Ordinanza Capitaneria di Genova - 01/06/2014 - Esami patenti nautiche
Capitaneria di Porto Genova
Argomento: modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta di unità da diporto per la navigazione entro dodici miglia dalla costa ovvero senza alcun limite di distanza dalla stessa
Il sottoscritto, Ammiraglio Ispettore (CP), Capo del Compartimento Marittimo e Direttore Marittimo di Genova,
VISTO: l'art. 39 del D. Lgs. 171/2005, recante il Codice della nautica da diporto,
VISTO: il DM 146/2008 recante il Regolamento di Attuazione del Codice suddetto, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 171/2005, in particolare gli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31;
VISTI: gli artt. 9, co. 5, 15 e 16 nonché gli Allegati D, E, e F del Dpr. 431/97, recante il "Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche";
VISTO: il DM 04/10/2013 (G.U. n. 271/2013) che introduce la metodica a quiz per lo svolgimento degli esami di patente nautica e tenuto conto che, ex art. 11 comma 1, l'entrata in vigore del nuovo regime è rimandata al giorno di entrata in vigore del decreto direttoriale previsto all'art. 9 del DM suddetto;
VISTA: la circolare n. 261299 in data 4.03.1998 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - D.G. Naviglio, con cui sono fornite direttive applicative anche riguardo alle prove di carteggio;
VISTO: il dispaccio n. 310091 in data 21.12.1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in materia di esami a quiz;
VISTO: il Regolamento della Provincia di Genova recante criteri e requisiti per l'autorizzazione e la vigilanza tecnica e amministrativa sulle scuole nautiche, approvate con delibera n. 12 in data 16.03.2005;
VISTA: la circolare prot. 20750 in data 28.12.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. recante disposizioni in materia di sperimentazione delle nuove modalità di esame a quiz delle patenti nautiche;
VISTO: il Dispaccio prot. n. 7946 in data 15.05.2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante adempimenti successivi alla sperimentazione delle nuove modalità a quiz della prova teorica degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con il quale il predetto Dicastero esprime il proprio nulla osta all'adozione dei quiz già in uso a normativa vigente presso alcuni Uffici Marittimi;
VISTO: il dispaccio n. 13809 in data 06.08.2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in materia di disponibilità e uso commerciale delle unità da diporto impiegate nell'attività di scuola nautica;
VISTO: il proprio Ordine del giorno n. 187 in data 18.09.2013 disciplinante il procedimento di composizione/costituzione delle commissioni di esame di cui all'art. 29 DM 146/2008;
CONSIDERATO: che l'art. 15 comma 2 del DPR 431/1997 sopra richiamato prevede per la prova teorica la possibilità di ricorrere a "questionari d'esame";
CONSIDERATO: l'elevato numero di domande di ammissione all'esame per il conseguimento della patente nautica, che comporta lo svolgimento di sessioni giornaliere, anche fuori regione, al fine di corrispondere all'utenza nei tempi previsti;
CONSIDERATA: la positiva esperienza maturata nel periodo gennaio-marzo 2012, durante il quale la Capitaneria di porto di Genova ha partecipato alla sperimentazione della metodica a quiz, e considerato altresì che detta metodologia oggettiva di accertamento consente di snellire/ridurre i tempi di svolgimento delle prove d'esame e quindi eleva, nello specifico, l'efficienza dell'azione amministrativa mantenendone immutati i sottesi criteri di oggettività, casualità ed efficienza;
RITENUTO: anche opportuno, pertanto, nelle more della definitiva attuazione del DM 04.10.2013 in premessa, di tenere le sedute d'esame, valide ai fini del conseguimento delle patenti nautiche di categoria "A" e "C", entro le dodici miglia e senza alcun limite di distanza dalla costa, adottando la metodologia di esame a quiz, nonché ritenuto opportuno dettare disposizioni, integrative della norma in premessa, che disciplinino nel dettaglio le modalità di svolgimento degli esami stessi, incluso quelli validi ai fini del conseguimento della patente nautica di categoria B (nave da diporto) allo scopo di ridurre i tempi di svolgimento delle relative prove, comunque nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa,
DECRETA
Art. 1 - Sedute di esame
1. Le sedute ordinarie per lo svolgimento delle sessioni d'esame per il conseguimento delle patenti nautiche sono svolte, di massima, nei giorni da lunedì a giovedì. Eventuali sedute, da valutare di volta in volta, possono essere svolte anche il venerdì.
2. Le sedute d'esame hanno inizio ordinariamente alle ore 08.30 e sono svolte presso la sede di questa Capitaneria di Porto sita in via Magazzini Generali n. 4 ovvero presso altra sede nei casi di cui all'art. 44 del DM 146/2008 citato in premessa.
3. Il candidato si presenta all'esame munito di documento di riconoscimento in corso di validità. Il verbale d'esame è aperto dall'appello nominale dei candidati cui segue l'identificazione dei presenti e la verbalizzazione di quelli assenti. Eseguite le operazioni di identificazione dei candidati, si procede allo svolgimento della prova teorica.
4. La prova pratica inizia nel momento in cui, su invito dell'esaminatore unico ovvero del presidente della commissione, il soggetto responsabile della condotta dell'unità impiegata per la prova pratica, mantenendo il comando della medesima, lascia al candidato l'esecuzione delle manovre richieste dall'esaminatore unico ovvero dal presidente della commissione nonché dall'esperto velista per la prova di vela, e termina con la dichiarazione pubblica dell'esito della prova pronunciata dallo stesso esaminatore unico ovvero presidente della commissione.
5. L'esame per il conseguimento delle patenti nautiche è pubblico. Al fine di non interferire sullo svolgimento delle prove teoriche, la Commissione deve garantire il massimo silenzio in aula esami ed allontanare chi non si attenga a tale disposizione. La Commissione, eseguito il controllo degli elaborati, invita il candidato per comunicargli l'esito della prova nonché fornirgli le opportune spiegazioni tecniche sugli errori eventualmente commessi.
Art. 2 - Patenti di categoria A e C entro le dodici miglia dalla costa
1. Le prove d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta delle unità da diporto per la navigazione entro dodici miglia dalla costa sono svolte, in base al previsto programma, secondo le seguenti modalità:
a) una PROVA TEORICA sostenuta dinanzi alla Commissione composta da un Esaminatore, che svolta anche con ricorso a strumenti nautici, didattici e questionari d'esame per accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e marinaresche del candidato per un'uniforme formulazione del giudizio (ai sensi dell'art. 15 comma 2 del DPR 431/1997) che è articolata in due fasi:
a.1) nella prima fase, il candidato deve dimostrare, in via prioritaria, di saper leggere le coordinate geografiche di un punto sulla carta nautica nonché di conoscere gli elementi essenziali di navigazione stimata, il sistema di coordinate secondo la proiezione di Mercatore, il calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carburante. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di quindici minuti. La prova è superata se l'esercizio proposto è correttamente eseguito e risolto; in tal caso il candidato accede alla fase successiva. Il candidato che non supera la prova è giudicato non idoneo ed è escluso dall'esame;
a.2) la seconda fase consiste nella risoluzione del Questionario Base, somministrato tramite schede di esame, articolato su venti domande; ciascuna domanda presenta tre alternative di risposta delle quali una sola è esatta. Per lo svolgimento della prova è ammesso un numero massimo di trenta minuti. Per il superamento della prova è ammesso un numero massimo di tre errori; in tal caso il candidato è giudicato non idoneo ed è escluso dall'esame. La risposta non data è computata come risposta errata. La risposta ritenuta esatta è indicata apponendo chiaramente una X nell'apposito spazio. A fianco della risposta data, a seconda che sia corretta ovvero errata, l'Esaminatore vi appone rispettivamente un SI ovvero NO.
b) il candidato che supera la prova teorica è ammesso alla PROVA PRATICA la quale può essere effettuata in mare, nei laghi o, per l'abilitazione a motore, nei fiumi ed è articolata come segue:
b.1) SOLO MOTORE
b.1.1) è sostenuta dinanzi ad un Esaminatore. Durante la prova pratica deve essere presente a bordo, accanto al candidato, un soggetto responsabile abilitato al comando dell'unità da diporto utilizzata per lo svolgimento dell'esame;
b.1.2) l'unità da diporto a motore, da utilizzare per la prova, riconosciuta idonea ai sensi dell'art. 15, comma 4, del DPR 431/1997 richiamato in premessa, deve essere coperta dall'assicurazione per gli eventuali danni causati alle persone imbarcate ed ai terzi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e con quelle in materia di uso commerciale delle unità da diporto. Allo scopo di verificare i suddetti requisiti, la Commissione accerta la regolarità dei documenti prescritti e della polizza assicurativa prima di iniziare l'esame pratico. Il candidato, se persona diversa dal legittimo titolare dell'unità da diporto ad uso non commerciale, si presume autorizzato dal titolare medesimo allorché detto candidato dichiari alla Commissione d'esame, all'atto della prova pratica, la disponibilità a sostenerla sull'unità in parola;
b.1.3) durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unità alle diverse andature, effettuando con prontezza d'azione e capacità, le manovre necessarie, l'ormeggio e il disormeggio dell'unità, il recupero di uomo in mare, i preparativi per fronteggiare il cattivo tempo e l'impiego delle dotazioni di sicurezza, dei mezzi antincendio e di salvataggio;
b.2) VELA/MOTORE;
b.2.1) è sostenuta dinanzi ad un Esaminatore assistito dall'esperto velista per lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela. Durante la prova pratica deve essere presente a bordo, accanto al candidato, un soggetto responsabile abilitato al comando dell'unità da diporto utilizzata per lo svolgimento dell'esame;
b.2.2) L'unità da diporto a vela con motore ausiliario, da utilizzare per la prova, riconosciuta idonea ai sensi dell'art. 15 comma 4 del DPR 431/1997 richiamato in premessa, deve essere coperta dall'assicurazione per gli eventuali danni causati alle persone imbarcate ed ai terzi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e con quelle in materia di uso commerciale delle unità da diporto. Allo scopo di verificare i suddetti requisiti, la Commissione accerta la regolarità dei documenti prescritti e della polizza assicurativa prima di iniziare l'esame pratico. Il candidato, se persona diversa dal legittimo titolare dell'unità da diporto ad uso non commerciale, si presume autorizzato dal titolare medesimo allorché detto candidato dichiari alla Commissione d'esame, all'atto della prova pratica, la disponibilità a sostenerla sull'unità in parola;
b.2.3) oltre a quanto previsto al punto b.1.3) del precedente paragrafo b.1) di questo articolo, il candidato deve dimostrare di conoscere la teoria della vela, nonché le attrezzature e le manovre delle imbarcazioni a vela. Durante la prova pratica può essere richiesto al candidato di eseguire nodi marini (gassa d'amante, piano, bandiera, matafione, semplice, margherita, ecc.) nonché di rispondere ad alcune domande che l'Esaminatore ritenga opportuno porre ai fini della valutazione d'esame in conformità al programma ministeriale;
2. Il candidato è giudicato idoneo se ha superato entrambe le prove.
3. Il candidato in possesso dell'abilitazione, limitata alle sole unità a motore, per il comando e la condotta di imbarcazioni da diporto entro le dodici miglia dalla costa, deve superare la prova di vela per conseguire l'integrazione dell'abilitazione a vela entro le dodici miglia dalla costa.
Art. 3 - Patenti di categoria A e C senza alcun limite dalla costa
1. Le prove d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta delle unità da diporto per la navigazione senza alcun limite dalla costa sono svolte, in base al previsto programma, secondo le seguenti modalità:
a) una PROVA TEORICA sostenuta dinanzi alla Commissione composta dal presidente e dal membro, che è svolta con ricorso a strumenti nautici, didattici e questionari d'esame per accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e marinaresche del candidato, per una uniforme formulazione del giudizio (ai sensi dell'art. 15 comma 2 del DPR 431/97) articolata in due fasi:
a.1) la prima fase consiste nel somministrare al candidato tre esercizi di carteggio e di calcolo sulla navigazione costiera. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di sessanta minuti. La prova è superata se sono correttamente eseguiti e risolti tutti gli esercizi proposti; in tal caso il candidato accede alla fase successiva. Il candidato che non supera la prova è giudicato non idoneo ed è escluso dall'esame.
a.2) la seconda fase consiste nella risoluzione di un questionario nel quale la risposta ritenuta esatta è indicata apponendo chiaramente una X nell'apposito spazio; a fianco della risposta data, a seconda che sia corretta ovvero errata, la Commissione appone rispettivamente un SI ovvero NO. La risposta non data è computata come risposta errata. Il questionario è strutturato come segue:
a.2.1) nel caso di un candidato già titolare di abilitazione al comando e alla condotta di unità da diporto entro le dodici miglia dalla costa, l'esame integrativo teorico consiste nella risoluzione del Questionario Integrazione, somministrato tramite schede di esame, articolato su tredici domande vertenti sulle materie comprese nel programma di esame previsto per l'abilitazione posseduta; ciascuna domanda presenta tre alternative di risposta delle quali una sola è esatta. Per il superamento della prova è concesso un tempo massimo di venti minuti. Per il superamento della prova è ammesso un numero massimo di due errori; in tal caso il candidato accede alla prova pratica. Con il terzo errore il candidato è giudicato non idoneo ed è escluso dall'esame.
a.2.2) nel caso di un candidato non titolare di abilitazione al comando e alla condotta di unità da diporto entro le dodici miglia dalla costa, l'esame teorico consiste nella risoluzione del Questionario Base, di cui al precedente art. 2 comma 1 punto a.2) e del Questionario Integrazione, di cui al precedente punto, somministrati tramite rispettive schede d'esame, per un totale di trentatré domande complessive; ciascuna domanda presenta tre alternative di risposta delle quali una sola è esatta. Il Questionario Base ed il Questionario Integrazione sono somministrati in un'unica soluzione. Per lo svolgimento della prova teorica è concesso un tempo massimo complessivo di cinquanta minuti. Per il superamento della prova è ammesso sul Questionario Base un numero massimo di tre errori e sul Questionario Integrazione un numero massimo di due errori; in tal caso il candidato accede alla prova pratica. Con il quarto errore commesso nel Questionario Base oppure con il terzo errore commesso nel Questionario Integrazione, il candidato è giudicato non idoneo ed è escluso dall'esame.
b) il candidato che supera la prova teorica è ammesso alla PROVA PRATICA la quale è effettuata in mare ed è articolata come segue:
b.1) SOLO MOTORE:
b.1.1) è sostenuta dinanzi alla Commissione composta dal presidente e dal membro. Durante la prova pratica deve essere presente a bordo, accanto al candidato, un soggetto responsabile abilitato al comando dell'unità da diporto utilizzata per lo svolgimento dell'esame;
b.1.2) l'unità da diporto a motore, da utilizzare per la prova, deve essere riconosciuta idonea ed iscritta nei registri ed appartenente alla categoria per la quale si richiede l'abilitazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, del DPR 431/1997 richiamato in premessa, nonché deve essere coperta dall'assicurazione per gli eventuali danni causati alle persone imbarcate ed ai terzi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e con quelle in materia di uso commerciale delle unità da diporto. Allo scopo di verificare i suddetti requisiti, la Commissione accerta la regolarità dei documenti prescritti e della polizza assicurativa prima di iniziare l'esame pratico. Il candidato, se persona diversa dal legittimo titolare dell'unità da diporto ad uso non commerciale, si presume autorizzato dal titolare medesimo allorché detto candidato dichiari alla Commissione d'esame, all'atto della prova pratica, la disponibilità a sostenerla sull'unità in parola;
b.1.3) durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unità alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacità d'azione le manovre necessarie, l'ormeggio e il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi necessari per fronteggiare il cattivo tempo e l'impiego delle apparecchiature tecniche per la navigazione, delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio e antincendio;
b.2) VELA MOTORE;
b.2.1) è sostenuta dinanzi alla Commissione, composta dal presidente e dal membro, integrata dall'esperto velista per lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela;
b.2.2) L'unità da diporto a vela con motore ausiliario, da utilizzare per la prova, deve essere riconosciuta idonea ed essere iscritta nei registri ed appartenente alla categoria per la quale si richiede l'abilitazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, del DPR 431/1997 richiamato in premessa, nonché deve essere coperta dall'assicurazione per gli eventuali danni causati alle persone imbarcate ed ai terzi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e con quelle in materia di uso commerciale delle unità da diporto. Allo scopo di verificare i suddetti requisiti, la Commissione accerta la regolarità dei documenti prescritti e della polizza assicurativa prima di iniziare l'esame pratico. Il candidato, se persona diversa dal legittimo titolare dell'unità da diporto ad uso non commerciale, si presume autorizzato dal titolare medesimo allorché detto candidato dichiari alla Commissione d'esame, all'atto della prova pratica, la disponibilità a sostenerla sull'unità in parola;
b.2.3) oltre a quanto previsto al punto b.1.3) del precedente paragrafo b.1) di questo articolo, il candidato deve dimostrare di conoscere la teoria della vela nonché le attrezzature e le manovre delle imbarcazioni a vela. Durante la prova pratica può essere richiesto al candidato di eseguire nodi marini (gassa d'amante, piano, bandiera, matafione, semplice, margherita, ecc.) nonché di rispondere ad alcune domande che l'Esaminatore ritenga opportuno porre ai fini della valutazione d'esame in conformità al programma ministeriale;
2. Il candidato è giudicato idoneo se ha superato entrambe le prove.
3. Il candidato in possesso dell'abilitazione, limitata alle sole unità a motore, per il comando e la condotta delle imbarcazioni da diporto per la navigazione senza alcun limite dalla costa, deve superare la prova di vela per conseguire l'integrazione dell'abilitazione a vela senza alcun limite dalla costa.
4. Il candidato in possesso dell'abilitazione al comando e alla condotta di imbarcazioni da diporto entro le dodici miglia dalla costa, per conseguire l'abilitazione al comando e alla condotta di imbarcazioni da diporto senza alcun limite, deve superare la prova integrativa teorica sugli argomenti non compresi nel programma d'esame prescritto per l'abilitazione posseduta.
Art. 4 - Patenti di categoria B per il comando delle navi da diporto
1. Le prove d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando delle navi da diporto devono svolgersi secondo le seguenti modalità:
a) una PROVA TEORICA svolta in base al previsto programma con ricorso a strumenti nautici, didattici e questionari d'esame per accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e marinaresche del candidato per un'uniforme formulazione del giudizio (ai sensi dell'art. 15 comma 2 del DPR 431/1997) che è articolata in due fasi:
a.1) la prima fase consiste nel somministrare al candidato quattro esercizi di cui tre di carteggio e uno di calcolo in materia di navigazione astronomica. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo di tre ore. La prova è superata se sono correttamente eseguiti e risolti tutti gli esercizi proposti. In tal caso il candidato accede alla fase successiva. Il candidato che non supera la prova è giudicato non idoneo ed è escluso dall'esame;
a.2) la seconda fase consiste in un colloquio orale da svolgersi in un arco di tempo massimo di trenta minuti. La prova teorica è superata se il candidato dimostra di possedere una matura ed adeguata conoscenza degli argomenti previsti nel programma ministeriale.
b) il candidato che supera la prova teorica è ammesso alla PROVA PRATICA la quale è effettuata in mare ed è articolata come segue:
b.1) è sostenuta davanti alla Commissione d'esame;
b.2) l'unità utilizzata, nave da diporto ovvero, in caso di indisponibilità, un'unità avente lunghezza fuori tutto non inferiore a metri venti, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del DPR 431/1997 richiamato in premessa, deve essere coperta dall'assicurazione per gli eventuali danni causati alle persone imbarcate ed ai terzi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e con quelle in materia di uso commerciale delle unità da diporto. Allo scopo di verificare i suddetti requisiti, la Commissione accerta la regolarità dei documenti prescritti e della polizza assicurativa prima di iniziare l'esame pratico. Il candidato, se persona diversa dal legittimo titolare dell'unità da diporto ad uso non commerciale, si presume autorizzato dal titolare medesimo allorché detto candidato dichiari alla Commissione d'esame, all'atto della prova pratica, la disponibilità a sostenerla sull'unità in parola;
b.3) durante la prova pratica deve essere presente a bordo, accanto al candidato, un soggetto responsabile abilitato al comando dell'unità da diporto utilizzata per lo svolgimento dell'esame;
b.4) Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper comandare e condurre la nave alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacità d'azione le manovre necessarie, l'ormeggio, il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi per affrontare il cattivo tempo, l'impiego delle apparecchiature tecniche per la navigazione, delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio e antincendio. Può essere richiesto al candidato di eseguire nodi marini (gassa d'amante, piano, bandiera, matafione, semplice, margherita, ecc.) nonché di rispondere ad alcune domande che l'Esaminatore ritenga opportuno porre ai fini della valutazione d'esame in conformità al programma ministeriale.
2. Il candidato è giudicato idoneo se ha superato entrambe le prove.
Art. 5 - Disposizioni finali e transitorie
1. Per lo svolgimento dell'esercizio sugli elementi essenziali di navigazione stimata e costiera e sul sistema di coordinate secondo la proiezione di Mercatore ovvero per lo svolgimento dell'esercizio di carteggio e di calcolo sulla navigazione costiera nonché astronomica, il candidato deve presentarsi con il materiale occorrente per sostenere la prova (squadrette nautiche, compasso, matita, gomma nonché tavole nautiche conformi all'omologa pubblicazione II3070 edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare).
2. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, e dell'Allegato E, para 7, del DPR 431/1997 nonché della circolare n. 261299 in data 04.03.1998 in premessa, relativamente all'esercizio di carteggio nautico, prevista dal programma di esame per la patente senza alcun limite dalla costa, il tema assegnato ed il compito svolto sono acquisiti al fascicolo del candidato. Per quanto attiene la carta nautica, è sufficiente indicare nel compito assegnato il numero che l'Istituto Idrografico della Marina Militare ha attributo alla carta nautica impiegata per lo svolgimento di detto esercizio.
3. Durante lo svolgimento della prova teorica è ammesso l'uso della calcolatrice; non è permesso l'uso di cellulari, smartphone, tablet o di altre apparecchiature elettroniche né la consultazione di libri, testi, manuali e di pubblicazioni diverse dalle tavole nautiche ovvero da quelle consentite dalla Commissione.
4. Le prove teoriche e pratiche sono terminate nel giorno stabilito dal calendario. In caso di sospensione della prova pratica, decisa dalla Commissione d'esame, per sfavorevoli condizioni meteo-marine ovvero per inidoneità dell'unità messa a disposizione dai candidati nonché di rinvio dell'esame per motivi di forza maggiore, l'ufficio patenti nautiche comunica tempestivamente ai candidati interessati la nuova data d'esame.
5. Un software in dotazione seleziona dal database i singoli quesiti generando in formato pdf i questionari, ed i relativi correttori per il controllo del test, da somministrare ai candidati al conseguimento della patente nautica abilitante al comando/condotta di imbarcazioni da diporto entro 12 miglia dalla costa ovvero senza alcun limite. Ciascun questionario è originato secondo un criterio di casualità che garantisce la differenziazione delle singole schede d'esame. Detto criterio consente anche di verificare la preparazione del candidato, sottoponendo in maniera ponderata tutti gli argomenti previsti dal programma ministeriale d'esame, per la patente nautica richiesta, in base alla ripetizione di massima sotto riportata:
ARGOMENTO D'ESAME (descrizione sintetica) |
RIPARTIZIONE DEI Quesiti IN BASE AGLI ARGOMENTI D'ESAME | |
Esame per patente entro 12 miglia dalla costa (Questionario Base) |
Esame integrativo per patente senza alcun limite (Questionario Integrazione) |
|
TEORIA DELLA NAVE | 2 | 2 |
MOTORI ENDOTERMICI | 2 | - |
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE | 4 | 1 |
COLREG 72 E SEGNALAMENTO MARITTIMO | 5 | - |
METEOROLOGIA | 2 | 5 |
NAVIGAZIONE | 4 | 4 |
NORMATIVA DIPORTISTICA | 1 | 1 |
TOTALE QUESITI | 20 | 13 |
TEMPO CONCESSO (90 secondi a quesito) | 30 minuti | 20 minuti |
ERRORI TOLLERATI | 3 | 2 |
INCIDENZA ERRORI TOLLERATI | 15% | 15,38% |
6. Se la Commissione dovesse accertare che nella scheda d'esame vi sia un quesito contenente inesattezze o errori, sottopone al candidato una domanda orale, vertente sull'argomento oggetto del quesito suddetto, il cui esito positivo equivale al quesito medesimo con risposta esatta. La Commissione fa esplicita menzione del quesito errato o inesatto in calce alla scheda d'esame e vi annota altresì la domanda sostitutiva ed il relativo esito. La Commissione comunica tale circostanza all'ufficio patenti nautiche per l'aggiornamento del database.
7. Il database dei quesiti che fanno parte delle prove teoriche è soggetto a revisione periodica, a cura della sezione Diporto e patenti nautiche, approvata con determina del Capo reparto Tecnico amministrativo. La versione revisionata del database è adottata nelle sessioni d'esame decorsi almeno trenta giorni dall'approvazione.
8. Il presente provvedimento entra in vigore in data 01 giugno 2014. La divulgazione è assicurata mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito web di questa Capitaneria di Porto. Decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore, la sezione Diporto e patenti nautiche riferisce sull'attuazione delle presenti disposizioni segnalando eventuali criticità emerse.
Vedi anche: