Decreto legislativo - 16/01/2013 - n. 2 - Modifiche concernenti la patente di guida
OGGETTO: Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida.
DECRETO LEGISLATIVO
16 gennaio 2013, n. 2
(G.U. n. 15 del 18.1.2013)
Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008", ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3, 5 e 6, l’articolo 2, comma 1, lettere b) ed f), e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida;
Vista la direttiva 2011/94/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, ed in particolare l'allegato I;
Vista, altresì, la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, il cui Capo II reca attuazione della predetta direttiva 2003/59/CE;
Considerato che il citato decreto legislativo n. 286 del 2005, nel recepire la direttiva 2003/59/CE, non ha tenuto in considerazione le patenti di categoria C1, C1E, D1 e D1E in quanto le corrispondenti alle stesse, sotto il regime della precedente direttiva in materia di patenti 91/439/CEE, erano facoltative;
Considerato, altresì, che la nuova direttiva 2006/126/CE, come recepita dal decreto legislativo n. 59 del 2011, prevede che le predette categorie di patenti siano obbligatoriamente introdotte negli Stati membri e che, in particolare, l'articolo 4, paragrafo 4, lettere g), secondo alinea, e k) secondo alinea, fa espressamente salvo quanto previsto dalla citata direttiva 2003/59/CE;
Ritenuto, quindi, necessario, per il corretto recepimento della direttiva 2006/126/CE, integrare le disposizioni di cui al più volte citato decreto legislativo n. 286 del 2005, sì da conformarle a quanto previsto dal decreto legislativo n. 59 del 2011, con riferimento alle patenti di guida di categoria C1, C1E, D1 e D1E;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla emanazione di un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 59 del 2011, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della citata legge 7 luglio 2009, n. 88, provvedendo, contestualmente, al recepimento della direttiva 2011/94/UE, ferma restando la decorrenza della relativa applicazione dal 19 gennaio 2013, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28, comma 1, del citato decreto legislativo n. 59 del 2011;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze e della salute;
Emana
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida e recepimento della direttiva 2011/94/UE.
Art. 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) al comma 1-bis, dopo le parole: "titolari di patente di guida" sono inserite le seguenti: "di categoria A1 o B1,"".
Art. 2
Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per la guida dei veicoli a motore)" sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "modello comunitario" sono sostituite dalle seguenti: "modello UE" ed al comma 5, dopo le parole: "per le categorie A" sono inserite le seguenti: ", A2";
b) al comma 13, le parole: "che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida" sono sostituite dalle seguenti: "che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida";
c) al comma 14, dopo le parole: "che non abbia conseguito la" è inserita la seguente: "corrispondente";
d) dopo il comma 15 è inserito il seguente: "15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 4.000 euro. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.".
Art. 3
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
1. L'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, è sostituito dal seguente:
"Art. 11
(Modifiche all'articolo 124 del codice della strada)
1. L'articolo 124 del codice della strada è sostituito dal seguente: "Art. 124 [Testo applicabile dal 19 gennaio 2013] Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici
1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'articolo 116, comma 3, e precisamente:
a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o dei loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h;
b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonché delle macchine operatrici;
c) della categoria C1, per le macchine operatrici eccezionali.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1, lettere a) e b) che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A1 e B, previste dall'articolo 116, comma 3, lettere b) ed f).
3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.
4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito ai sensi dell'articolo 116, commi 15 e 17. All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 14.".
Art. 4
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 125 (Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida)" sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "comunitario o nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "unionale o nazionale relativo a "MODIFICHE DEL VEICOLO"";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "CONDUCENTE (motivi medici)" conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione di cui all’articolo 173, comma 3.".
Art. 5
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 126 (Durata e conferma della validità della patente di guida)" sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, la parola: "anni" è sostituita dalla seguente: "anno" e la parola: "veicoli" è sostituita dalle seguenti: "autotreni ed autoarticolati";
b) al comma 5, le parole: "B1, B e BE" sono sostituite dalle seguenti: "B1 e B" e le parole: "C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE" sono sostituite dalle seguenti: "C1, C, D1 e D";
c) al comma 11 dopo le parole: "o della carta di qualificazione del conducente" sono inserite le seguenti: "rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato" ed è infine aggiunto il seguente periodo: "Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto per la quale è richiesta l'abilitazione di cui all'articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6.";
d) al comma 12, le parole: "commi 15 e 17" sono sostituite dalle seguenti: "comma 15-bis".
