Chiarimenti sui corsi CQC
Subissati dalle domande degli enti che devono organizzare i corsi per la formazione iniziale e periodica della CQC, la Direzione Generale della Motorizzazione e la Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest hanno stabilito ulteriori punti fermi rispettivamente con il file avvisi del 12 giugno e con le circolari n.1878 del 15 maggio e n. 15242 del 12 giugno.
I soggetti interessati da queste disposizione sono le autoscuole, prima di tutto, ma anche le aziende di autotrasporto che organizzano i corsi della CQC internamente e in generale tutti gli enti che hanno ottenuto il nulla osta per effettuare i corsi di formazione periodica (i corsi di formazione iniziale possono essere tenuti solo dalle autoscuole).
Teniamo poi presente che le circolari emanate dalla DGT del Nord Ovest hanno ovviamente portata locale, valgono per gli UMC e gli enti che ricadono sotto la sua autorità, anche se possono essere comunque un'utile indicazione per altri enti di altre regioni che magari non hanno trovato riscontri in capo al proprio DGT di riferimento.
Detto questo, vediamo le domande a cui sono date delle risposte definitive.
Nelle lezioni CQC (formazione iniziale e periodica), è consentita una pausa di 15 minuti?
SI. In eventuali visite di controllo, non si deve temere di fare qualcosa di scorretto se, al termine di due ore di lezione, su un blocco organizzato di tre ore, si concedono agli allievi 15 minuti di pausa. L'unica accortezza, nel caso si faccia la pausa, sarà quella di segnare due volte gli assenti: la prima volta dopo 15 minuti dall'inizio della lezione e la seconda volta dopo 15 minuti dalla ripresa della lezione. Tutte le specifiche si trovano nel file avviso 28/2013.
Il legale rappresentante del corso, organizzato da un'azienda di trasporto o da un ente, deve per forza avere l'abilitazione di insegnante o la qualifica di esperto in materia aziendale ed in più i requisiti di anzianità?
SI. Il direttore Garrisi del DGT Nord Ovest con circolare n. 1878 l'ha detto a chiare lettere: non si fanno favoritismi in favore di enti diversi dalle autoscuole. Viene confermato tutto ciò che già detto chiaramente nel DM 16/10/2009.
Le autoscuole che sfruttano la proroga dell'obbligo del veicolo per la patente DE (autobus con rimorchio) possono fare i corsi di formazione ordinaria per la CQC ai titolari di patente DE?
NO. Non avendo il veicolo, non possono organizzare il corso per questa categoria di conducenti, così dice Garrisi. Possono però, in riferimento a questi conducenti, fare il corso di formazione continua perché non sono previste lezioni pratiche (circolare 15242).
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