Patente C a 18 anni e D a 21 anni col corso CQC ordinario
Il decreto correttivo che “aggiusta” una buona parte della normativa entrata in vigore il 19 gennaio scorso, relativa all'ingresso delle nuove patenti europee, è uscito. Si tratta del decreto 16 gennaio 2013 n. 2, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio scorso.
Le correzioni sono entrate subito in vigore il giorno 19 gennaio, mentre in alcune parti c'è l'entrata in vigore solita a distanza di 90 giorni dalla pubblicazione.
In concreto, viene confermata la possibilità di conseguire la patente C a 18 anni e la patente D a 21 anni, previa frequentazione del corso ordinario di 280 ore rispettivamente per la CQC cose e per la CQC persone.
Ma c'è di più: chi, a 18 anni, vuole conseguire la C1 e poi fare il corso per la CQC cose ma accelerato, guiderà in un primo momento solo i veicoli di categoria C1 (trasporto merci fino a 7,5 t) ma, compiuti 21 anni, potrà guidarli tutti senza limiti di tonnellaggio.
Stesso discorso per gli autobus. Chi, a 21 anni, vuole conseguire la D1 e poi fare il corso per la CQC persone ma accelerato, guiderà in un primo momento solo i veicoli di categoria D1 (minibus fino a 16 posti) ma, compiuti 23 anni (il decreto 59/2011 diceva invece 24 anni....si tratta di una svista o è voluto?), potrà guidare tutti i tipi di autobus.
Le modifiche intervenute vanno a tutto vantaggio sia delle autoscuole che degli utenti finali. Finalmente ci sarà un rilancio delle patenti superiori: chi vuole diventare conducente professionale, potrà fare insieme la patente e la CQC, con risparmio di tempo e di denaro.
Riportiamo l'estratto dal testo di legge che esplicita questo concetto:
1. Per l’accesso ai corsi di qualificazione iniziale, di cui all’articolo 19, comma 1, non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente. Per accedere alla parte di programma relativo alle ore di guida individuale di cui all’allegato I, sezioni 2 o 2-bis, è necessario il previo possesso dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida, rilasciata ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per la patente di guida di categoria corrispondente a quella presupposta dalla carta di qualificazione del conducente che si intende conseguire.
2. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose può guidare, a partire da:
a) | 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all’articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame; |
b) | 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame; |
c) | 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame. |
3. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone può guidare, a partire da:
a) | 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame; |
b) | 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame; |
c) | 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all’articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame; |
d) | 23 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame. |
4. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalità di cui al comma 2, lettera b), abilita il titolare che abbia compiuto 21 anni di età al trasporto professionale di cose su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 2.
5. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalità di cui al comma 3, lettere a) o b), abilita il titolare che abbia compiuto 23 anni di età al trasporto professionale di persone su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 3.
Vedi anche:
I vostri commenti...
*commenti con contenuti non rilevanti e/o offensivi saranno rimossi, per le domande utilizzate il forum, grazie
nn ce ne uno che abbia scritto qualcosa di concreto
ma in sardegna i medici ti fanno 37 ore per 500 euro, se fosse vero in lombardia con quei soldi non paghi nemmeno l'impiegato!
i medici che hanno fatto lezione presso la mia scuola guida non hanno mai voluto meno di 70 euro netti l'ora! e i docenti normali ne prendono almeno 25.. fatti su due conti..
Siccome è cambiata la legge dal 19 gennaio, se io facessi prima il cqc completo di 240 ore anziché 140 per togliere i limiti posso prendere la d??? Oppure mi danno la d1 e poi a 24 anni la d??
prima andava tanto bene a tutti, e bastava cosi',sia alle scuole guida che agli iscritti................
poi hanno complictao tutto..............
spero solo che venga punito chi organizza queste buffonate anziche chi inconsapevolmente risulta complice.......
es sei un imprenditore e non sai manco se per la tua attività ti serve il cqc o meno, è grazie a gente imprerata che si è improssivsata imprenditore come te, che sitamo come stiamo
chi ha 5'000 euro da sborsare??
ma rilancio de ke?
Finchè non si sbloccherà seriamente la situazione economica temo che ciò non basterà;
perchè un ragazzo abbia lo stimolo a prendersi la patente investendo tempo e soldi (280 ore di corso più
il costo della patente non sono uno scherzo)bisogna che ci siano reali prospettive di lavoro e a quanto mi risulta attualmente la situazione dell'autotrasporto non è delle più allegre, almeno qui da noi in Friuli.
Finchè c'è crisi la vedo dura far patenti....
Inserisci il tuo commento