La circolare del 10 luglio 2014 n. 15513 stabilisce e chiarifica l’ambito di applicazione dell’art.94 comma 4 bis. del Codice della Strada in vigore dal 3 Novembre 2014.
L’articolo in questione (e il nuovo articolo 247 - bis, comma 1, del d.P.R. n495/1992 che ne è conseguito), prevede l’obbligo dell’aggiornamento della carta di circolazione, mediante l’emissione di un apposito tagliando:
- tutte le volte che c’è una variazione nella denominazione o della ragione sociale dell’intestatario della carta di circolazione
- quando si realizza la condizione della disponibilità temporanea di un veicolo da parte di un soggetto diverso all’intestatario per un periodo superiore ai 30 giorni.
Scopo della norma è quello di individuare con certezza i responsabili della circolazione.
Se per il primo punto (variazione nella denominazione o della ragione sociale dell’intestatario della carta di circolazione) possiamo intuire di cosa si tratti, per il secondo serve una spiegazione: quando si verifica la “condizione di disponibilità temporanea di un veicolo da parte di un soggetto diverso all’intestatario, per un periodo superiore ai 30 giorni”?
Il decreto spiega che la circostanza si realizza ad esempio nei casi di: comodato, comodato di veicolo aziendali, custodie giudiziarie, locazione senza conducente, intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire, utilizzo di veicoli intestati ad una persona deceduta, utilizzo di veicoli con contratto “rent to buy”; in tutti questi casi viene specificato come applicare la nuova norma.
In generale comunque le nuove procedure si applicano, per ora, solo ad autoveicoli e motoveicoli di massa complessiva inferiore alle 6 tonnellate in uso proprio e a rimorchi di massa complessiva inferiore alle 3,5 t.
Sono esclusi quindi (perché in attesa di ulteriori specifiche) i veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di:
- iscrizione al REN o all’albo degli autotrasportatori
- licenza per il trasporto di cose in conto proprio
- autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso terzi (taxi e ncc).
N.B. Nel caso di "disponibilità temporanea di un veicolo da parte di un soggetto diverso all’intestatario per un periodo superiore ai 30 giorni" per comodato sono esenti dall’applicazione della norma i componenti del nucleo familiare, purché convivano col proprietario del veicolo (il ragazzo neopatentato può quindi continuare ad utilizzare l’auto del papà senza aggiornare la carta di circolazione, purché viva insieme al genitore).
Esempi:
1) Si realizza la condizione di “disponibilità temporanea di un veicolo da parte di un soggetto diverso all’intestatario per un periodo superiore ai 30 giorni” quando si intestano veicoli a minori o interdetti. Secondo la nuova norma, sul libretto di circolazione dovrà apparire sulla carta di circolazione il nominativo non solo dell’intestatario del veicolo (come accadeva fino a ieri), ma anche quello di chi realmente usa e conduce il veicolo (un minore o un interdetto infatti NON possono guidare, per cui, pur apparendo il loro nome sulla carta di circolazione, NON possono essere realmente loro i responsabili della circolazione).
2) Si realizza la condizione di “disponibilità temporanea di un veicolo da parte di un soggetto diverso all’intestatario per un periodo superiore ai 30 giorni” quando c’è un comodato d’uso di veicoli aziendali. Fino ad oggi un’azienda, proprietaria di un’auto aziendale, figurava quale unica intestataria del veicolo sulla carta di circolazione (anche se il veicolo stesso veniva materialmente condotto e utilizzato regolarmente da un dipendente); in base alla nuova norma, oltre al nominativo del proprietario del veicolo (in questo caso l’azienda), la carta di circolazione deve riportare anche il nome dell’usufruttuario (il dipendente che materialmente usa, tutti i giorni, l’autoveicolo).
Le sanzioni alle quali si incorre se la norma non viene rispettata (è in vigore da ieri 3 novembre 2014) vanno dai 700 a più di 3.000 €, ma ciò che non è chiaro è come la norma possa realmente essere applicata dalla forze dell’ordine, infatti, come farà la polizia a dimostrare che l’autista in questione, pur non essendo intestatario del veicolo, ne stia realmente usufruendo da più di 30 giorni consecutivi? Staremo a vedere …