Art. 6
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: "è inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti" e dopo il capoverso 1-quinquies è inserito il seguente: "1-sexies. Può essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309".
Art. 7
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 135 (Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo)", nel comma 5 sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Il provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale è notificato all'interessato nelle forme di cui all'articolo 201 ed ha efficacia dal momento della notifica del provvedimento ovvero dal ritiro del documento, se questo è stato disposto contestualmente all’accertamento della violazione. In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia è invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento.".
Art. 8
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 136-bis (Disposizioni in materia di patenti di guida ed altre abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo)", al comma 9, le parole: "dell'articolo 135, comma 12, quinto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 135, comma 13, terzo periodo".
Art. 9
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) al comma 5, le parole: "certificato di abilitazione professionale" sono sostituite dalle seguenti: "certificato di abilitazione o di formazione professionale;"".
Art. 10
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: "patente di guida comunitaria" sono sostituite dalle seguenti: "patente di guida" e la parola: "comunitario" è sostituita dalla seguente: "UE".
Art. 11
Disposizioni in materia di tariffe
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono incrementate le tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Il maggior gettito derivante dal predetto incremento affluisce ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato ed è riassegnato, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinato agli adempimenti connessi all'attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dal presente decreto.
Art. 12
Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
1. L'allegato I del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, è sostituito dall'allegato I del presente decreto.
CAPO II
Disposizioni integrative del capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, recante attuazione della direttiva n. 2003/59/CE in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di cose o di passeggeri
Art. 13
Modifiche al Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni
1. Nel Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, ivi compresi negli allegati che ne costituiscono parte integrante, la parola "merci", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "cose".
Art. 14
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: "autotrasporto" è sostituita dalla seguente: "trasporto" e le parole: "C, C+E, D e D+E" sono sostituite dalle seguenti: "C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE";
b) il comma 2 è abrogato.
Art. 15
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni
1. L'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 15
(Campo di applicazione)
1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14 è rilasciata:
a) ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, aventi in Italia residenza anagrafica ovvero residenza normale ai sensi dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che svolgono attività di conducente per il trasporto di persone o di cose;
b) ai titolari di patente di guida rilasciata da Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono l'attività di conducente alle dipendenze di un'impresa stabilita sul territorio italiano.".
Art. 16
Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni
1. L'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 17
(Esenzioni)
1. Sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti:
a) già titolari, alla data del 9 settembre 2008, di patente di guida italiana di categoria D o DE e di certificato di abilitazione professionale di tipo KD ovvero di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo di categoria D1, D1E, D o DE;
b) già titolari, alla data del 9 settembre 2009, di patente di guida italiana di categoria C o CE ovvero di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo di categoria C1, C1E, C o CE;
c) già titolari, alla data del 9 settembre 2008 ovvero del 9 settembre 2009, di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo equivalente rispettivamente alle categorie D1, D1E, D e DE ovvero C1, C1E, C e CE, a condizione di svolgere l'attività di conducente alle dipendenze di un'impresa stabilita sul territorio italiano.".
Art. 17
Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni
1. L'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 18
(Qualificazione iniziale)
1. Per l'accesso ai corsi di qualificazione iniziale, di cui all'articolo 19, comma 1, non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente. Per accedere alla parte di programma relativo alle ore di guida individuale di cui all'allegato I, sezioni 2 o 2-bis, è necessario il previo possesso dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida, rilasciata ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per la patente di guida di categoria corrispondente a quella presupposta dalla carta di qualificazione del conducente che si intende conseguire.
2. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose può guidare, a partire da:
a) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all’articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame;
b) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;
c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame.
3. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone può guidare, a partire da:
a) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;
b) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;
c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame;
d) 23 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame.
4. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalità di cui al comma 2, lettera b), abilita il titolare che abbia compiuto 21 anni di età al trasporto professionale di cose su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 2.
5. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalità di cui al comma 3, lettere a) o b), abilita il titolare che abbia compiuto 23 anni di età al trasporto professionale di persone su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 3.
6. I titolari di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente la conoscenza delle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione.".
Art. 18
Modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 2-bis, sono sostituiti dai seguenti:
"1. La carta di qualificazione del conducente è conseguita previa frequenza del corso di qualificazione iniziale, ordinario o accelerato di cui rispettivamente ai commi 2 o 2-bis, e superamento di un esame di idoneità. Le materie del corso sono indicate nell’allegato I, sezione 1; l’esame consta di almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati in relazione ad ogni materia.
2. Il corso di qualificazione iniziale ordinario è conforme a quanto disposto dall’allegato I, sezione 2.
2-bis. Il corso di qualificazione iniziale accelerato è conforme a quanto disposto dall’allegato I, sezione 2-bis.";
b) al comma 3, lettera a), le parole: "di cui all’articolo 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole" sono sostituite dalle seguenti "ovvero dai consorzi di autoscuole, a condizione";
c) al comma 3, lettera b), la parola: "terrestri" è sostituita dalle seguenti: ", la navigazione ed i sistemi informativi e statistici" e le parole: "con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "con il decreto di cui al comma 5-bis";
d) al comma 4, la parola: "terrestri" è sostituita dalle seguenti: ", la navigazione ed i sistemi informativi e statistici" e le parole: "i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "il decreto di cui al comma 5-bis";
e) dopo il comma 5, è aggiunto infine il seguente comma: "5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è dettata la disciplina relativa ai requisiti e criteri che devono soddisfare i soggetti di cui al comma 3, nonché ai programmi dei corsi ed alle procedure d’esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.".
Art. 19
Modifiche all’articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "di cui all’articolo 19, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo 19, comma 5-bis";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Al termine della formazione periodica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, conferma al conducente la validità della carta di qualificazione.";
c) i commi 5 e 6 sono abrogati.
Art. 20
Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni
1. L'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 21
(Luogo di svolgimento della formazione)
1. I conducenti di cui all'articolo 15 seguono in Italia i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica.".
Art. 21
Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica: "Codice comunitario" è sostituita dalla seguente: "Codice unionale" e le parole: "codice comunitario armonizzato", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "codice unionale armonizzato";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini del possesso della carta di qualificazione del conducente, la qualificazione iniziale e la formazione periodica sono comprovate mediante l'apposizione sulla patente di guida italiana del codice unionale armonizzato "95", secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.";
c) al comma 2, le parole: ""C" ovvero "C+E" se posseduta dal conducente" sono sostituite dalle seguenti: "C1, C, C1E ovvero CE posseduta dal conducente" e le parole: "la data di scadenza di validità della carta" sono sostituite dalle seguenti: "la data di scadenza della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica";
d) al comma 3, le parole: ""D" ovvero "D+E" se posseduta dal conducente" sono sostituite dalle seguenti: "D1, D, D1E ovvero DE posseduta dal conducente" e le parole: "della carta" sono sostituite dalle seguenti: "della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica";
e) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. La qualificazione iniziale e la formazione periodica di conducenti, titolari di patenti di guida rilasciate da altri Stati, sono comprovate dal rilascio, da parte dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, del documento "carta di qualificazione del conducente formato card", conforme all’allegato II, sul quale, in corrispondenza della patente di guida posseduta, per la quale il documento è rilasciato, deve essere indicato il codice unionale armonizzato "95" e la data di scadenza di validità della qualificazione iniziale e della formazione periodica per ciascun tipo di abilitazione eventualmente posseduta.";
f) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualità di autista, da un’impresa stabilita in uno Stato membro diverso dall’Italia, comprovano la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l’esercizio dell’attività professionale di guida per il trasporto di merci mediante:
a) l’attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n. 484/2002;
b) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dallo Stato membro ove è stabilita l’impresa, recante il codice unionale armonizzato "95"";
g) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualità di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attività professionale del trasporto di persone mediante il possesso di uno dei seguenti titoli:
a) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dallo Stato membro ove è stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato "95";
b) certificato rilasciato da uno Stato membro, del quale l'Italia abbia riconosciuto validità su territorio nazionale a condizione di reciprocità.";
h) il comma 7-bis, è sostituito dai seguenti: "7-bis. Non si applicano i criteri di propedeuticità di cui all’articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed è consentito conseguire la patente di guida di categoria corrispondente alla patente estera posseduta, al dipendente, in qualità di autista, da un’impresa avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, ovvero a seguito di qualificazione iniziale o formazione periodica, che:
a) sia titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e che ha stabilito la propria residenza in Italia, anche oltre il termine di un anno di cui al comma 1 del predetto articolo 136;
b) sia titolare di patente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che scada di validità.
