A disciplinare la prestazione lavorativa nel settore trasporti (compresa quella principale della guida) intervengono principalmente due norme comunitarie: la direttiva 2002/15/CE, recepita in Italia con il D. Lgs. n. 234/2007 e il regolamento comunitario 561/2006/CE.
Il D. Lgs. n. 234/2007 tratta dell'orario di lavoro in generale, per i lavoratori mobili, ad esempio stabilisce il limite massimo settimanale della prestazione di lavoro e i periodi di riposo minimi; considera anche irregolare la prestazione lavorativa del conducente che si protragga per più di 4 ore consecutive nella fascia oraria tra mezzanotte e le sette del mattino (sempre se superato il limite di dieci ore nell'arco delle 24 ore).
Tutto quello che riguarda più nello specifico il rapporto di lavoro viene demandato ai CCNL di settore.
Il regolamento comunitario 561/2006/CE è stato emanato invece specificamente per migliorare le condizioni di lavoro alla guida e diminuire gli incidenti stradali: vengono infatti stabiliti i tempi massimi di guida e i periodi di riposo obbligatori.
Abbiamo poi il regolamento 3821/85/CE che stabilisce le disposizioni relative alla costruzione, all'installazione, all'uso e alla prova degli apparecchi per il controllo dei tempi di guida e di riposo. Esso è stato sostanzialmente modificato in più occasioni, ad esempio con il Regolamento 1266/2009 che ha introdotto la "regola del minuto" ovvero la possibilità di far arrotondare gli orari agli apparecchi, in favore dei conducenti, secondo certe e precise regole.
Per garantire una maggiore chiarezza, ormai il Reg. 3821 sta per essere definitivamente abrogato (eliminato) dal Regolamento 165/2014/CE che entrerà in vigore in tutti i suoi punti entro il 2016.
L'Italia deve rispettare i Regolamenti europei per quanto concerne la normativa relativa all'autotrasporto.
Il Codice della Strada infatti, all'art. 174, stabilisce che la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose, così come i relativi controlli, sono disciplinati dal Reg. 561/2006/CE. Le sanzioni sono stabilite direttamente in questo articolo e nell'art.178, che fa riferimento ai veicoli non muniti di cronotachigrafo.
Anche l'art. 179 stabilisce l'obbligo di rispettare le disposizioni del Reg. 3821/85/CE con sanzioni e provvedimenti contro chi manomette, altera o guasta tali apparecchi o addirittura non li ha mai installati.
Tempi di guida in sintesi
Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore.
Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell'arco della settimana.
Il periodo di guida settimanale non deve superare le 56 ore.
Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore.
I periodi di guida giornalieri e settimanali comprendono tutti i periodi passati alla guida sia nella Comunità che nei paesi terzi.
Interruzioni: dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.
Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti.
Multipresenza
Per i lavoratori mobili che guidano in squadre (multipresenza) il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo deve essere considerata "Interruzione" e non "Tempo di disponibilità".
Rif. Parere - 20/06/2012 - Prot. n. 300/A/4665/12/11/20/3 - Regolamento CE 561/2006
Responsabilità dell'impresa in caso di infrazione del conducente (art. 174 CdS)
L'impresa è sempre responsabile in caso di mancato rispetto dei tempi di guida da parte del conducente, anche se organizza corsi di formazione sui conducenti.
Rif. Parere - 20/06/2012 - Prot. n. 300/A/4688/12/111/20/3 - Responsabilità dell'impresa di trasporto