Legge - 14/07/1965 - n. 963 - Pesca marittima
OGGETTO: Disciplina della pesca marittima.
Legge 14 luglio 1965, n. 963
Disciplina della pesca marittima
(così come modificato con la legge 25 agosto 1988, n. 381)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Oggetto e sfera di applicazione della legge
Le disposizioni della presente legge concernono la pesca esercitata nelle acque rientranti nelle attribuzioni conferite dalle leggi vigenti al Ministero della marina mercantile e, limitatamente ai cittadini italiani, nel mare libero. È considerata pesca marittima ogni attività diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque sopraindicate, indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito. Ai fini della gestione razionale delle risorse biologiche del mare il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982. n 41, può suddividere le aree di pesca in distretti omogenei.
Art. 2.
Organi di studio e ricerca
Per le ricerche scientifiche, tecnologiche e pratiche applicate alla pesca e per tutti gli studi, le ricerche e le indagini occorrenti per lo sviluppo dell'industria della pesca, della produzione ittica, e per l'adeguamento della sua disciplina giuridica, il Ministero della marina mercantile può avvalersi del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca degli Osservatori di pesca marittima, degli Istituti talassografici e di ogni altro organismo o istituto operante a tal fine. L'azione di cui al precedente comma è integrata, per le indagini pratiche, da quella della squadriglia sperimentale di pesca istituita con R.D. 10 giugno 1920, n. 913.
Art. 3
Addestramento professionale ed insegnamento di discipline applicate alla pesca
Il Ministero della marina mercantile è chiamato a dare il suo parere sulla compilazione e sull'attuazione dei programmi dì materie attinenti a discipline applicate alla pesca, svolti in scuole od in corsi comunque istituiti. Il Ministero della pubblica istruzione d'intesa con il Ministero della marina mercantile, curerà che nei programmi di insegnamento delle scuole dell'ordine medio siano inserite nozioni di biologia marina applicata alla pesca. Curerà altresì che nei programmi di insegnamento degli Istituti nautici, o scuole equiparate, siano inseriti lo studio della biologia marina e della tecnologia della pesca marittima, nonché nozioni di economia e diritto della pesca. Il Ministero della marina mercantile promuove l'istituzione presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore di insegnamenti di discipline applicate alla pesca. Il Ministero della marina mercantile, sentito l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, può formulare proposte alle regioni e alle camere di commercio, nell'ambito dell'attività di formazione professionale svolta da tali enti, circa la realizzazione di corsi di aggiornamento per i pescatori riguardanti le nuove tecniche di pesca, la maricoltura e la problematica della tutela delle risorse biologiche e ambientali.
Art. 4.
Studi e indagini sulla pesca
Il Ministero della marina mercantile può promuovere ed attuare studi ed indagini sulla pesca nonché curare la compilazione delle carte e dei portolani di pesca.
Art. 5.
Commissione consultiva centrale
Presso il Ministero della marina mercantile è istituita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima. La Commissione è chiamata a dare parere nei casi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento nonché su qualsiasi materia sulla quale il Ministro per la marina mercantile ritenga opportuno interpellarla. In ogni caso il parere della Commissione deve essere richiesta per i provvedimenti sulla disciplina della pesca.
Art. 6.
Composizione della Commissione consultiva centrale
La Commissione consultiva centrale presieduta dal Ministro della marina mercantile o da un suo delegato, è così composta: a) il direttore generale della pesca marittima;
b) il vice direttore generale della Direzione generale della pesca marittima;
c) tre funzionari del Ministero della marina mercantile aventi qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;
d) un rappresentante del Ministero del tesoro;
e) un rappresentante del Ministero delle finanze;
f) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
h) un rappresentante del Ministero del commercio con l’estero;
i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
l) due rappresentanti del Ministero della sanità, rispettivamente della Direzione generale servizi veterinari e della Direzione generale igiene degli alimenti e nutrizione;
m) un rappresentante del Consiglio superiore della marina mercantile;
n) un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione;
o) il direttore dell'istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima;
p) il direttore del laboratorio di idrobiologia del Ministero dell’ agricoltura e delle foreste;
q) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche, economiche applicate alla pesca di cui due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e due dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;
r) tre rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale;
s) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
t) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;
u) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;
v) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna, delle associazioni sindacali a base nazionale;
z) un rappresentante della pesca sportiva designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva.
I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile durano in carica un triennio; quelli di cui alle lett. m), n), o), p), q), r), s), t), u), v) e z) possono essere riconfermati una sola volta. Le sedute della Commissione sono valide con l'intervento di almeno la metà dei membri in prima convocazione o di almeno un terzo in seconda convocazione. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione senza diritto di voto persone particolarmente esperte in materia di pesca nonché i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile di livello non inferiore al settimo.
Art. 7.
Commissioni consultive locali
Presso ogni Capitaneria di porto è istituita la Commissione consultiva locale per la pesca marittima. La Commissione è chiamata a dare pareri sulle questioni interessanti la pesca nell'ambito del Compartimento marittimo.
Art. 8.
Composizione delle Commissioni consultive locali
La Commissione consultiva locale è così composta:
a) il capo del Compartimento marittimo;
b) l'addetto alla pesca della Capitaneria di porto;
c) un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di pesca marittima;
d) un rappresentante di ogni Amministrazione provinciale competente per territorio;
e) un rappresentante degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio;
f) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche operanti nel territorio, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale;
g) due docenti universitari o cultori o insegnanti degli Istituti nautici di discipline applicate alla pesca, designati dal provveditore agli studi della sede del Compartimento marittimo;
h) un rappresentante delle Camere di commercio, industria ed agricoltura competenti per territorio;
i) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca scelti tra terne designate da ciascuna dalle associazioni sindacali a base provinciale;
l) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali;
m) un rappresentante della pesca sportiva designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva;
n) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;
o) un rappresentante degli Uffici dei medici provinciali competenti per territorio;
p) un rappresentante degli Uffici dei veterinari provinciali competenti per territorio;
q) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ittici, scelti tra terne designate da ciascuna associazione sindacale a base provinciale.
La Commissione è presieduta dal capo del Compartimento; il segretario è scelto tra il personale della Capitaneria di porto. I membri della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e durano in carica un triennio; i componenti di cui alle lett. f), h), i), l), m) e q) possono essere confermati una sola volta. Le sedute della Commissione sono valide con intervento di almeno la metà dei membri in prima convocazione di almeno un terzo in seconda convocazione. Possono essere chiamate a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonché i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.
Art. 9.
Registro dei pescatori marittimi
Presso le capitanerie di porto è istituiti il registro dei pescatori marittimi, nei quali debbono iscriversi coloro che intendano esercitare la pesca marittima. Il regolamento determina le condizioni, i requisiti e le modalità dell'iscrizione, il modello del registro e le norme per la sua tenuta.
Art. 10.
Iscrizione dei Pescatori
L'esercizio della pesca marittima a scopo professionale è subordinato all'iscrizione degli interessati nel registro dei pescatori marittimi. L' iscrizione in tale registro e il rilascio dei certificati d'iscrizione sono gratuiti. L’iscrizione non è richiesta per coloro che esercitano la pesca scientifica, ed appartengono a organizzazioni o istituti di ricerche riconosciuti dal Ministero della marina mercantile, o siano espressamente autorizzati dal Ministero stesso.
Art. 11.
Registro delle imprese di pesca
Presso ogni Capitaneria porto è istituito un registro delle imprese di pesca. Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro coloro che intendano esercitare un'impresa di pesca. Il regolamento determina le condizioni, i requisiti e le modalità di iscrizione, il modello del registro e le norme per la sua tenuta.
Art. 12.
Permesso di pesca
Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell'art. 149 del Codice della navigazione, per esercitare la pesca, devono essere muniti di apposito permesso.
Il permessa di pesca è rilasciato dall'autorità marittima indicata dal regolamento, alle condizioni e con le modalità ivi previste, all'imprenditore di pesca che abbia reso la dichiarazione indicata dal precedente art. 11. Il permesso ha un periodo di validità di quattro anni ed è rinnovato con le modalità stabilite dal regolamento.
Art. 13
Personale marittimo
In deroga alle vigenti disposizioni di legge è consentita l'iscrizione nelle matricole della gente di mare del personale addetto ai servizi tecnici o complementari di bordo occorrenti per l'attività di pesca, di conservazione o di trasformazione del pescato. Il regolamento determina le qualifiche ed i titoli professionali del personale suddetto, i limiti di età e gli altri requisiti necessari per ottenere l'iscrizione nelle matricole.
Art. 14
Limiti e modalità dell'esercizio della pesca
Il regolamento determina i limiti e le modalità idonee a garantire la tutela ed il miglior rendimento costante delle risorse biologiche del mare e a tal fine stabilisce:
a) le norme particolari per la pesca, il trasporto e il commercio del novellame;
b) le zone, i tempi, gli strumenti, gli attrezzi, gli apparecchi, i tipi di navi o galleggianti vietati nell'esercizio della pesca anche in funzione della piscicoltura;
c) i limiti è le modalità dell'impiego di corrente elettrica o di altri sistemi speciali di pesca;
d) i limiti e le modalità per la concessione delle autorizzazioni a immissione di rifiuti nelle acque marittime;
e) i limiti e le modalità per la collocazione di reti o apparecchi fissi o mobili da pesca.
Art. 15
Tutela delle risorse biologiche e di attività di pesca
1. Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, è fatto divieto di:
a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa e detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca, nonché pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, da regolamenti, decreti ed ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa;
b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonché detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca;
c) pescare, detenere, trasportare e commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina oppure le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile;
d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonché raccogliere trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici così intorpiditi, storditi o uccisi;
e) sottrarre od esportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitandola pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonché sottrarre od asportare, senza l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell'avente diritto;
f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati.
2. Gli anzidetti divieti non riguardano la pesca scientifica e le altre attività espressamente autorizzate.
Art. 16.
Scoperta di banco di corallo
Lo scopritore di un banco di corallo, nelle acque di cui all'art. 1, 1° comma, ha il diritto esclusivo di sfruttarlo per tutta la durata delle due stagioni di pesca successive a quella della scoperta, purché faccia denuncia della scoperta stessa nei modi indicati dal regolamento.
Art. 17.
Disciplina della pesca sportiva
Il regolamento stabilisce le norme da osservarsi nell'esercizio della pesca sportiva e determina i casi nei quali è consentito l'uso di attrezzi non individuali.
Art. 18.
Pesca subacquea
La pesca con il fucile subacqueo e attrezzi similari è consentita soltanto ai maggiori di anni sedici. Il regolamento stabilisce le cautele e,le modalità da osservarsi nella detenzione ed uso del fucile subacqueo o attrezzi similari.
Art. 19.
Organismi preposti alla disciplina della pesca ed alla vigilanza
La disciplina della pesca e la vigilanza su di essa sono esercitate dal Ministero della marina mercantile, dalle autorità locali e dagli enti locali, regionali e provinciali.
Art. 20.
Organi di polizia
Il Ministero della marina mercantile coordina l'attività degli organi di polizia e di vigilanza sulla pesca ivi comprese le guardie particolari.
Art. 21.
Persone incaricate della vigilanza
Salvo il disposto dell'art. 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di porto, al personale civile e militare della Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile, alle guardie di finanza, ai carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui all'articolo seguente. Alle persone di cui al precedente comma è riconosciuta, qualora già ad esse non competa, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, del c.p.p.
Art. 22.
Nomina di agenti giurati per la vigilanza
Le Amministrazioni regionali e provinciali e chiunque vi ha interesse possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca. Gli agenti debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina è approvata dal prefetto, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo.
Art. 23.
Ispezioni alle navi ed ai luoghi di deposito
Gli incaricati della vigilanza sulla pesca marittima possono in ogni momento visitare le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita ed i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca
Art. 24.
Pene per le contravvenzioni
1. Chiunque violi le disposizioni dell’articolo 15, lettera c), è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da un mese ad un anno o con l’ammenda da lire un milione a lire sei milioni.
2. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera d) e lettera f) è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire due milioni a lire dodici milioni.
3. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera e), ovvero sfrutti un banco di corallo soggetto a diritto esclusivo di sfruttamento, previsto dall'articolo l6 senza il consenso del titolare del diritto, è punito a querela della persona offesa, con l’arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni
Art. 25.
Pene accessorie
1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:
a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera e) dell'articolo 15;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite dalla presente legge;
c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati;
d) la sospensione della validità del permesso di pesca per un periodo non superiore ad un mese, aumentabile fino a sei mesi in caso di recidiva. La sospensione del permesso inibisce l'uso per la pesca della nave o del galleggiante e dei relativi arredi od attrezzi con i quali è stato commesso il reato. Qualora la recidiva ricorra mediante l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commesso il precedente reato la sospensione si applica in egual misura ad entrambi.
2. Qualora il pescato sia stato sequestrato l'interessato può ottenerne la restituzione previo deposito di una somma di denaro di importo equivalente al suo valore commerciale.
3. Il tal caso oggetto della confisca è la somma depositata.
4. Quando sia possibile ed utile per l'ulteriore corso del procedimento si effettua, prima della restituzione il prelievo di campioni del pescato o la sua fotografia.
Art. 26.
Sanzioni amministrative
1. Chiunque contravvenga ai divieti posti dal precedente articolo 15, lettere a) e b) é punito con sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
2. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.
3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire milione a lire sei milioni chi viola le norme del regolamento per l’esercizio della pesca sportiva e subacquea.
4. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquecentomila a lire tre milioni chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici: alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.
5. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione duecentomila, salvo che il fatto non costituisca reato chiunque non consente o impedisce l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23.
Art. 27
Sanzioni amministrative accessorie
Alle violazioni dell'articolo 15, lettere a) e b), sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) la confisca del pescato;
b) la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati, in contrasto con le norme della presente legge, escluse le navi;
c) l'obbligo di rimettere in ripristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati.
Art. 28.
Sfruttamento abusivo di banco di corallo
Chiunque sfrutta un banco di corallo soggetto al diritto esclusivo di sfruttamento previsto dall’art. 16, senza il consenso del titolare del diritto, è punito con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino a lire un milione.
Art. 29.
Risarcimento del danno
Per i reati previsti dalla presente legge lo Stato, in persona del Ministro per la marina mercantile, può costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale.
Art. 30.
Responsabilità civile
L'armatore e l'imprenditore di pesca sono solidalmente e civilmente responsabili per le multe e le ammende inflitte ai loro ausiliari e dipendenti per reati commessi nell'esercizio della pesca marittima.
Art. 31.
Sanzioni disciplinari
Le infrazioni alla presente legge commesse da appartenenti a personale marittimo sono punite, anche con pene disciplinari, ai sensi degli artt. 1249 e ss. del cod. nav.
Art. 32.
Potere del Ministro per la marina mercantile
Il Ministro per la marina mercantile può, con suo decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa.
Art. 33.
Disposizioni transitorie
I regolamenti di cui alla presente legge dovranno essere emanati entro sei mesi dalla sua pubblicazione. Le disposizioni della presente legge, che richiedono per la loro applicazione l'emanazione di particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette norme non saranno emanate.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 luglio 1965
SARAGAT
MORO - SPAGNOLLI - REALE - COLOMBO - GUI - FERRARI AGGRADI - DELLE FAVE
Visto, il Guardasigilli: REALE
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