7-ter. All'atto del rilascio della patente, sulla stessa è apposto il codice unionale "95", secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3, in relazione al tipo di abilitazione consentita dalla patente conseguita ai sensi del comma 7-bis, nonché la data di scadenza della qualificazione iniziale o della formazione periodica coincidente con quella della carta di qualificazione del conducente precedentemente posseduta.".
2. All'allegato II del decreto legislativo n. 286 del 2005, le parole: "(previsto dall'articolo 22, comma 1)" sono sostituite dalle seguenti: "(previsto dall'articolo 22, comma 3-bis)".
Art. 22
Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni
1. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "determinata dall'esito negativo dell'esame di revisione," sono soppresse.
CAPO III
Ulteriori disposizioni di coordinamento normativo in materia di provvedimenti di inibizione alla guida emessi nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero
Art. 23
Modifiche all’articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214
1. All'articolo 6-ter, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, come da ultimo modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono inserite le seguenti: "ed ha efficacia dal momento della notifica ovvero dal ritiro del documento, se questo è stato disposto contestualmente all'accertamento della violazione" ed è aggiunto il seguente periodo: "In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia è invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento.".
Art. 24
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai conducenti titolari di carta di qualificazione del conducente già rilasciata ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.
3. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di rinnovo di validità di una carta di qualificazione del conducente, già rilasciata ad un titolare di patente di guida italiana, si procede all’emissione di un duplicato della predetta patente sulla quale, in corrispondenza del tipo di abilitazione posseduta, è apposto il codice unionale "95" nonché la data di scadenza dell’abilitazione stessa. Allo stesso modo si procede nel caso di duplicato della carta di qualificazione dei conducente per furto, distruzione, smarrimento o deterioramento.
4. Entro la data del 19 gennaio 2013, è emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, come introdotto dall’articolo 18, comma 1, lettera e).
5. Le disposizioni di cui all’articolo 126, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera b-bis), del presente decreto, sono applicabili a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di quest’ultimo.
Art. 25
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 gennaio 2013
NAPOLITANO
MONTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MOAVERO MILANESI, Ministro per gli affari europei
PASSERA, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
TERZI DI SANT'AGATA, Ministro degli affari esteri
SEVERINO, Ministro della giustizia
CANCELLIERI, Ministro dell'interno
GRILLI, Ministro dell'economia e delle finanze
BALDUZZI, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: SEVERINO
Allegato I al Decreto Legislativo 16/01/2013 n. 2
DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO UE DI PATENTE DI GUIDA
1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello UE di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.
La scheda è fabbricata in policarbonato.
I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.
2. Elementi fisici di sicurezza della patente di guida
La sicurezza fisica della patente di guida è minacciata da:
- produzione di schede false: creando un nuovo oggetto molto somigliante al documento, sia ex novo, sia copiando un documento originale;
- contraffazione: modificando le proprietà di un documento originale, ad esempio modificando alcuni dei dati impressi sullo stesso.
La sicurezza globale risiede nel sistema nella sua interezza, che consiste nel processo applicativo, nella trasmissione dei dati, nel materiale costitutivo della scheda, nella tecnica di stampa, in una serie minima di varie caratteristiche di sicurezza e nel processo di personalizzazione.
a) Il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni servendosi delle seguenti tecniche:
- schede insensibili ai raggi UV;
- fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla contraffazione mediante scansione, stampa o copia, che utilizzi una stampa a iride con inchiostri multicolori di sicurezza e un'arabescatura positiva e negativa. Il motivo non deve essere composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati complessi in almeno due colori speciali e deve includere una microstampa;
- elementi variabili ottici che offrano un'adeguata protezione contro la copiatura e la manomissione della fotografia;
- incisione al laser;
- nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello sfondo di sicurezza e la fotografia stessa dovrebbero sovrapporsi almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato).
b) Inoltre, il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni utilizzando almeno tre delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza aggiuntive), definite con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto legislativo:
- inchiostri a variazione cromatica,
- inchiostro termocromatico,
- ologrammi su misura,
- immagini variabili incise al laser,
- inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente,
- stampa iridescente,
- filigrana digitale sullo sfondo,
- pigmenti infrarossi o fosforescenti,
- caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto.
3. La patente si compone di due facciate:
La pagina 1 contiene:
a) la dicitura "patente di guida" stampata in carattere maiuscolo e grassetto;
b) la dicitura "Repubblica italiana" stampata in carattere maiuscolo e grassetto;
Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto legislativo, può essere disposto che le suddette diciture siano altresì stampate, per gli uffici appartenenti ad ambiti territoriali ai quali è riconosciuta autonomia linguistica, nelle rispettive lingue.
c) la sigla distintiva dello Stato italiano "I", stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle;
d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue:
1) cognome del titolare;
2) nome/i del titolare;
3) data e luogo di nascita del titolare;
4)
a) data di rilascio della patente;
b) data di scadenza della patente;
c) designazione dell'autorità che rilascia la patente;
5) numero della patente;
6) fotografia del titolare;
7) firma del titolare
9) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare; le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate;
e) la dicitura "modello UE" in lingua italiana e la dicitura "patente di guida" nelle altre lingue dell'Unione europea, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:
Ñâèäåòåëñòâî çà óïðàâëåíèå íà ÌÏÑ
Permiso de Conduccion
Øidièský prùkaz
Kørekort
Führerschein
Juhiluba
¢äåéá ÏäÞãçóçò
Driving Licence
Permis de conduire
Ceaduas Tiomana
Patente di guida
Vadîtâja apliecîba
Vairuotojo paþymëjimas
Vezetõi engedely
Licenzja tas-Sewqan
Rijbewijs
Prawo Jazdy
Carta de Condução
Permis de conducere
Vodièský preukaz
Vozniško dovoljenje
Ajokortti
Körkort;
f) colori di riferimento:
- blu: Pantone Reflex Blue,
- giallo: Pantone Yellow.
La pagina 2 contiene:
a) 9) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare: le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate;
10) la data del primo rilascio per ciascuna categoria: questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio; ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA);
11) la data di scadenza per ciascuna categoria; ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA);
12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna sottocategoria interessata.
I codici sono stabiliti nel modo seguente:
Codici da 01 a 99: codici unionali armonizzati
CONDUCENTE (motivi medici)
01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi
01.01 Occhiali
01.02 Lenti a contatto
01.03 Occhiali protettivi
01.04 Lente opaca
01.05 Occlusore oculare
01.06 Occhiali o lenti a contatto
02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
02.01 Apparecchi acustici monoauricolari
02.02 Apparecchi acustici biauricolari
03. Protesi/ortosi per gli arti
03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori
03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori
05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)
05.01 Guida in orario diurno (ad esempio: da un’ora prima dell’alba ad un’ora dopo il tramonto)
05.02 Guida entro un raggio di... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell’ambito della città/regione
05.03 Guida senza passeggeri
05.04 Velocità di guida limitata a... km/h
05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente
05.06 Guida senza rimorchio
05.07 Guida non autorizzata in autostrada
05.08 Niente alcool
MODIFICHE DEL VEICOLO
10. Cambio di velocità modificato
10.01 Cambio manuale
10.02 Cambio automatico
10.03 Cambio elettronico
10.04 Leva del cambio adattata
10.05 Senza cambio marce secondario
15. Frizione modificata
15.01 Pedale della frizione adattato
15.02 Frizione manuale
15.03 Frizione automatica
15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile
20. Dispositivi di frenatura modificati
20.01 Pedale del freno modificato
20.02 Pedale del freno allargato
20.03 Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
20.04 Pedale del freno ad asola
20.05 Pedale del freno basculante
20.06 Freno di servizio manuale (adattato)
20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato
20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza
20.09 Freno di stazionamento modificato
20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico
20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato)
20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile
20.13 Freno a ginocchio
20.14 Freno di servizio a comando elettrico
25. Dispositivi di accelerazione modificati
25.01 Pedale dell'acceleratore modificato
25.02 Acceleratore ad asola
25.03 Pedale dell'acceleratore basculante
25.04 Acceleratore manuale
25.05 Acceleratore a ginocchio
25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)
25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno
25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
25.09 Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile
30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione
30.01 Pedali paralleli
30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi)
30.03 Acceleratore e freno a slitta
30.04 Acceleratore e freno a slitta per otrosi
30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili
30.06 Fondo rialzato
30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno
30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno
30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore
30.10 Sostegno per calcagno/gamba
30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico
35. Disposizione dei comandi modificata (Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)
35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida
35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) nè dal sistema combinato di accelerazione e frenatura
40. Sterzo modificato
40.01 Servosterzo standard
40.02 Servosterzo rinforzato
40.03 Sterzo con sistema di sicurezza
40.04 Piantone del volante prolungato
40.05 Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)
40.06 Volante inclinabile
40.07 Volante verticale
40.08 Volante orizzontale
40.09 Sterzo controllato tramite piede
40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)
40.11 Volante con impugnatura a manovella
40.12 Volante dotato di ortosi della mano
40.13 Con ortosi collegata al tendine
42. Retrovisore/i modificato/i
42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro
42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango
42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico
42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico
42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore
42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico
43. Sedile conducente modificato
43.01 Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali
43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo
43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto
43.04 Sedile conducente dotato di braccioli
43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato
43.06 Cinture di sicurezza modificate
43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti
44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
44.01 Impianto frenante su una sola leva
44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore
44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore
44.04 Leva dell'acceleratore (adattata)
44.05 Cambio e frizione manuale (adattati)
44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)
44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)
44.08 Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente
45. Solo per motocicli con sidecar
50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)
51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)
QUESTIONI AMMINISTRATIVE
70. Sostituzione della patente n... rilasciata da... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL)
71. Duplicato della patente n... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR)
72. Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non superiore a 125 cc e potenza non superiore a 11 kW (A1)
73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1)
74. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1)
75. Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1)
76. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainante (C1E)
77. Limitata a veicoli di categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainante e che b) il rimorchio non sia impiegato per il trasporto di persone (D1E)
78. Limitata a veicoli con cambio automatico
79. (...) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 91/439/CEE
90.01:: a sinistra
90.02:: a destra
90.03:: sinistra
90.04:: destra
90.05:: mano
90.06:: piede
90.07:: utilizzabile.
95. Il conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a... [ad esempio: 95.01.01.2012]
96. Conducente che ha superato una prova di capacità e di comportamento in conformità delle disposizioni dell'allegato V.
- Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.
- Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11
13) uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante, nel quadro dell'applicazione del punto 4, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente.
b) la spiegazione delle seguenti rubriche numerate che si trovano a pagina 1 e 2 della patente; 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5, 10, 11 e 12.
c) Sul modello UE di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire un microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente.
4. Disposizioni particolari
a) La patente di guida reca, sulla pagina 1, nell'angolo inferiore sul lato sinistro, una banda trasversale tricolore verde, bianca e rossa. L'apposizione di tale simbolo nazionale è sottoposto all'esito favorevole della notifica del presente decreto alla Commissione Europea.
b) Le informazioni contenute nella parte anteriore e posteriore della patente devono essere leggibili a occhio nudo, utilizzando un carattere di minimo 5 punti per le voci 9-12 sulla pagina 2 della patente.
Vedi anche: