica oltre a quanto prescritto nei numeri 1), 2), 4) e 5) dell'articolo precedente, è necessario aver esercitato la pesca per non meno di quattro anni, di cui almeno due a bordo di navi che esercitano la pesca oceanica; ovvero essere in possesso dei titoli professionali di capopesca d'altura o padrone marittimo per la pesca o aspirante capitano di lungo corso che abbia superato l'esame per la specializzazione alla pesca, o titolo superiore, ed aver effettuato almeno un anno di pesca a bordo di navi che esercitano la pesca oceanica.
Art. 53.
Capopesca per gli impianti di pesca
Per conseguire il titolo di capopesca degli impianti di pesca, o altro titolo di uso locale equiparabile, è necessario:
1) essere iscritto nel registro dei pescatori;
2) aver compiuto il ventunesimo anno di età;
3) aver esercitato la pesca per tre anni nello stesso tipo di impianto per il quale si richiede il titolo;
4) aver conseguito la licenza elementare e avere assolto l'obbligo scolastico;
5) aver sostenuto, con esito favorevole, una prova teorico-pratica secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
Art. 54.
Frigorista
Il frigorista esercita le mansioni relative alla qualifica a bordo delle navi da pesca.
Per conseguire il titolo è necessario:
1) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
2) aver conseguito la licenza elementare e avere assolto l'obbligo scolastico;
3) aver lavorato in uno stabilimento industriale per la costruzione e la riparazione di apparati frigoriferi, o aver condotto impianti frigoriferi industriali almeno per un anno, ovvero essere stato imbarcato, per lo stesso periodo di tempo, su una nave da pesca in qualità di allievo frigorista; ovvero aver seguito, con esito favorevole, un corso specializzato riconosciuto dal Ministro per la marina mercantile;
4) aver sostenuto con esito favorevole, una prova teorico-pratica, secondo i programmi stabiliti del Ministro per la marina mercantile.
Art. 55.
Specializzazioni professionali
Le specializzazioni professionali del personale addetto alla pesca si conseguono alle condizioni, con i requisiti e secondo le modalità stabilite dal Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca nonchè per la specializzazione di pescatore subacqueo, la commissione medica centrale di 2° grado presso il Ministero della marina mercantile. La persistenza dei requisiti fisici richiesti per la specializzazione di pescatore subacqueo è accertata periodicamente secondo le norme stabilite dal Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione medica centrale.
Art. 56.
Attività valida per conseguire i titoli
L'attività di pesca e quella lavorativa richiesta per il conseguimento dei titoli professionali per la pesca debbono essere effettuate almeno per un terzo su navi "presso imprese nazionali".
Art. 57.
Delle prove d'esame
Il Ministro per la marina mercantile stabilisce le norme per l'effettuazione delle prove d'esame, le sedi e le sessioni, la composizione delle commissioni, nonchè i documenti comprovanti i requisiti prescritti per poter essere ammessi alle prove stesse.
Sezione II
Del certificato di iscrizione
Art. 58.
Certificato d'iscrizione nel registro dei pescatori
Il certificato d'iscrizione previsto dall'art. 10, 2° comma, della legge, è il documento di abilitazione all'attività di pescatore marittimo. Con decreto del Ministro per la marina mercantile ne è approvato il relativo modello.
Art. 59.
Rilascio del certificato
Il certificato è rilasciato dal capo dell'ufficio di iscrizione. Quando il certificato è stato sottratto o è andato smarrito o distrutto, o è diventato inservibile, l'ufficio di iscrizione rilascia un duplicato.
Art. 60.
Possesso del certificato
Nell'esercizio dell'attività di vigilanza sulla pesca, l'autorità competente accerta il possesso del certificato di iscrizione da parte di chi esercita professionalmente la pesca marittima.
Art. 61.
Annotazioni sul certificato
Le variazioni degli elementi indicati nel presente capo debbono essere comunicate entro trenta giorni all'ufficio competente, il quale provvede ad annotarle sul certificato.
Art. 62.
Ritiro del certificato
Quando si procede alla cancellazione dell'iscritto dal registro, o è intervenuto provvedimento che importa la interdizione all'esercizio della pesca, l'autorità marittima procede al ritiro del certificato.
Capo II
DELLE IMPRESE DI PESCA
Art. 63.
Registro delle imprese di pesca
Il registro nel quale, ai sensi dell'art. 11 della legge, sono iscritte le imprese che esercitano la pesca professionale, è diviso in cinque parti, secondo i tipi di pesca previsti negli articoli 9 e 10 del presente regolamento. Il registro deve contenere le indicazioni di cui all'art. 66, le altre previste dal presente Capo, conformemente al modello annesso al presente regolamento, come allegato B.
Art. 64.
Ufficio di iscrizione
L'iscrizione deve avvenire presso la capitaneria di porto nella cui circoscrizione ha sede l'impresa.
Art. 65.
Rappresentanza dell'impresa di pesca
Quando l'ufficio di iscrizione dell'impresa è diversa dallo ufficio di iscrizione della nave utilizzata dalla impresa stessa o dall'ufficio nella cui circoscrizione trovasi l'impianto di pesca, l'imprenditore deve nominare un rappresentante ivi residente. La designazione del rappresentante è raccolta dalla autorità marittima competente ovvero è fatta a mezzo di dichiarazione dell'imprenditore con sottoscrizione autenticata.
Art. 66.
Iscrizione nel registro
L'iscrizione si effettua nella parte del registro corrispondente al tipo di pesca professionale esercitata; quando venga esercitato più di un tipo di pesca l'iscrizione si effettua in ciascuna delle relative parti del registro.
Per ottenere l'iscrizione è necessario che l'interessato presenti domanda all'ufficio competente, indicando:
1) ditta, ragione sociale, nonchè generalità, luogo, data di nascita e residenza dell'imprenditore, ovvero del legale rappresentante dell'impresa;
2) sede dell'impresa;
3) ubicazione dell'impianto di pesca;
4) ufficio di iscrizione della nave, ovvero ufficio nella cui circoscrizione trovasi l'impianto di pesca;
5) elementi di individuazione e categoria della nave da pesca utilizzata dall'impresa, e sue caratteristiche tecniche, ovvero caratteristiche dell'impianto di pesca;
6) ditta, ragione sociale e generalità del proprietario e dell'armatore della nave predetta, ovvero del titolare dello impianto di pesca, ove siano persone diverse dall'imprenditore;
7) generalità del rappresentante, nell'ipotesi prevista dall'articolo che precede;
8) categoria e tipo di pesca professionale, con eventuale specificazione della pesca speciale che si intende esercitare;
9) impianti a terra in eventuali disponibilità dell'impresa.
Art. 67.
Documenti per l'iscrizione
Per ottenere l'iscrizione, devono altresì prodursi i seguenti documenti:
1) atto costitutivo e statuto, in copia autentica, se l'impresa è costituita in forma societaria;
2) estratto delle matricole e dei registri delle navi nella ipotesi prevista dall'art. 65;
3) titolo, o copia autentica di esso, che attribuisce l'uso della nave, ovvero che consente lo stabilimento dell'impianto di pesca e l'uso dello stesso.
Art. 68.
Annotazioni nel registro
Nel registro debbono annotarsi, oltre al numero progressivo, il nominativo del rappresentante indicato nell'art. 65, gli elementi elencati nell'art. 66 e gli estremi del permesso di pesca, e dei documenti previsti nei numeri 1) e 3) dell'art. 67. Ogni variazione delle indicazioni fornite con la domanda di iscrizione deve essere comunicata al competente ufficio, che provvede alla relativa annotazione.
Art. 69.
Trasferimento di iscrizione
Quando si procede al trasferimento della sede dell'impresa nella circoscrizione di altra capitaneria di porto, l'imprenditore chiede all'ufficio di iscrizione il trasferimento della iscrizione stessa. L'ufficio di iscrizione provvede a trasmettere un estratto del registro all'ufficio competente. L'ufficio che procede alla nuova iscrizione annota gli estremi della precedente e dà comunicazione del nuovo numero di iscrizione all'ufficio di provenienza, che procede alla cancellazione. Se l'imprenditore non vi provvede nel termine di trenta giorni, l'autorità marittima promuove d'ufficio il trasferimento di iscrizione. Agli effetti del presente articolo è fatto obbligo alle camere di commercio, industria e agricoltura che ricevono una nuova iscrizione, di darne comunicazione alla capitaneria di porto competente.
Art. 70.
Cancellazione dal registro
Alla cancellazione degli iscritti nel registro si procede per i seguenti motivi:
1) trasferimento di Iscrizione;
2) morte dell'imprenditore;
3) scioglimento, cessazione o fallimento dell'impresa;
4) abbandono dell'attività di pesca, comprovato da dichiarazione dell'imprenditore;
5) cessazione dell'attività di pesca da almeno un triennio.
Dell'avvenuta cancellazione è fatta annotazione nel registro.
Art. 71.
Reiscrizione nel registro
Gli iscritti nel registro cancellati per i motivi indicati nei numeri 3), 4) e 5) dell'articolo che precede, possono chiedere la reiscrizione quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione.
Art. 72.
Certificato di iscrizione
L'ufficio di iscrizione rilascia all'interessato certificato di e la parte del registro nella quale l'impresa è stata iscritta.
Art. 73.
Prima iscrizione nel registro
Per un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'iscrizione nel registro avviene di diritto per gli imprenditori che, ancorchè non in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione, dimostrano di esercitare un'impresa di pesca. La prova dell'esercizio suddetto può essere conseguita attraverso le risultanze del registro di iscrizione della nave, dei registri e degli albi delle imprese commerciali, cooperative e artigiane e delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, dell'atto di concessione, della licenza e di ogni altro documento ritenuto idoneo. Fino al momento dell'iscrizione e non oltre il termine indicato nel primo comma, gli imprenditori che esercitano la loro attività alla data suddetta, sono abilitati all'esercizio dell'impresa.
Capo III
DEL PERMESSO DI PESCA
Art. 74.
Richiesta del permesso
L'imprenditore per ottenere il permesso di pesca, previsto dall'art. 12 della legge, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione della nave, anche a mezzo del proprio rappresentante.
Nell'istanza devono indicarsi:
1) ditta, ragione sociale, generalità dell'imprenditore, sede dell'impresa, nominativo del rappresentante, nonchè ufficio di iscrizione nel registro delle imprese di pesca;
2) elementi di individuazione e nave da pesca, stazza lorda e netta, tipo e potenza dell'apparato motore, capacità di stiva;
3) categoria e tipo di pesca, con eventuale specificazione di pesca speciale, che s'intende esercitare;
4) categoria, tipo e caratteristiche principali degli attrezzi da pesca che costituiscono la detrazione della nave;
5) caratteristiche dei sistemi per la refrigerazione e degli apparati per la congelazione o trasformazione dei prodotti della pesca eventualmente esistenti a bordo;
6) tabella di armamento.
Art. 75.
Documenti per il rilascio del permesso
Per ottenere il rilascio del permesso di pesca, devono prodursi i seguenti documenti:
1) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca con l'annotazione del nominativo del rappresentante nell'ipotesi prevista dall'art. 65;
2) copia del certificato di qualificazione dei sistemi e degli apparati frigoriferi, per le navi da pesca di prima e seconda categoria e, ove esistenti, per quelle di sesta categoria.
Art. 76.
Rilascio del permesso
L'autorità marittima, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti, rilascia il permesso di pesca. Il permesso è conforme ai modelli approvati con decreto del Ministro per la marina mercantile, e deve contenere le indicazioni previste dall'art. 74.
Art. 77.
Validità del permesso
Il permesso autorizza l'esercizio della pesca secondo i tipi o le categorie previsti dal presente regolamento. La validità del permesso per la pesca locale con gli attrezzi indicati nell'art. 97 è limitata alle acque del compartimento che ha rilasciato il permesso stesso. Il capo del compartimento marittimo può, per esigenze particolari, autorizzare temporaneamente all'esercizio della pesca locale anche navi di categoria diversa da quella prevista dall'art. 9 secondo comma.
Art. 78.
Autorizzazione provvisoria
Alle navi di nuova costruzione e alle navi provenienti da bandiera estera o in caso di urgenza l'ufficio competente può rilasciare un'autorizzazione provvisoria, accertata sommariamente l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 76. La predetta autorità fissa la durata della validità della autorizzazione, in rapporto al tempo necessario per il rilascio del permesso; in ogni caso la durata non può essere superiore a mesi sei.
Art. 79.
Variazioni
Le variazioni degli elementi indicati nell'art. 74 debbono essere comunicate entro trenta giorni all'ufficio competente, il quale provvede ad annotarle sul permesso.
Art. 80.
Cessazione della validità del permesso
Il permesso di pesca perde di validità quando le variazioni degli elementi di cui all'art 74, non sono comunicate nel termine prescritto dall'art 79 o quando esse comportano la perdita di requisiti o di condizioni richieste.
Art. 81.
Rinnovo del permesso
Per il rinnovo del permesso di pesca l'imprenditore deve presentare al competente ufficio semplice istanza. L'ufficio, accertata, la persistenza dei requisiti e delle condizioni richieste, rinnova il permesso.
Art. 82.
Duplicato del permesso di pesca
Quando il permesso di pesca è stato sottratto o è andato smarrito o distrutto, o è divenuto inservibile, l'ufficio competente ne rilascia un duplicato.
Art. 83.
Ritiro del documento
L'autorità marittima ritira il permesso di pesca nelle ipotesi previste dall'art. 26, lettere c) e d) della legge e quando è cessata la validità.
Art. 84.
Documenti di bordo
Il permesso di pesca e l'autorizzazione provvisoria rientrano tra i documenti di bordo indicati nell'art. 169, secondo comma, lettera d), e ultimo comma del codice della navigazione.
Art. 85.
Rilascio del primo permesso
Il rilascio del permesso di pesca, per un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, è regolato dalle disposizioni anteriormente vigenti. Entro lo stesso termine, e per gli effetti previsti dal comma che precede, l'autorità marittima procede all'assegnazione delle navi e dei galleggianti alla rispettiva categoria, a norma dell'art. 8. Le navi prive del certificato prescritto dall'art. 75, n. 2 sono immediatamente assegnate nella relativa categoria, ma debbono ottenere tale certificato entro due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.
TITOLO III
DELLA DISCIPLINA DELLA PESCA
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 86.
Novellame
Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per novellame si intendono gli esemplari allo stadio giovanile delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate negli articoli che seguono.
Art. 87.
Lunghezza minima dei pesci
Si considerano pesci allo stadio giovanile, salvo quanto disposto nell'art. 93, quegli esemplari di lunghezza inferiore a sette centimetri.
Per le seguenti specie la lunghezza è così fissata:
storione (Acipenser sp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 60
storione ladano (Huso huso) . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 100
anguilla (Anguilla anguilla) . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 25
nasello (Merluccius merluccius). . . . . . . . . . . . . . . . cm. 20
cefalo (Mugil sp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 20
spigola (Dicentrarchus Labrax) . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 25
cernia (Epinephelus sp. e Polyorion americanum). . . . . . . . cm. 30
orata (Sparus auratus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 20
triglia (Mussus sp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 15
sgombro (Scomber sp.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 15
palamita (Sarda sarda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 25
tonno (Thunnus thunnus). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 90
alalonga (Thunnus alalunga). . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 40
tonnetto (Ethinnus alletteratus) . . . . . . . . . . . . . . . cm. 30
pesce spada (Xiphias gladius) . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 140
go (Cobius ophiocephalus). . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 12
passera pianuzza (Platiclthis fleus) . . . . . . . . . . . . . cm. 12
sogliola (Solea sp). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 15
Art. 88.
Lunghezza minima dei crostacei
Si considerano crostacei allo stadio giovanile, per le specie indicate, gli esemplari di lunghezza inferiore alle seguenti:
aragosta (Palinurus elephas) . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 30
astice (Homarus gammarus). . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 30
scampo (Nephrops norvegicus) . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 15
Art. 89.
Dimensione minima dei molluschi bivalvi
Si considerano molluschi bivalvi (Lamellibranchi) allo stadio giovanile gli esemplari inferiori alle seguenti dimensioni:
ostrica (Ostea sp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 6
mitilo (Mitilus sp.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 5
vongola (Venus gallina e Venerupis sp.) . . . . . . . . . . . cm. 2,5
tartufo di mare (Venus verrucosa) . . . . . . . . . . . . . . cm. 2,5
cannello o cannolicchio (Solen sp. e Ensis sp.) . . . . . . . . cm. 6
datteri di mare (Lithophaga Lithophaga) . . . . . . . . . . . . cm. 5
Art. 90.
Misurazione delle dimensioni
La lunghezza dei pesci si misura dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna codale, oppure all'estremità della pinna codale, quando questa non presenta i due lobi. La lunghezza dei crostacei si misura dall'apice dell'occhio fino all'estremità posteriore dell'animale, compreso il telson. Le dimensioni dei molluschi bivalvi si riferiscono alla lunghezza massima o al diametro massimo delle conchiglie.
Art. 91.
Divieto di detenzione di organismi sotto misura
Gli esemplari di pesci, crostacei e molluschi, di dimensioni inferiori a quelle stabilite negli articoli che precedono, eventualmente catturati, debbono essere rigettati in mare. Debbono altresì essere rigettate in mare le femmine di astice e di aragosta, di qualsiasi lunghezza, recanti uova sotto l'addome.
Art. 92.
Limitazione per altre attività di pesca
Per la tutela della montata del novellame verso le acque interne, il Ministro per la marina mercantile può vietare o limitare l'esercizio della pesca in zone di mare poste a distanza inferiore ai 200 metri tanto avanti che lateralmente il luogo ove sboccano fiumi o altri corsi d'acqua, naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune o bacini di acqua salsa o salmastra nei quali viene esercitata la pescicoltura e la molluschicoltura. Chi vi ha interesse è tenuto a porre le segnalazioni di divieto.
Art. 93.
Pesca di specie adulte di piccola taglia
Nessun limite di lunghezza è stabilito per le specie che allo stadio adulto non raggiungono le misure indicate negli articoli 87 e 88.
Art. 94.
Pesca a fini scientifici
Le limitazioni previste nel presente titolo non si applicano alla cattura degli organismi marini, sia pelagici che bentonici, effettuata a scopi scientifici o sperimentali di pesca.
Art. 95.
Decreti ministeriali per la disciplina della pesca
I decreti emanati dal Ministro per la marina mercantile in forza dell'art. 32 della legge, costituiscono, salvo che sia espressamente scluso, direttive di carattere generale, ai sensi degli articoli 8, secondo comma e 9, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1954, n. 747.
Capo II
DELLE LIMITAZIONI ALL'USO DEGLI ATTREZZI DA PESCA
Sezione I
Disposizioni comuni a tutti gli attrezzi
Art. 96.
Norme di comportamento
I pescatori debbono tenersi a conveniente distanza gli uni dagli altri, in conformità del tipo di attrezzo impiegato, secondo le consuetudini locali salva la osservanza di diverse disposizioni di legge o regolamento. Il capo del compartimento, sentito il parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima, al fine di assicurare il disciplinato esercizio della pesca nella zona di mare della rispettiva circoscrizione, può stabilire norme particolari per l'uso degli attrezzi e fissare turni per il loro impiego.
Art. 97.
Disposizioni di carattere locale
Il capo del compartimento, su conforme parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima e previa autorizzazione del Ministro per la marina mercantile, può disciplinare l'uso degli attrezzi di pesca permessi dal presente regolamento secondo consuetudini locali. Deve essere altresì richiesto il parere di uno degli Istituti indicati nell'art. 27, quando i detti attrezzi possono recare danno al patrimonio ittico.
Art. 98.
Zone di tutela biologica
Il Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può vietare o limitare nel tempo e nei luoghi, l'esercizio della pesca qualunque sia il mezzo di cattura impiegato, in quelle zone di mare che, sulla base di studi scientifici o tecnici, siano riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento.
Art. 99.
Pesca con sistemi speciali
L'impiego della corrente elettrica, anche associata con apparecchi ad aspirazione o con altri attrezzi di cattura, e l'impiego di altri sistemi speciali, sono consentiti solo a scopo sperimentale e sono subordinati ad autorizzazione del Ministro per la marina mercantile.
Art. 100.
Misurazione della maglia delle reti
La misurazione della maglia delle reti si effettua sul lato della maglia stessa a rete bagnata.
Art. 101.
Pesche speciali
Le disposizioni del presente capo si applicano anche allo esercizio delle pesche speciali, salvo che sia diversamente stabilito.
Art. 102.
Disciplina speciale delle reti
L'adeguamento delle reti da pesca alle segnalazioni prescritte dagli articoli 104, 116 e 118 e alle misure stabilite dagli articoli 103, 106, 110 e 114 deve avvenire entro due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.
Sezione II
Delle reti da posto
Art. 103.
Reti consentite
È consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da posta, sia fisse che derivanti, senza limitazioni di lunghezza, purchè le dimensioni delle maglie non siano inferiori a mm. 20 e le reti siano dotate dei prescritti segnali. Nessuna limitazione è stabilita per le dimensioni delle maglie delle reti adibite alla pesca di sardine o di acciughe.
Art. 104.
Segnalazione delle reti
Le reti da posta devono essere munite di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati fra loro non più di 200 metri. Le estremità dell'attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore giallo con bandiere di giorno e fanali di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza, non inferiore a mezzo miglio.
Art. 105.
Limitazioni di uso
È vietato collocare reti da posta ad una distanza inferiore a 200 metri della congiungente i punti più foranei, naturali o artificiali, delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei fiumi o di altri corsi di acqua o bacini.
Sezione III
Delle reti di circuizione
Art. 106.
Reti consentite
È consentito l'impiego di tutti i tipi di rete da circuizione di qualsiasi grandezza, con o senza sistemi di richiamo purchè le dimensioni delle maglie non siano inferiori a mm. 10.
Art. 107.
Limitazioni di uso di reti del tipo cianciolo
È vietato l'impiego di reti di circuizione munite di chiusura azionata meccanicamente, di tipo "cianciolo" e simili nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore ai 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa.
Art. 108.
Uso di fonti luminose
L'uso di fonti luminose per l'impiego di reti da circuizione è vietato nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore a 30 metri entro tre miglia marine dalla costa. Il capo del compartimento, al fine della tutela delle risorse biologiche del mare, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può stabilire ogni altra disposizione circa la località di esercizio, i periodi di tempo e i tipi degli strumenti pescherecci per la pesca con fonti luminose nelle acque del compartimento.
Sezione IV
Delle reti da traino
Art. 109.
Reti consentite
È consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da traino, sia a strascico che volanti o pelagiche, di qualsiasi tipo, forma o dimensione, ivi comprese le reti a strascico armate con attrezzi del tipo "rapido" o "rampi" o simili, rimorchiate da navi a propulsione meccanica, sia in coppia che isolatamente, con l'osservanza delle norme indicate negli articoli seguenti.
Art. 110.
Misura delle maglie delle reti
Le reti da traino non possono essere composte in alcuna parte da maglie di dimensioni inferiori a 20 mm.
Art. 110-bis
Modalità di misurazione delle maglie delle reti a strascico
L'apertura della maglia viene misurata mediante il misuratore di maglie a carico longitudinale approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima. Tale decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Misuratori triangolari di maglie potranno essere adottati purchè tarati in rapporto al misuratore di cui al comma precedente, le cui misure, in ogni caso, resteranno come termini ultimi e definitivi di riferimento e di risoluzione in caso di controversia. Il valore accertato per l'apertura della maglia di una rete a strascico è dato da una media delle misure di una serie di 20 maglie consecutive situate al di sopra del sacco della rete, seguendo una linea parallela al suo asse longitudinale e cominciando dalla estremità posteriore al sacco, ad una distanza di almeno 5 maglie da questa estremità. La fila delle maglie scelta per la misurazione non deve trovarsi nè vicino ai bordi della rete, nè in prossimità di relinghe, cuciture e giunzioni.
Art. 110-ter
Dispositivi di montaggio e di armamento atti a ridurre la selettività delle maglie delle reti; uso di foderoni di protezione, doppi sacchi
È fatto divieto di utilizzare coperture del sacco o comunque dispositivi di montaggio e di armamento atti ad ostruire o chiudere le maglie o di avere per effetto la riduzione della selettività del sacco.
È consentito l'uso di foderoni di protezione o di altro materiale fissato unicamente al di sotto del sacco per attenuare o prevenire i danni derivanti alla rete dall'abrasione del fondo marino.
È consentito l'uso di doppi sacchi, a condizione che l'apertura delle maglie dei sacchi esterni risulti almeno tre volte quella delle maglie del sacco della rete e che la loro larghezza stirata corrisponda ad un valore compreso tra 100 e 150 per cento della larghezza stirata del sacco interno.
Art. 110-quater
Deroghe
Il Ministro della marina mercantile, con la procedura di cui all'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963, può consentire l'uso di reti a strascico con maglie aventi apertura inferiore a 40 mm nel caso di pesche speciali rivolte alla cattura di specie i cui individui, allo stadio adulto, non possono essere convenientemente pescati con reti a maglia regolamentare.
Art. 111.
Limitazioni di uso
È vietato l'uso di reti da traino nelle zone di mare nella quali la profondità delle acque sia inferiore ai 50 metri entro le tre miglia marina dalla costa, salvo che la pesca sia esercitata con natanti a remi, o a mano da terra.
Art. 112.
Norme di comportamento
È vietato l'esercizio della pesca con reti da traino nella zone site a distanza inferiore a 300 metri dai segnali di posizione di altri attrezzi da pesca.
Sezione V
Delle altre reti e degli ami
Art. 113.
Reti di raccolta consentite
È consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da raccolta di qualsiasi forma o dimensione manovrabili da impianti fissi a terra, come "trabucchi", "bilance", "quadre", e simili, salvo quanto stabilito nell'articolo seguente. Il capo del compartimento marittimo, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può stabilire le distanze minime da rispettare nella collocazione di detti impianti. È consentito, altresì, salvo quanto stabilito nell'articolo che segue, l'impiego di altri tipi di reti da raccolta non fisse, manovrabili sia da terra che da navi.
Art. 114.
Misura delle maglie delle reti
Le reti da raccolta non possono essere composte da maglie di dimensioni inferiori a mm. 10.
Art. 115.
Reti da lancio
È consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da lancio, come "giacchio", "sparviero", "rezzaglio" e simili, senza alcun limite di dimensione delle maglie.
Art. 116.
Segnalazione degli attrezzi con ami
I parangali debbono essere muniti di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati tra loro non più di 500 metri. Le estremità dell'attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore giallo, con bandiera di giorno, e fanale di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio.
Sezione VI
Delle tonnare, tonnarelle e mugginare
Art. 117.
Distanze per l'impianto
L'impianto di una tonnara, non può essere consentito se non a distanza di tre miglia marine sopra vento e di un miglio marino sottovento da altre preesistenti, salvo che i proprietari o i concessionari abbiano diritto a maggiori distanze in forza di titoli particolari. Tali distanze debbono essere osservate negli eventuali spostamenti di tonnare. Rispetto alla tonnara calata fino a che essa rimane in tali condizioni, non sono applicabili le disposizioni del comma precedente.
Art. 118.
Segnalazione delle tonnare
La tonnara deve essere segnalata con barche o galleggianti ancorati al largo della sua parte centrale foranea. Su tali barche devono essere collocati i seguenti segnali:
- di notte: due fanali disposti verticalmente e visibili per tutto il giro dell'orizzonte: rosso il superiore a non meno di 5 metri sul livello del mare, bianco l'inferiore a non meno di 2 metri dal superiore, con portata luminosa, per entrambi, non inferiore alle due miglia;
- di giorno: due palloni, il superiore rosso e l'inferiore bianco, alzati al posto dei fanali predetti e visibili alla distanza non inferiore a due miglia.
Art. 119.
Limitazioni per altre attività di pesca
Durante il periodo di funzionamento della tonnara, sia di corsa che di ritorno, è vietato l'esercizio di ogni altra forma di, pesca a distanza minore di tre miglia sopravento e di un miglio sottovento dalla tonnara stessa, salvo che i proprietari o i concessionari abbiano diritto a maggiori distanze in forza di titoli particolari. È altresì vietato l'esercizio di qualsiasi altra forma di pesca nella zona di tre miglia verso l'alto mare dal punto più foraneo di ciascuna tonnara.
Art. 120.
Tonnarelle
Durante il periodo di funzionamento della tonnarella è vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di 500 metri sopravento e di 200 metri sottovento dalla tonnarella stessa, salvo le maggiori distanze cui i proprietari o i concessionari abbiano diritto in forza di titoli particolari. È altresì vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca nella zona di 500 metri verso l'alto mare, misurata dal punto più foraneo di ciascuna tonnarella. Le distanze indicate nei commi che precedono sono raddoppiate per la pesca esercitata con fonti luminose.
Art. 121.
Mugginare
Durante il periodo di funzionamento della mugginara, è vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di 100 metri dalla mugginara stessa. Per quanto non espressamente disposto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo che precede.
Art. 122.
Rinvio
Per l'impianto e la segnalazione delle tonnarelle e delle mugginare si applicano le norme relative alle tonnare.
Capo III
DELLE PESCHE SPECIALI
Sezione I
Della pesca del corallo
Art. 123.
Denunzia di scoperta
La denuncia della scoperta di un nuovo banco di corallo, ai sensi dell'art. 16 della legge, deve essere presentata all'ufficio marittimo più prossimo alla zona di scoperta e deve indicare le generalità del denunziante, la data di scoperta del banco, nonchè l'ubicazione e l'estensione approssimativa di esso.
Art. 124.
Stagione di pesca
La stagione di pesca del corallo coincide con l'anno Solare.
Sezione II
Della pesca del novellame
Art. 125.
Novellame per allevamento
Il Ministro per la marina mercantile può autorizzare la pesca del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti, nonchè il commercio ed il trasporto di esso. L'imprenditore per ottenere il permesso deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione indicando, oltre quanto richiesto nei numeri 1), 2) e 4) dell'art. 74, il periodo di tempo e le zone in cui intende effettuare la pesca, i mezzi per la conservazione ed il trasporto del novellame, nonchè l'elenco dei pescatori addetti. Il permesso è rilasciato su modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, e deve contenere le indicazioni previste nel comma che precede. Ogni successiva variazione deve essere annotata nel permesso su istanza dell'imprenditore dall'autorità marittima.
Art. 126.
Novellame per consumo
Il Ministro per la marina mercantile, nelle forme e con le modalità indicate nell'articolo che precede, può autorizzare la pesca, la detenzione, il trasporto ed il commercio, nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio, del novellame di anguilla (ceca) destinato al consumo.
Art. 127.
Attrezzi consentiti
L'impiego degli attrezzi per la pesca del novellame è consentito solo per il periodo di validità della relativa autorizzazione.
Sezione III
Della pesca subacquea
Art. 128.
Esercizio della pesca subacquea
La pesca subacquea è consentita, con o senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione, a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo, se a fine professionale, o di pescatori sportivi.
Art. 128-bis
Esercizio della pesca subacquea sportiva
La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca. Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli o molluschi. È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea.
Art. 129.
Limitazioni
L'esercizio della pesca subacquea è vietato:
1) a distanza inferiore a 500 metri dalla spiaggia frequentata da bagnanti;
2) a distanza inferiore a 50 metri dalle opere portuali esterne o dai segnalamenti marittimi;
3) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
4) a distanza inferiore a 200 metri dalle navi ancorate fuori dei porti;
5) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo.
Art. 130.
Segnalazione
Il pescatore subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante portante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il pescatore è accompagnato da un natante-appoggio, la bandiera deve essere collocata sul natante. Il pescatore subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del natante-appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione. In periodo notturno, il segnale è costituito da una luce gialla intermittente, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri.
Art. 131.
Limitazione di uso del fucile subacqueo
È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.
Sezione IV
Delle altre pesche
Art. 132.
Pesca dei crostacei
La pesca dell'aragosta (Palimurus elephas-P. vulgaris) è vietata dal IV gennaio al 30 aprile. La pesca dell'astice (Homarus gammarus-H. vulgaris) è parimenti vietata dal 1 gennaio al 30 aprile.
Art. 133.
Pesca dei molluschi
La pesca dei molluschi bivalvi è consentita senza limitazione di stagioni. Le modalità della pesca dei molluschi e, in particolare quella delle seppie (sepia sp), mediante nasse, tramagli e altri attrezzi fissi, possono essere disciplinate dal capo del compartimento marittimo, sentito il parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima.
Art. 134.
Pesca del pesce spada
La pesca del pesce spada esercitata con attrezzi diversi dall'arpione è vietata dal 1 giugno al 15 luglio. Il limite di tempo per l'esercizio della pesca con arpioni è fissato dal capo del compartimento, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima.
Sezione V
Della raccolta di vegetazione marina
Art. 135.
Raccolta di fanerogame
Alla raccolta delle fanerogame marine si applicano le disposizioni previste per la raccolta delle alghe stabilite dagli articoli 51 del codice della navigazione e 54 del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
Art. 136.
Sfruttamento del banco
Lo sfruttamento del banco di alghe e di fanerogame marine deve essere effettuato nei limiti della sua potenzialità.
Capo IV
DELLA PESCA SPORTIVA
Art. 137.
Disciplina della pesca sportiva
La pesca sportiva si esercita alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente capo; per quanto non espressamente previsto, si osservano le altre disposizioni sulla disciplina della pesca, in quanto applicabili.
Art. 138.
Attrezzi individuali
Gli attrezzi individuali consentiti per la pesca sportiva sono:
1) reti da raccolta: coppo e bilancia;
2) reti da lancio: giacchio;
3) lenze fisse: canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, filaccioni, correntine a non più di 6 ami; lenze per cefalopodi;
4) lenze a traino di superficie e di fondo;
5) altri strumenti ed apparecchi: nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo e fucile lancia arpione per cetacei, fiocina a mano, canna per cefalopodi, rastrello da usarsi a piedi.
Art. 139.
Attrezzi non individuali
Gli attrezzi non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:
1) reti da posta fisse;
2) reti a strascico;
3) parangali fissi o derivanti, da superficie o da fondo;
4) bilancia.
Art. 140.
Limitazioni di uso degli attrezzi
L'uso degli attrezzi, individuali e non individuali, per la pesca sportiva è subordinato alle seguenti limitazioni:
1) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di quattro lenze a traino per la pesca d'altura delle grandi specie migratrici;
2) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione parangali leggeri e sospesi, per la pesca costiera, con più di trecento ami; o parangali prostrati con più di duecentocinquanta ami;
3) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione reti da posta fisse di lunghezza superiore a trecento metri;
4) non possono essere usate reti a strascico, rimorchiate da navi, nè a margini molli con divergenti, nè a margini rigidi quali carpasfoglia, rabbio, cajola, rapido, con armatura di bocca di lunghezza superiore a metri 1,50, ovvero quali gangamella o angamello con il semicerchio di diametro superiore ad un metro. Non possono essere usate altresì reti a strascico tirate a mano da terra con sacco di lunghezza superiore a metri otto e braccia di lunghezza superiore a metri quaranta;
5) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di sei nasse.
Art. 141.
Autorizzazione all'uso di attrezzi non individuali
L'uso degli attrezzi non individuali nelle acque di ciascun compartimento marittimo è subordinato ad autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima. A tal fine il capo del compartimento marittimo determina annualmente, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per ciascun tipo di attrezzo, avuto riguardo alla tutela delle risorse biologiche ed ai mestieri di pesca esercitati nelle acque del compartimento. L'autorizzazione è annuale ed ha validità nelle acque del compartimento stesso. Il capo del compartimento può delegare gli uffici marittimi dipendenti al rilascio dell'autorizzazione.
Art. 142.
Limitazioni di cattura
Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci molluschi e crostacei in quantità superiore a quindici chilogrammi, salve le eccezioni previste nei commi seguenti. Non possono essere catturate giornalmente più di tre cernie, a qualunque specie appartengano. Non possono essere catturati giornalmente più di quattro esemplari di grandi specie migratrici per ogni lenza a traino calata dall'imbarcazione.
Art. 143.
Navi per l'esercizio della pesca sportiva
Nell'esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate solo le navi destinate a scopo di diporto.
Art. 144.
Manifestazioni sportive
Le manifestazioni e le gare di pesca sportiva salve le competenze e le attribuzioni spettanti alle autorità di pubblica sicurezza sono subordinate all'approvazione del capo del compartimento marittimo; a tal fine viene emanata apposita ordinanza, nella quale sono approvati il programma e la disciplina delle manifestazioni e delle gare e sono stabilite norme atte ad assicurarne il regolare svolgimento. Le limitazioni del presente capo non si applicano ai partecipanti alle manifestazioni sportive approvate dall'autorità marittima.
TITOLO IV
DELL'IMMISSIONE DI RIFIUTI
Art. 145.
Autorizzazione
L'immissione nelle acque marittime di rifiuti di lavorazione industriale o provenienti da servizi pubblici, in qualsiasi modo effettuata, è subordinata all'autorizzazione del capo del compartimento marittimo.
Art. 146.
Domanda di autorizzazione
La domanda di autorizzazione deve contenere l'indicazione della natura dei rifiuti e del luogo in cui si intende effettuare l'immissione. Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnica indicante la natura dell'attività che dà origine all'immissione, gli eventuali processi di lavorazione e le sostanze lavorate, l'entità e l'ubicazione degli scarichi ed ogni altro elemento atto ad identificare la natura chimica e fisica dei rifiuti. Sono dispensati dalla presentazione delle domande coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono autorizzati all'immissione dei rifiuti in base alle disposizioni anteriormente vigenti, salvo quanto disposto dal successivo art. 149.
Art. 147.
Istruttoria
Il capo del compartimento marittimo prima di rilasciare l'autorizzazione deve chiedere il parere di uno degli Istituti indicati nell'art. 27 del presente regolamento; nei casi di particolare complessità deve essere richiesto il parere del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca.
Art. 148.
Condizioni per l'autorizzazione
L'autorizzazione è subordinata all'apprestamento degli accorgimenti tecnici necessari ad assicurare l'eliminazione e la neutralizzazione di eventuali sostanze inquinanti.
Art. 149.
Nuove autorizzazioni
L'autorizzazione va richiesta altresì per gli ampliamenti degli impianti o le variazioni dei processi di lavorazione che siano tali da modificare qualitativamente e quantitativamente le sostanze di rifiuto.
Art. 150.
Verifica
Il capo del compartimento nel rilasciare l'autorizzazione fissa un termine non superiore a sei mesi per la verifica del sistema di epurazione delle sostanze inquinanti. Qualora appaia indispensabile l'adozione di ulteriori accorgimenti, il capo del compartimento invita l'interessato a provvedervi, fissando all'uopo un termine. Trascorso inutilmente tale termine, l'interessato decade dall'autorizzazione.
Art. 151.
Ispezioni
L'autorità marittima può disporre in qualsiasi momento ispezioni al fine di controllare la persistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti.
Art. 152.
Revoca
L'autorizzazione viene revocata quando per cause sopravvenute, ancorchè indipendenti dall'attività esercitata, i rifiuti inquinino le acque e non sia comunque possibile eliminare l'inquinamento, attraverso gli accorgimenti di cui agli articoli 148 e 150.
Art. 153.
Spese
Le spese di istruttoria, e quelle inerenti a visite, ricognizioni e verifiche ed ogni altra spesa dipendente dalla domanda di autorizzazione sono a carico del richiedente, il quale deve eseguire, all'atto della presentazione della domanda, un deposito in numerario presso la cassa dell'ufficio del compartimento nella misura da questo stabilita, in relazione alla presumibile entità delle spese.
TITOLO V
DISPOSIZIONI PROCESSUALI E DI POLIZIA
Art. 154.
Personale civile del Ministero della marina mercantile
Ai sensi e agli effetti dell'art. 21 della legge, il Ministro per la marina mercantile provvede a indicare, con proprio decreto, i dipendenti civili dell'Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile incaricati dei compiti di sorveglianza e di accertamento previsti nel detto articolo.
Art. 155.
Distintivo di riconoscimento
Il personale civile della marina mercantile incaricato dei compiti di sorveglianza e di accertamento previsti nell'art. 21 della legge e gli agenti giurati nominati ai sensi dell'art. 22 della legge stessa, sono muniti di apposito distintivo, stabilito con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per l'interno.
Art. 156.
Impiegati di nuova nomina
Gli impiegati civili del Ministero della marina mercantile partecipano ad un corso di qualificazione tecnico-giuridico sulla pesca entro tre anni dall'entrata in servizio, sostenendo al suo termine una prova d'idoneità. La durata e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Vedi anche: