Circolare - 10/07/2014 - Prot. n. 15513 - Intestatario carta circolazione
OGGETTO: Art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e art. 247-bis, d.P.R. n. 495/1992 - Nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell'intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 5
Roma, 10/07/2014
Prot. n. 15513
OGGETTO: Art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e art. 247-bis, d.P.R. n. 495/1992 - Nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell’intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli.
INDICE
Premessa
Avvertenze
A) Ambito oggettivo di applicazione
B) Ambito soggettivo di applicazione
C) Variazione della denominazione o della ragione sociale dell'ente intestatario della carta di circolazione
D) Variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione
E) Intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
E.1) Comodato
E.1.1) Comodato di veicoli aziendali
E.2) Custodia giudiziale
E.3) Locazione senza conducente
E.4) Locazione senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia Locale
E.5) Intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire
E.6) Altre fattispecie
E.6.1) Utilizzo di veicolo intestato al de cuius
E.6.2) Utilizzo di veicoli con contratto "rent to buy"
F) Furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della carta di circolazione
G) Veicoli facenti parte del patrimonio di un "trusf"
H) Variazione della sede di imprese esercenti la locazione di veicoli senza conducente
I) Competenze degli Studi di consulenza automobilistica
I.1) Richiesta di abilitazione
I.2) Modulistica
I.3) Modalità operative generali
Allegati:
Allegato A/1: delega dell'avente causa PF al dante causa
Allegato A/2: delega dell'avente causa PG al dante causa
Allegato B/1: comodato di veicoli aziendali
Allegato B/2: variazione/cessazione comodato veicoli aziendali
Allegato 1/A: comunicazione LSC
Allegato 1/B: comunicazione cumulativa LSC
Allegato 1/C: comunicazione variazione/cessazione LSC
Allegato 2/A: istanza Studi di consulenza non abilitati ad altre procedure semplificate
Allegato 2/B: istanza Studi di consulenza già abilitati ad altre procedure semplificate
Premessa
Com'è noto, il comma 4-bis dell'art. 94 c.d.s., introdotto dall'art. 12, comma 1, let. a), della legge n. 120/2010, prevede obblighi di comunicazione, finalizzati all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, in caso di atti, diversi da quelli previsti dal comma 1 del medesimo art. 94 c.d.s. (trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto, contratti di leasing), dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero che comportino la disponibilità dei veicoli, per periodi superiori ai 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi.
La medesima norma ha altresì demandato al regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada l'individuazione delle fattispecie ricadenti nella nuova previsione legislativa e, conseguentemente, si è resa necessaria una modifica del d.P.R. n. 495/1992, adottata con il d.P.R. 28 settembre 2012, n. 198 il quale ha introdotto l'art. 247-bis.
Detto decreto è stato pubblicato sulla G. U. n. 273 del 22 novembre 2011 ed è in vigore dal 7 dicembre 2012. É altrettanto noto, tuttavia, che si è reso necessario procrastinare la concreta applicazione del richiamato art. 247-bis in attesa della realizzazione delle procedure informatiche indispensabili per dar corso ai procedimenti amministrativi di aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, così come prescritto dall'art. 94, comma 4-bis, c.d.s..
Ciò premesso, si comunica che la predisposizione delle predette procedure informatiche è stata condotta a termine, con l'avvertenza che le stesse, al momento, non si applicano ai veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di:
- iscrizione al REN o all'albo degli autotrasportatori;
- licenza per il trasporto di cose in conto proprio;
- autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (taxi e ncc).
Con riferimento ai predetti veicoli, infatti, verranno emanate apposite disposizioni.
Si evidenzia, inoltre, che le procedure in parola saranno concretamente operative a partire dal 3 novembre 2014, al fine di consentire, in particolare, alle Forze dell'Ordine e all'utenza professionale interessata di adottare le necessarie misure organizzative.
Pertanto, fino alla predetta data, resta ferma l'impossibilità di concreta applicazione delle sanzioni previste dall'art. 94 c.d.s. in relazione alle fattispecie per le quali trova applicazione il richiamato comma 4-bis, così come già segnalato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno con nota prot. n. 33691 del 6 dicembre 2012. Al riguardo, si precisa che è fatto obbligo di annotare sulla carta di circolazione e nell'Archivio Nazionale dei Veicoli i dati relativi agli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014. Pertanto, in caso di omissione, saranno applicabili nei confronti dell'avente di causa le sanzioni previste dal medesimo art. 94, comma 4-bis, c.d.s..
Laddove richiesto dagli utenti interessati, resta ovviamente salva la possibilità di provvedere all'aggiornamento delle carte di circolazione e dell'Archivio Nazionale dei Veicoli anche con riferimento agli atti insorti anteriormente al 3 novembre 2014, ed in specie quelli posti in essere tra il 7 dicembre 2012 ed il 2 novembre 2014; In tal caso, tuttavia, l'eventuale omissione non dà luogo alla applicazione delle predette sanzioni.
Ciò premesso, con la presente circolare si forniscono le necessarie direttive per l'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e per l'emissione dei tagliandi di aggiornamento delle carte di circolazione nelle ipotesi contemplate dalla nuova disciplina.
Avvertenze generali
Al fine della corretta applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare, si ritiene anzitutto opportuno evidenziare quanto segue.
1. Essendo possibile in ogni momento verificare nell'Archivio Nazionale dei Veicoli tutte le informazioni tecniche e giuridico-amministrative relative ai veicoli circolanti, costituisce un aggravamento del procedimento richiedere, nelle ipotesi previste dalla presente circolare, la produzione della fotocopia della carta di circolazione al fine di espletare le operazioni di aggiornamento della stessa o, a maggior ragione, dei soli dati presenti in Archivio. Pertanto, la fotocopia della carta di circolazione potrà essere richiesta esclusivamente nei casi in cui vengano riscontrate discrepanze tra i dati presenti in archivio e i dati risultanti dalle documentazioni prodotte dagli utenti.
2. Nel caso di istanze cumulative (pluralità di operazioni omogenee riferite ad un medesimo soggetto per n veicoli) è sufficiente produrre, oltre all'elenco dei veicoli, un solo modello TI2120 al fine di comprovare l'affidamento ad uno Studio di consulenza automobilistica dell'incarico di espletare le operazioni di aggiornamento.
Allo stesso modo, sempre in caso di istanze cumulative, le eventuali autocertificazioni richieste vanno presentate in un unico esemplare.
3. In tema di autocertificazioni, si coglie anche l'occasione per rammentare che la persona fisica munita di poteri di rappresentanza rende le dichiarazioni sostitutive nell'interesse della persona giuridica appresentata, ma assumendo direttamente e personalmente le responsabilità che ne derivano; pertanto, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, il rappresentante è tenuto a dichiarare, oltre al proprio nome, cognome, data e luogo di nascita, anche la propria residenza anagrafica che non può essere utilmente sostituita con elezione di domicilio presso la sede della persona giuridica rappresentata.
A) Ambito oggettivo di applicazione
Tenuto conto delle fattispecie individuate dall'art. 247-bis del d.P.R. n. 495/1992 e delle avvertenze illustrate in Premessa, le nuove procedure trovano al momento applicazione esclusivamente con riferimento alle carte di circolazione relative agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi, la cui disponibilità non sia assoggettata al possesso di titoli autorizzativi, nel caso in cui:
- vi sia una variazione della denominazione dell'ente intestatario;
- vi sia una variazione delle generalità della persona fisica intestataria;
- un soggetto abbia la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad un terzo, a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente;
- si debba procedere alla intestazione a nome di soggetti giuridicamente incapaci.
In tema di ambito oggettivo di applicazione della nuova disciplina, appare altresì necessaria una precisazione con riguardo ai rimorchi di massa complessiva inferiore alle 3,5 t.
Infatti, ancorché detti rimorchi siano stati esonerati dal regime dei beni mobili registrati (v. l'art. 1 del r. d. 29 luglio 1927, n. 1814, come modificato dall'art. 10 della legge 8 luglio 2003, n. 172), la disciplina dei mutamenti dell'intestazione degli stessi resta comunque radicata nell'art. 94 c.d.s. il quale, pertanto, continua ad essere applicabile, anche per gli aspetti sanzionatori, con riferimento ai soli adempimenti di motorizzazione.
È da ritenere, quindi, che il comma 4-bis dell'art. 94 c.d.s., e conseguentemente l'art. 247-bis del d.P.R. n. 495/1992, si applichino anche ai rimorchi di massa complessiva inferiore alle 3,5 t.
B) Ambito soggettivo di applicazione
Con riguardo all'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina, l'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. fa riferimento all'intestatario della carta di circolazione, per la cui nozione deve rinviarsi alle disposizioni contenute negli artt. 91 e 93, comma 2, c.d.s., tenuto anche conto del regime della responsabilità solidale sancito dall'art. 196, comma 1 c.d.s.
Pertanto, alla luce delle citate norme, e salve le precisazioni illustrate nei paragrafi seguenti, per "intestatario della carta di circolazione" deve intendersi:
- il proprietario del veicolo, ivi compreso il "trustee" (v. paragrafo G), il locatore (nel caso di locazione senza conducente), il nudo proprietario (in caso di usufrutto) e l'acquirente (in caso di acquisto con patto di riservato dominio);
- il locatario (nel caso di leasing);
- l'usufruttuario.
C) Variazione della denominazione o della ragione sociale dell'ente intestatario della carta di circolazione
Il nuovo art. 247-bis, comma 1, del d.P.R. n. 495/1992 prevede l'obbligo dell'aggiornamento della carta di circolazione, mediante emissione di apposito tagliando, ogni qualvolta vi sia un mutamento della denominazione o della ragione sociale del soggetto giuridico intestatario della carta di circolazione; ciò anche a seguito di atti di trasformazione o fusione societaria, a condizione che non diano luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitino di annotazione nel pubblico registro automobilistico.
Al riguardo, si evidenzia che ogni valutazione di merito circa la sussistenza delle predette condizioni esula dalle competenze degli UMC; pertanto le eventuali controversie interpretative dovranno essere sottoposte al parere dei competenti Uffici PRA.
La variazione di denominazione può riguardare qualunque dei soggetti indicati nel precedente paragrafo B).
Sul tagliando di aggiornamento della carta di circolazione, oltre alla nuova denominazione del soggetto giuridico, è apposta la seguente dicitura: "Variazione della denominazione/ragione sociale dell'intestatario effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s.".
Alla domanda di rilascio del tagliando di aggiornamento deve essere allegata, a seconda dei casi:
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, d.P.R. n. 445/2000) attestante l'avvenuta variazione della denominazione o della ragione sociale della società iscritta nel registro delle imprese, specificando che la variazione stessa deriva da atti, anche di trasformazione o di fusione societaria, che non hanno dato luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e, pertanto, non è soggetta a trascrizione nel pubblico registro automobilistico;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000) attestante l'avvenuta variazione della denominazione dell'ente, non iscritto nel registro delle imprese, specificando che la variazione stessa deriva da atti che non hanno dato luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e, pertanto, non è soggetta a trascrizione nel pubblico registro automobilistico;
- l'attestazione di versamento di € 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo dovuta per l'istanza) e di € 9,00 sul c.c.p. n. 9001 (diritti di motorizzazione).
Le predette dichiarazioni sostitutive sono rese dalla persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto della persona giuridica intestataria della carta di circolazione.
Eccezioni
La nuova procedura non si applica quando si debba procedere alla correzione di denominazioni o ragioni sociali erroneamente trascritte nella carta di circolazione, nel qual caso occorre procedere alla ristampa della carta di circolazione (sull'argomento, v. circolare prot. n. 27520 dell'11 ottobre 2012 - casi particolari: punto 2).
Avvertenza
Se l'ente interessato è intestatario di una pluralità di veicoli, l'aggiornamento della denominazione sulla carta di circolazione di un veicolo non produce automaticamente anche l'aggiornamento, nell'Archivio nazionale dei veicoli, della denominazione dello stesso intestatario relativamente ai restanti veicoli.
Pertanto, nel caso in esame, l'interessato dovrà richiedere l'aggiornamento delle carte di circolazione di tutti i veicoli dei quali dispone.
Trattandosi di una pluralità di operazioni omogenee da effettuare in capo ad un medesimo soggetto, sono ammesse istanze cumulative, secondo le disposizioni generali in materia, con conseguente esborso di un'unica imposta di bollo (per l'istanza) e di n diritti di motorizzazione quante sono le carte di circolazione da aggiornare.
Decorrenza
Le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 3 novembre 2014 a tutte le variazioni che interverranno a decorrere da tale data.
D) Variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione
Analoga ipotesi è prevista dal medesimo art. 247-bis, comma 1, del d.P.R. n. 495/1992, nel caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria del veicolo.
Ai fini dell'applicazione della norma, per generalità della persona fisica debbono intendersi:
- il nome;
- il cognome;
- la data di nascita;
- il luogo di nascita;
- il luogo di residenza.
Le ipotesi che danno luogo a variazioni delle predette generalità possono dipendere:
- da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o degli uffici anagrafici che dispongono correzioni del nome, del cognome, del luogo o della data di nascita;
- da variazioni toponomastiche, concernenti la denominazione del Comune o della Provincia di nascita o di residenza e la denominazione o la numerazione civica della strada in cui è ubicata la residenza.
Sul tagliando di aggiornamento della carta di circolazione, oltre alle mutate generalità dell'intestatario, è apposta la seguente dicitura: "Variazione delle generalità dell'intestatario effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s.".
La variazione delle generalità può riguardare qualunque dei soggetti indicati nel precedente paragrafo B). Alla domanda di rilascio del tagliando di aggiornamento deve essere allegata:
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, d.P.R. n. 445/2000) attestante l'avvenuta variazione delle generalità, con indicazione del provvedimento che vi ha dato luogo;
- l'attestazione di versamento di € 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo dovuta per l'istanza) e di € 9,00 sul c.c.p. n. 9001 (diritti di motorizzazione).
Si fa presente, tuttavia, che laddove si tratti di variazioni della toponomastica, il tagliando di aggiornamento è rilasciato in esenzione sia di imposta di bollo sia dei diritti di motorizzazione; alla domanda, pertanto, andrà allegata esclusivamente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000) o copia dell'eventuale attestazione rilasciata dal Comune, comprovante la variazione del toponimo.
Eccezioni
La nuova procedura di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell'art. 94, comma 4 bis, c.d.s. e dell'art. 247-bis, comma 1, non si applica:
- ai casi di trasferimento della residenza, che continuano ad essere gestiti secondo le procedure in uso all'uopo predisposte;
- quando si debba procedere alla correzione di dati anagrafici erroneamente trascritti nella carta di circolazione, nel qual caso occorre la ristampa della carta di circolazione (sull'argomento, v. circolare prot. n. 27520 dell'11 ottobre 2012 - casi particolari: punto 2).
Decorrenza
Le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 3 novembre 2014 a tutte le variazioni che interverranno a decorrere da tale data.
E) Intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
Come anticipato in Premessa e nel paragrafo A), il comma 2 dell'art. 247-bis del d.P.R. n. 495/1992 individua una serie di fattispecie rispetto alle quali, realizzandosi la condizione della disponibilità temporanea di un veicolo da parte di un soggetto diverso dall'intestatario, per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, sono previsti obblighi di comunicazione finalizzati all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e della carta di circolazione.
Al riguardo, a norma dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s., detti obblighi sono posti a carico degli aventi causa, cui vengono riferite le sanzioni previste dal comma 3 del medesimo articolo.
Sono da ritenere comunque legittimamente assolti gli obblighi in parola laddove la comunicazione venga effettuata dal dante causa su delega scritta dell'avente causa, fermo restando il rispetto delle regole generali di accesso agli sportelli degli UMC e delle disposizioni contenute nella legge n. 264/1991.
A tal fine sono stati predisposti due prototipi di delega esemplificati, rispettivamente nell'Allegato A/1, da compilare quando l'avente causa è una persona fisica, e nell'Allegato A/2, da compilare quando l'avente causa è una persona giuridica.
Tenuto conto delle fattispecie al momento disciplinate dalla presente circolare, al fine di prevenire dubbi interpretativi si chiarisce che:
a) per "avente causa" deve intendersi:
- il comodatario (v. par. E.1);
- l'affidatario, nel caso della custodia giudiziale (v. par. E.2);
- il locatario o il sublocatario, in caso di locazione senza conducente (v. par. E.3, E.4);
- gli eredi, nei casi descritti nel successivo paragrafo E.6.1;
- l'utilizzatore, nel caso di contratto "rent to buy" (v. par. E.6.2);
b) per "dante causa" deve intendersi:
- uno dei soggetti elencati nel paragrafo B;
- il sublocatore, nel caso di sublocazione senza conducente (v. par. E.3).
Ciò premesso, si illustrano di seguito le fattispecie individuate dalle nuove disposizioni regolamentari.
E.1) Comodato (art. 247-bis, comma 2. let. a)
Nel caso in cui l'intestatario della carta di circolazione conceda in comodato l'utilizzo del proprio veicolo ad un terzo, per un periodo superiore a 30 giorni, il comodatario ha l'obbligo di darne comunicazione al competente UMC, richiedendo l'aggiornamento della carta di circolazione.
Sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare, purchè conviventi. Nulla osta, tuttavia, che anche in tal caso possa essere richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione; in assenza di specifico divieto, infatti, è da ritenersi che il comodatario ne abbia facoltà, ferma restando, in caso contrario, l'inapplicabilità delle previste sanzioni.
Ciò premesso, e considerato che l'istituto del comodato trova ora per la prima volta ingresso, nell'ambito della disciplina della circolazione stradale, nel novero degli atti in forza dei quali è legittimato l'utilizzo dei veicoli, appaiono opportune alcune precisazioni di carattere generale che attengono, da un lato, alla legittimazione dell'intestatario della carta di circolazione a concedere a terzi la disponibilità del veicolo e, dall'altro, all'uso che il comodatario è legittimato a fare del veicolo stesso.
Intestatari legittimati a concedere a terzi veicoli in comodato Sotto il primo aspetto, va detto che i soggetti titolati, in qualità di intestatari della carta di circolazione (v. paragrafo B), a concedere a terzi l'utilizzo del veicolo a titolo di comodato possono essere esclusivamente:
- il proprietario (od il "trustee" - v. paragrafo E.6.2);
- il locatario, nell'ipotesi di leasing, previo assenso del locatore;
- l'usufruttuario;
- l'acquirente, nell'ipotesi di acquisto con patto di riservato dominio, previo assenso del venditore.
Tale precisazione vale anche ad escludere la possibilità che il comodatario possa a sua volta concedere ad altro soggetto l'uso del veicolo (subcomodato).
In ogni caso, va evidenziato che, in sede di rilascio del tagliando di aggiornamento, l'UMC non procederà a verifiche in merito ai rapporti privatistici intercorrenti tra l'intestatario della carta di circolazione ed il comodatario, né in merito alla concreta possibilità per l'intestatario stesso di concedere il veicolo in comodato a terzi, limitandosi a verificare la regolarità formale delle documentazioni di cui si dirà in seguito.
Soggetti legittimati all'utilizzo di veicoli in comodato In assenza di prescrizioni al riguardo, i veicoli possono essere concessi in comodato sia a persone fisiche sia a persone giuridiche.
Uso del veicolo da parte del comodatario
Tenuto conto di quanto sopra precisato circa la non applicabilità della presente circolare ai veicoli adibiti al trasporto di cose o di persone in base a titolo autorizzativo, al momento viene presa in considerazione unicamente l'ipotesi di veicolo di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolato in uso proprio e utilizzato dal comodatario per il medesimo uso.
In tal caso, viene emesso un tagliando di aggiornamento nel quale è annotato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del comodatario (ovvero la sede principale o secondaria, se si tratta di persona giuridica), nonché la scadenza del comodato, ed è apposta la dicitura: "Comodato - Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s".
Alla domanda di rilascio del tagliando di aggiornamento il comodatario deve allegare:
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000) con la quale il comodante attesta di aver posto il veicolo nella disponibilità del comodatario, alla quale deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di identità o di riconoscimento del comodante stesso;
- nel caso in cui il comodante abbia la disponibilità del veicolo a titolo di leasing, alla predetta dichiarazione sostitutiva deve altresì essere allegato l'assenso scritto del locatore, acchè il veicolo stesso venga concesso in comodato a terzi, sottoscritto da persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto della società di leasing;
- nel caso in cui il comodante abbia acquistato il veicolo con patto di riservato dominio, alla predetta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve altresì essere allegato l'assenso scritto del venditore acchè il veicolo stesso venga concesso in comodato a terzi; se il venditore con patto di riservato dominio è una persona giuridica, l'assenso è sottoscritto da persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto della persona giuridica stessa;
- l'attestazione di versamento di € 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo dovuta per l'istanza) e di € 9,00 sul c.c.p. n. 9001 (diritti di motorizzazione).
Laddove intervenga la necessità di un aggiornamento dei dati tecnici del veicolo, si dovrà provvedere al rilascio del duplicato della carta di circolazione, su istanza del comodatario, alla quale deve essere allegata, oltre alle descritte documentazioni (se l'aggiornamento tecnico viene effettuato contestualmente alla annotazione del comodato), anche l'espressa autorizzazione del comodante a richiedere il rilascio del duplicato nonché le attestazioni di versamento previste nel caso di specie.
Nelle righe descrittive del duplicato saranno trascritte le annotazioni già effettuate sul tagliando di aggiornamento.
Variazione delle annotazioni relative al medesimo comodatario
Quando si debba annotare una variazione dei dati relativi al medesimo comodatario, ivi compresa l'ipotesi di proroga della scadenza del comodato, si provvederà a rilasciare un nuovo tagliando di aggiornamento,
A tal fine, il comodatario è tenuto a presentare istanza allegando:
- la propria dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, d.P.R. n. 445/2000) attestante i dati oggetto di variazione ovvero, a seconda dei casi, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000) con la quale il comodante attesta la nuova scadenza del comodato, alla quale deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di identità o di riconoscimento del comodante stesso;
- l'attestazione di versamento di € 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo dovuta per l'istanza) e di € 9,00 sul c.c.p. n. 9001 (diritti di motorizzazione).
Cancellazione dell'annotazione del comodato
Quando il veicolo rientra nella piena disponibilità dell'intestatario, in conseguenza della scadenza del comodato, l'intestatario può ottenere la cancellazione dell'annotazione del comodato ed il pieno ripristino dello status quo ante mediante richiesta di duplicato della propria carta di circolazione.
Se vi è stata rinuncia del comodatario prima della scadenza del contratto, l'intestatario allega alla istanza di duplicato la propria dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000) attestante detta circostanza.
Nuova annotazione di comodato
A scadenza del comodato, ovvero prima della scadenza se il comodatario vi rinuncia restituendo il veicolo, l'intestatario può concedere il proprio veicolo in comodato ad un nuovo soggetto, il quale è tenuto a richiedere l'emissione del tagliando di aggiornamento secondo le istruzioni già illustrate.
Decorrenza
Le procedure di annotazione del comodato, così come descritte nel presente paragrafo, saranno concretamente operative a decorrere dal 3 novembre 2014.
E.1.1) Comodato di veicoli aziendali
Sebbene non espressamente previsto dall'art. 247-bis, per finalità di semplificazione e ferma restando l'esigenza di tutela dei preminenti interessi di ordine pubblico cui sono preordinate le norme in esame, si ritiene di poter prevedere un particolare regime applicabile nei casi in cui:
1. veicoli di proprietà di Case costruttrici vengano da queste concesse in comodato, per periodi superiori ai 30 giorni, a soggetti esterni alla struttura organizzativa d'impresa (es. giornalisti, istituzioni pubbliche, ecc.) per esigenze di mercato o di rappresentanza connesse a particolari eventi;
2. veicoli in disponibilità di Aziende (comprese le Case costruttrici) o di Enti (pubblici o privati), a titolo di proprietà, di acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, di leasing o di locazione senza conducente vengano da queste concessi, per periodi superiori a 30 giorni, in comodato d'uso gratuito ai propri dipendenti.
In entrambi i casi la persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto del comodante (Casa costruttrice, Azienda o Ente), su delega del comodatario redatta conformemente, a seconda dei casi, al prototipo esemplificato nell'Allegato A/1 o nell'Allegato A/2, presenta istanza (redatta conformemente al prototipo esemplificato nell'Allegato B/1) volta alla annotazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli.
All'istanza è allegata, oltre alla delega del comodatario, l'attestazione di versamento di € 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo dovuta per l'istanza) e di € 9,00 sul c.c.p. n. 9001 (diritti di motorizzazione).
Nel caso di concessione in comodato di una pluralità di veicoli aziendali, il prototipo di cui all'Allegato B/1 tiene conto della possibilità di presentare un'unica istanza cumulativa, alla quale dovrà essere allegata, oltre alla predetta documentazione, anche l'elenco dei veicoli e dei relativi comodatari, una attestazione di versamento di € 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e l'attestazione di versamento sul c.c.p. 9001 dei diritti di motorizzazione (€ 9,00 x n veicoli).
Trattandosi di veicoli aziendali, nel caso in cui gli stessi siano in disponibilità del comodante a titolo di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio non occorre, per l'annotazione, il preventivo assenso del locatore o del venditore.
Viceversa, nel caso in cui i veicoli in parola siano in disponibilità del comodante non in proprietà ma a titolo di locazione senza conducente, ed al fine di corrispondere a particolari esigenze di tutela manifestate dalle imprese di settore, ricorre la necessità del preventivo assenso scritto del locatore.
A fronte dell'istanza viene rilasciata una attestazione di avvenuta annotazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli delle informazioni contenute nella predetta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Al riguardo, si sottolinea che, ai fini della regolarità della circolazione, non è prescritto che la predetta attestazione debba essere tenuta a bordo del veicolo aziendale:
- pertanto, la sua mancanza non costituisce violazione suscettibile di sanzionamento in sede di controllo su strada da parte dei competenti organi di polizia.
La medesima procedura si applica anche in caso di variazione delle annotazioni relative al medesimo comodatario, ivi compresa l'ipotesi di proroga del comodato, e nel caso in cui il veicolo torni nella piena disponibilità del comodante prima della scadenza del comodato (Allegato B/2).
Se il comodatario è individuato già in sede di immatricolazione o di trasferimento della proprietà del veicolo a nome del comodante, l'annotazione in Archivio del comodato non è soggetto al pagamento delle predette tariffe in quanto debbono intendersi assorbite nella tariffa applicata alla immatricolazione o al trasferimento della proprietà. Anche in tal caso, le informazioni relative al comodato formano oggetto esclusivamente di aggiornamento della banca dati e non vengono annotate sulla carta di circolazione.
Pertanto, unitamente a quest'ultima viene rilasciata l'attestazione di avvenuta annotazione di cui si è già detto.
Aggiornamento dei dati tecnici del veicolo
Laddove ricorra la necessità di un aggiornamento dei dati tecnici del veicolo, si dovrà procedere, come da disposizioni vigenti, al rilascio del duplicato della carta di circolazione, su istanza del comodante.
Decorrenza
L'annotazione del comodato in Archivio, secondo le modalità descritte nel presente paragrafo, saranno concretamente operative dal 3 novembre 2014, termine a partire dal quale saranno annotati gli utilizzi di veicoli aziendali disposti a decorrere dalla medesima data.
E.2) Custodia giudiziale (art. 247-bis, comma 2, let. a)
Anche in presenza di provvedimenti di affidamento di veicoli in custodia giudiziale, per periodi di tempo superiori a 30 giorni, ricorre la necessità, su richiesta dell'affidatario, dell'emissione di un tagliando di aggiornamento ovvero, a seconda dei casi, di un duplicato della carta di circolazione Tuttavia, tenuto conto che la finalità perseguita dalla disciplina contenuta nell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e, conseguentemente, nell'art. 247-bis in commento è quella di assicurare certezza nella individuazione dei responsabili della circolazione, è da ritenere che, nel caso di specie, l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione ricorra unicamente nei casi di custodia giudiziale con facoltà d'uso del veicolo.
All'istanza l'avente titolo (persona fisica o ente affidatario) deve allegare:
- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000) attestante la propria qualità di affidatario e gli estremi del provvedimento, con il quale è stata disposta la custodia giudiziale del veicolo;
- l'attestazione di versamento di € 16,00 (nel caso di richiesta di tagliando di aggiornamento) ovvero di € 32,00 (nel caso di richiesta di duplicato della carta di circolazione) sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo dovuta per l'istanza) e di € 9,00 sul c.c.p. n. 9001 (diritti di motorizzazione), salvo espresse esenzioni previste dalle norme vigenti.
Uso del veicolo da parte dell'affidatario
Considerate le peculiarità dell'istituto della custodia giudiziale, va preliminarmente evidenziato che, in assenza di espressa autorizzazione da parte della competente autorità giudiziaria, l'affidatario non può richiedere che il veicolo venga adibito ad un uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione né può richiedere il rilascio del duplicato della carta stessa per aggiornamento dei dati tecnici del veicolo.
Ciò premesso, e richiamando quanto già precisato con riguardo all'ipotesi del comodato, si prende qui in considerazione il solo caso di veicolo di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolato in uso proprio e utilizzato dall'affidatario per il medesimo uso.
Anche in tal caso è emesso un tagliando di aggiornamento sul quale è annotato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dell'affidatario, ovvero la denominazione e la sede (principale o secondaria) dell'ente affidatario e gli estremi del provvedimento di affidamento, nonchè la dicitura: "Custodia giudiziale - Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s".
Se interviene la necessità di un aggiornamento dei dati tecnici del veicolo, si dovrà provvedere al rilascio del duplicato della carta di circolazione, alla quale deve essere allegata anche fotocopia del provvedimento di autorizzazione, emesso dalla competente autorità giudiziaria, ad effettuare le modifiche tecniche per le quali viene chiesto l'aggiornamento.
Nelle righe descrittive del duplicato saranno trascritte le annotazioni già effettuate sul tagliando di aggiornamento.
Variazione delle annotazioni relative al medesimo affidatario
Quando si debba annotare una variazione dei dati relativi al medesimo affidatario, si provvederà a rilasciare un nuovo tagliando di aggiornamento.
A tal fine, l'affidatario è tenuto a presentare istanza allegando:
- la propria dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, d.P.R. n. 445/2000) attestante la variazione del dato oggetto di aggiornamento o, se del caso, fotocopia del provvedimento emesso dalla competente autorità giudiziaria;
- l'attestazione di versamento di € 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo dovuta per l'istanza) e di € 9,00 sul c.c.p. n. 9001 (diritti di motorizzazione) salvo espresse esenzioni previste dalle norme vigenti.
Non essendo espressamente prescritto dalla norma regolamentare in esame, non ricorre la necessità di annotare, sul tagliando di aggiornamento, l'eventuale scadenza della custodia giudiziale.
Cancellazione dell'annotazione della custodia giudiziale
Se il veicolo rientra nella piena disponibilità dell'intestatario, in conseguenza di provvedimento della competente autorità giudiziaria, l'intestatario stesso può ottenere la cancellazione dell'annotazione della custodia giudiziale ed il pieno ripristino dello status quo ante mediante richiesta di duplicato della propria carta di circolazione.
A tal fine, l'intestatario allega all'istanza fotocopia del provvedimento adottato dal giudice competente.
Nuova annotazione di custodia giudiziale
In caso di affidamento del medesimo veicolo ad un diverso custode giudiziale, si potrà procedere alla emissione di un nuovo tagliando di aggiornamento recante le annotazioni già evidenziate.
Decorrenza
Le procedure di annotazione della custodia giudiziale, così come descritte nel presente paragrafo, saranno concretamente operative a decorrere dal 3 novembre 2014, termine a partire dal quale potranno essere annotati anche gli affidamenti disposti anteriormente e per i quali, in base alle disposizioni previgenti, non si è potuto dar luogo all'aggiornamento della carta di circolazione consentendo, in tal modo, il concreto utilizzo dei veicoli da parte degli affidatari.
E.3) Locazione senza conducente (art. 247-bis, comma 2, let. b)
In caso di locazione di veicoli senza conducente, per periodi superiori a 30 giorni, la disposizione regolamentare impone un obbligo di comunicazione finalizzato al solo aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli, senza necessità di emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione.
Viene infatti rilasciata, in tempo reale, unicamente una ricevuta attestante l'assolvimento di detto obbligo e contenente l'indicazione:
- del nominativo del locatore;
- delle generalità del locatario e della sua residenza (anche estera), se si tratta di persona fisica;
- della denominazione e della sede principale o secondaria (in Italia o all'estero) del locatario, se si tratta di persona giuridica;
- della scadenza del contratto di locazione.
Al riguardo, si sottolinea che, ai fini della regolarità della circolazione, non è prescritto che la predetta ricevuta debba essere tenuta a bordo del veicolo locato senza conducente: pertanto, la sua mancanza non costituisce violazione suscettibile di sanzionamento in sede di controlli su strada da parte dei competenti organi di polizia.
Per agevolare gli adempimenti richiesti, la comunicazione è effettuata dal locatore mediante apposito modulo, il cui prototipo è allegato alla presente circolare (Allegato 1/A), alla quale deve essere allegata l'attestazione di versamento unicamente di € 9,00 sul c.c.p. 9001 per diritti di motorizzazione.
La medesima comunicazione è effettuata anche in caso di variazione delle annotazioni relative al medesimo locatario, ivi compresa l'ipotesi di proroga della locazione per un periodo superiore a 30 giorni e nel caso in cui il locatario restituisca anticipatamente il veicolo, utilizzando il prototipo esemplificato nell'Allegato 1/C, utilizzabile anche per comunicazioni comulative.
Decorso il termine contrattuale, senza che vengano comunicati i dati relativi ad un nuovo locatario, il veicolo deve intendersi tornato nella piena disponibilità del locatore e, pertanto, le annotazioni presenti in Archivio perdono ogni validità al fine della individuazione del responsabile della circolazione del veicolo.
In sede di prima immatricolazione del veicolo a nome dell'impresa di locazione, se quest'ultima comunica contestualmente il nome del locatario, la comunicazione stessa non è soggetta al pagamento dei predetti diritti di motorizzazione in quanto debbono intendersi assorbiti nella tariffa applicata alla immatricolazione. Anche in tal caso, le informazioni relative alla locazione senza conducente formano oggetto esclusivamente di aggiornamento della banca dati e non vengono annotate sulla carta di circolazione. Pertanto, unitamente a quest'ultima viene rilasciata la ricevuta di cui si è già detto.
Si chiarisce inoltre che:
a) il locatore ha facoltà di presentare un'unica comunicazione cumulativa (Allegato 1/B) contenente i dati relativi alle locazioni senza conducente stipulate nell'arco temporale di 30 giorni (il termine decorre dalla data di stipulazione del contratto di locazione senza conducente, ovvero dalla data di immatricolazione del veicolo se successiva alla stipulazione del contratto di locazione senza conducente);
b) alla comunicazione deve essere allegata la delega scritta di ciascun locatario (Allegati A/1 o A/2), ferma restando la facoltà del locatore di far sottoscrivere un'unica delega cumulativa riguardante le locazioni senza conducente stipulate dal medesimo locatario nell'arco temporale di 30 giorni
c) alla comunicazione può essere allegato un unico versamento cumulativo per i diritti di motorizzazione dovuti (€ 9,00 x n veicoli locati).
Quanto si qui descritto trova applicazione anche nel caso di sublocazione del veicolo senza conducente.
Aggiornamento dei dati tecnici del veicolo
Laddove ricorra la necessità di un aggiornamento dei dati tecnici del veicolo, si dovrà procedere, come da disposizioni vigenti, al rilascio del duplicato della carta di circolazione, su istanza del locatore.
Decorrenza
Le descritte procedure saranno concretamente operative dal 3 novembre 2014, termine a partire dal quale dovranno essere comunicate unicamente le locazioni senza conducente, di durata superiore ai 30 giorni, contratte a decorrere dalla predetta data.
E.4) Locazione senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia Locale (art. 247-bis, comma 2, let. c)
La nuova norma regolamentare consente, inoltre, la possibilità per i Corpi di Polizia locale di utilizzare veicoli in locazione senza conducente, da destinare esclusivamente ai servizi di polizia stradale, avvalendosi della speciale targa "Polizia Locale" di cui all'art. 246, comma 2, del d.P.R. n. 495/1992. L'unica condizione prescritta è che la locazione abbia durata superiore ai 30 giorni.
Sotto l'aspetto procedurale, si dovrà provvedere:
- alla prima immatricolazione del veicolo, quando non risulti ancora immatricolato né a nome del locatore né a nome di altri soggetti, assegnando direttamente la speciale targa "Polizia Locale";
- alla reimmatricolazione del veicolo, quando risulti già immatricolato a nome del locatore o di altro soggetto; in quest'ultimo caso, potrà essere gestito nell'ambito del medesimo procedimento sia il trasferimento della proprietà del veicolo in capo al locatore sia l'assegnazione della speciale targa "Polizia Locale".
In entrambi i casi, viene rilasciata una carta di circolazione intestata a nome del locatore e contenente l'annotazione:
- del Corpo o del Servizio di Polizia locale locatario e della relativa sede;
- della data di scadenza del contratto di locazione;
- della dicitura: "Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s". Veicolo in locazione senza conducente adibito esclusivamente a servizi di polizia stradale - Può utilizzare i dispositivi supplementari di cui all'art. 177 c.d.s", da apporre nelle righe descrittive.
In entrambi i casi, inoltre, si può provvedere, indifferentemente, su l'istanza del locatore o del Corpo di Polizia Locale locatario alla quale deve essere allegata:
- la prescritta documentazione tecnica del veicolo (in caso di prima immatricolazione);
- l'originale della carta di circolazione e le relative targhe (in caso di reimmatricolazione);
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000) con la quale il locatore attesta la stipula del contratto di locazione, in favore del Corpo di Polizia Locale che dovrà essere annotato sulla carta di circolazione;
- l'attestazione di versamento di € 32,00 sul c.c.p. n. 4028 per imposte di bollo e di € 9,00 sul c.c.p. 9001 per diritti di motorizzazione;
- l'attestazione di versamento sul c.c.p. n. 121012 del vigente corrispettivo per l'acquisto delle speciali targhe "Polizia Locale".
Si evidenzia infine che, con la reimmatricolazione del veicolo con la speciale targa "Polizia Locale", cessa la targa nazionale già abbinata al veicolo e, pertanto, non potrà essere riassegnata al locatore a scadenza del contratto di locazione stipulato con il Corpo di Polizia Locale.
Proroga del periodo di locazione
Nel caso in cui, a scadenza del contratto, le parti pattuiscano un nuovo periodo di locazione, il Corpo di Polizia Locale locatario è tenuto a richiedere il rilascio di un tagliando di aggiornamento della carta di circolazione, recante la nuova scadenza.
All'istanza è allegata:
- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000) con la quale il locatario attesta la nuova scadenza del contratto;
- l'attestazione di versamento di € 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo dovuta per l'istanza) e di € 9,00 sul c.c.p. n. 9001 (diritti di motorizzazione).
Rientro del veicolo nella disponibilità del locatore
A scadenza del contratto di locazione, senza che venga pattuita una proroga della locazione in favore del medesimo Corpo di Polizia Locale, il veicolo torna nella piena disponibilità del locatore che può locarlo ad altro soggetto solo previa reimmatricolazione a proprio nome con ordinaria targa nazionale.
Locazione del veicolo ad altro Corpo di Polizia Locale
Poiché la speciale targa "Polizia Locale" non ha carattere personale, ai fini della locazione del veicolo ad altro Corpo di Polizia Locale è sufficiente l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, per l'annotazione della denominazione e della sede del nuovo locatario e della scadenza del relativo contratto.
Per quanto concerne l'istanza e le documentazioni a corredo, nonché le modalità di compilazione del duplicato, vale quanto già illustrato in tema di rilascio della carta di circolazione; tuttavia, in tal caso, è evidente che non dovrà essere corrisposto il prezzo di acquisto delle targhe.
Trasferimento della proprietà del veicolo
Nel caso di acquisto del veicolo da parte dello stesso Corpo di Polizia Locale locatario, il trasferimento di proprietà è gestito mediante l'ordinaria emissione di un tagliando di aggiornamento della carta di circolazione.
Tuttavia, laddove il Corpo di Polizia Locale acquirente abbia interesse alla cancellazione delle annotazioni presenti sulla carta di circolazione, riferite al precedente contratto di locazione, ha facoltà di richiedere il rilascio del duplicato della carta stessa.
Parimenti si procederà all'emissione di un duplicato della carta di circolazione nel caso in cui il trasferimento di proprietà avvenga a nome di altro Corpo di Polizia Locale. Viceversa, se il trasferimento di proprietà avviene in favore di un soggetto che non abbia titolo all'utilizzo delle speciali targhe "Polizia Locale", l'acquirente dovrà richiedere la reimmatricolazione del veicolo con ordinaria targa nazionale (sul punto, v. quanto già chiarito al paragrafo F) della circolare prot. n. 7327/23.40.01 del 25 gennaio 2008.
Aggiornamento dei dati tecnici del veicolo
Laddove ricorra la necessità di un aggiornamento dei dati tecnici del veicolo in locazione senza conducente, si dovrà anche in tal caso provvedere al rilascio del duplicato della carta di circolazione, su istanza del Corpo di Polizia Locale locatario alla quale deve essere allegata una espressa autorizzazione del locatore.
Decorrenza
Le descritte procedure saranno concretamente operative dal 3 novembre 2014, termine a partire dal quale si potrà dare corso alla assegnazione delle speciali targhe "Polizia Locale" anche nei casi in cui il veicolo sia locato senza conducente per periodi superiori ai 30 giorni.
E.5) Intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire (art. 247-bis, comma 2, let. d)
In forza della vigente legislazione civilistica in materia, appare anzitutto opportuno rammentare, in via generale, che sono ritenuti incapaci di agire, in modo assoluto, i minori degli anni 18 e gli interdetti, giudiziali (qualora l'interdizione sia disposta con sentenza del giudice) e legali (quando ciò sia stabilito dal giudice penale quale pena accessoria a seguito della condanna per taluni reati).
L'incapacità assoluta di agire determina la necessità che gli atti che incidono sulla sfera giuridica dell'incapace siano compiuti da un altro soggetto, munito di poteri di rappresentanza, che coincide, a seconda dei casi, con il genitore o con il tutore nominato dal giudice tutelare.
Conseguentemente, l'art. 247-bis, comma 2, let. d) del d.P.R. n. 495/1992, prevede che sulla carta di circolazione di veicoli intestati a nome di soggetti incapaci siano annotate anche le generalità del genitore o del tutore.
Ciò premesso, si illustrano di seguito le necessarie istruzioni applicative.
Veicoli intestati a nome di minori o di interdetti
In caso di immatricolazione di un veicolo in uso proprio a nome di un minore o di un interdetto, la carta di circolazione è rilasciata su istanza del genitore ovvero del tutore, a nome del minore e con annotazione, nelle righe descrittive, della dicitura: "Veicolo intestato a nome di soggetto sottoposto a tutela, in disponibilità di ...... " seguita dall'indicazione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita e della residenza del genitore o del tutore, in quanto soggetto responsabile della circolazione del veicolo stesso, nonché dagli estremi del provvedimento adottato dal giudice tutelare e dalla dicitura "Annotazione effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s.".
In caso di trasferimento della proprietà di un veicolo in capo ad un minore o ad un interdetto, è rilasciato un tagliando di aggiornamento della carta di circolazione recante, oltre alle generalità del minore e della sua residenza, le annotazioni su elencate. In tutte le ipotesi considerate, l'istanza deve essere corredata:
- dalla documentazione tecnica del veicolo (se prescritta);
- dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, d.P.R. n. 445/2000), con la quale il richiedente attesta la propria qualità di genitore o di tutore dell'intestatario del veicolo nonché gli estremi del provvedimento del giudice tutelare;
- dall'attestazione di versamento di € 32,00 (in caso di immatricolazione) o di € 16,00 (in caso di emissione del tagliando di aggiornamento) sul c.c.p. n. 4028 per imposte di bollo e di € 9,00 sul c.c.p. 9001 per diritti di motorizzazione nonché, quando ricorre, del versamento sul c.c.p. n. 121012 del vigente corrispettivo per l'acquisto delle targhe.
Qualunque modifica dei dati relativi al soggetto legittimato ad agire in nome e per conto dell'incapace è gestita mediante emissione di tagliando di aggiornamento della carta di circolazione.
Al compimento della maggiore età, ovvero in caso di cessazione dello status di interdizione, al fine della cancellazione delle annotazioni relative al genitore od al tutore l'intestatario può richiedere il rilascio di un duplicato della carta di circolazione.
Il compimento della maggiore età è comprovato mediante esibizione di valido documento di identità o di riconoscimento, mentre la cessazione dello status di interdizione è comprovato a mezzo di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, d.P.R. n. 446/2000).
Trasferimento della proprietà del veicolo
Nell'ipotesi trasferimento della proprietà di un veicolo intestato ad soggetto incapace di agire, l'operazione deve essere gestita mediante emissione del duplicato della carta di circolazione, al fine della cancellazione delle annotazioni relative alla tutela.
Aggiornamento dei dati tecnici del veicolo
Quando si renda necessario l'aggiornamento dei dati tecnici del veicolo intestato al minore o all'interdetto, la richiesta di rilascio del duplicato della carta di circolazione è effettuata dal genitore o dal tutore.
Decorrenza
Le descritte procedure saranno concretamente operative dal 3 novembre 2014.
E.6) Altre fattispecie (art. 247-bis, comma 2, let. e)
La norma regolamentare in esame prevede, infine, una norma di chiusura "in bianco", contemplando l'ipotesi di aggiornamento della carta di circolazione in tutti i casi in cui, al di fuori delle fattispecie espressamente individuate, contratti od atti unilaterali conformi alle norme dell'ordinamento civilistico determinino comunque la disponibilità di un veicolo, per periodi superiori ai 30 giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario.
Al riguardo, in questa prima fase di applicazione della nuova disciplina, si ritiene di poter fornire istruzioni operative applicabili alle fattispecie che di seguito si illustrano, evidenziando che sarà compito di questa sede, anche su segnalazione delle Direzioni Generali Territoriali in indirizzo, provvedere a disciplinare eventuali ulteriori ipotesi meritevoli di tutela.
E.6.1) Utilizzo di veicolo intestato al de cuius
Alla fattispecie residuale in esame va anzitutto ricondotto il caso di veicolo intestato a nome di persona deceduta che, nelle more dell'acquisizione della titolarità del bene in capo agli eredi, venga da uno di questi utilizzato per un periodo superiore a 30 giorni. Anche in tal caso, si procede al rilascio di un tagliando di aggiornamento nel quale è annotato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dell'erede che utilizza il veicolo ed è apposta la dicitura: "Intestazione temporanea a nome dell'erede effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s".
Alla domanda di rilascio del tagliando di aggiornamento deve essere allegata:
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000) con la quale l'utilizzatore dichiara la propria qualità di erede dell'intestatario deceduto, con indicazione del luogo e della data del decesso, e la circostanza che la relativa procedura di successione non è si è ancora conclusa; alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di identità o di riconoscimento dell'utilizzatore stesso;
- l'attestazione di versamento di € 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo dovuta per l'istanza) e di € 9,00 sul c.c.p. n. 9001 (diritti di motorizzazione).
Nell'ipotesi considerata, poiché l'erede non ha ancora acquistato la titolarità del veicolo e pertanto non può disporne, è da escludere la possibilità che possa richiedere un aggiornamento dei dati tecnici del veicolo stesso.
Decorrenza
Le descritte procedure saranno concretamente operative dal 3 novembre 2014, termine a partire dal quale potranno essere annotati, nelle more dell'acquisizione della titolarità del bene, i dati relativi agli eredi di intestatari deceduti a decorrere dalla predetta data.
E.6.2) Utilizzo di veicoli con contratto "Rent to buy''
Il cd. "rent to buy" costituisce una prassi contrattuale, che si sta diffondendo non solo nel settore immobiliare ma anche in quello automobilistico, caratterizzata dalla possibilità, da parte del potenziale acquirente, di acquisire immediatamente la disponibilità del bene, dietro corrispettivo di un canone periodico, e dalla possibilità di acquistarne la proprietà, a scadenza del termine prefissato, pagando una somma a saldo del prezzo che, in tutto o in parte, tiene conto di quanto già anticipato mediante il versamento dei canoni.
Il cd. "rent to buy" è quindi una operazione complessa che, per quanto attiene ai veicoli, presenta analogie con forme contrattuali diverse, quali la locazione senza conducente, il leasing e la vendita con patto di riservato dominio.
Dette analogie, tuttavia, non sembrano in sé sufficienti, anche in ragione dell'assenza di una espressa previsione legislativa in materia, per poter applicare al "rent to buy" la disciplina prevista dagli artt. 84, 91 e 93 c.d.s. Si ritiene, pertanto, che il fenomeno debba al momento essere ricondotto nell'ambito di applicazione dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s., e segnatamente nell'ambito della lettera e) del comma 2 dell'art. 247-bis in esame. Infatti, il potenziale acquirente acquisisce la disponibilità del veicolo intestato al dante causa, del quale è legittimato all'utilizzo per tutta la durata contrattuale e sino all'esercizio della facoltà acquisto, ovvero all'adempimento dell'obbligo di acquisto se le parti hanno disposto in tal senso.
Pertanto, nel caso di specie, si provvederà all'aggiornamento della carta di circolazione secondo le modalità che di seguito si illustrano, evidenziando preliminarmente che:
- l'utilizzazione del veicolo con la formula "rent to buy" può essere concesso sia in favore di persone fisiche sia in favore di persone giuridiche;
- il soggetto titolato, in qualità di intestatario della carta di circolazione (v. paragrafo B), a concedere a terzi l'utilizzo del proprio veicolo con lo strumento del "rent to buy" può essere esclusivamente il proprietario od il "trustee".
Ciò premesso, e richiamando le considerazioni già svolte al paragrafo E.1), si ritiene al momento di poter prendere in considerazione unicamente l'ipotesi di veicolo immatricolato in uso proprio e utilizzato dal potenziale acquirente per il medesimo uso.
In tal caso, l'aggiornamento della carta di circolazione è effettuato mediante rilascio di un tagliando di aggiornamento nel quale è annotato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dell'utilizzatore (ovvero la sede principale o secondaria, se si tratta di persona giuridica), nonchè la scadenza del contratto e la dicitura: "Rent to buy - Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s.".
Alla domanda di rilascio del tagliando di aggiornamento l'utilizzatore deve allegare:
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000) con la quale il proprietario (od il "trustee") attesta di aver posto il veicolo nella disponibilità dell'utilizzatore a titolo di "rent to buy", con specificazione della relativa durata, alla quale deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di identità o di riconoscimento del proprietario stesso;
- l'attestazione di versamento di € 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo dovuta per l'istanza) e di € 9,00 sul c.c.p. n. 9001 (diritti di motorizzazione).
Variazione delle annotazioni relative al medesimo utilizzatore
Quando si debba annotare una variazione dei dati relativi al medesimo utilizzatore, ivi compresa l'eventuale ipotesi di proroga della scadenza del "rent to buy", si provvederà a rilasciare un nuovo tagliando di aggiornamento.
A tal fine, l'utilizzatore è tenuto a presentare istanza allegando:
- la propria dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, d.P.R. n. 445/2000) attestante la variazione del dato oggetto di aggiornamento; ovvero, a seconda dei casi, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000) con la quale il proprietario (od il "trustee") attesta la nuova scadenza del "rent to buy", alla quale deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di identità o di riconoscimento del proprietario stesso;
- l'attestazione di versamento di € 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo dovuta per l'istanza) e di € 9,00 sul c.c.p. n. 9001 (diritti di motorizzazione).
Cancellazione delle annotazioni relative al "Rent to buy"
Se il veicolo rientra nella piena disponibilità dell'intestatario (ad esempio, a seguito di recesso o di risoluzione del contratto, o quando l'utilizzatore non eserciti la facoltà di acquisto a scadenza del contratto), l'intestatario può ottenere la cancellazione dell'annotazione del "Rent to buy" ed il pieno ripristino dello status quo ante mediante richiesta di duplicato della propria carta di circolazione.
A tal fine, l'intestatario allega all'istanza una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000) attestante la predetta circostanza.
Nuova annotazione di "Rent to buy"
Qualora l'intestatario, rientrato nella piena disponibilità del veicolo, conceda ad altro soggetto l'utilizzo del veicolo sulla base di un nuovo contratto di "rent to buy", il nuovo utilizzatore è tenuto a richiedere l'emissione, a seconda dei casi, del tagliando di aggiornamento o del duplicato della carta di circolazione secondo le istruzioni già illustrate.
Decorrenza
Le descritte procedure saranno concretamente operative dal 3 novembre 2014, termine a partire dal quale potranno essere annotati i contratti insorti a decorrere dalla predetta data.
F) Furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della carta di circolazione
In tutti i casi descritti nella presente circolare, se interviene il furto, lo smarrimento, la distruzione o il deterioramento della carta di circolazione si procede, come di regola, alla emissione del duplicato della carta di circolazione, con l'avvertenza che tutte le annotazioni contenute nei tagliandi di aggiornamento vanno trasfuse nelle righe descrittive del nuovo documento.
In tal caso, il duplicato può essere richiesto esclusivamente dall'intestatario, salvo delega ad altro soggetto (compreso l'utilizzatore temporaneo) secondo le regole generali di accesso agli sportelli degli UMC.
G) Veicoli facenti parte del patrimonio di un "trust"
Con la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, avvenuta con legge 16 ottobre 1989, n. 364, è stata riconosciuta rilevanza giuridica nell'ambito del nostro ordinamento all'istituto di origine anglosassone denominato "trust'', il quale si sostanzia in un rapporto giuridico scaturente da un contratto o da un testamento con il quale un soggetto (costituente o disponente - cd. "settlor") trasferisce ad un altro soggetto (cd. "trustee") beni e diritti con l'obbligo di amministrarli nell'interesse del disponente stesso o di un terzo (beneficiario), ovvero per il perseguimento di uno scopo determinato.
Pertanto, la proprietà dei beni o dei diritti spetta al "trustee", ma gli stessi vanno a costituire una massa patrimoniale separata dal patrimonio di quest'ultimo; e ciò proprio in ragione della sussistenza dell'obbligo, in capo al "trustee", di amministrarli nell'interesse del beneficiario o per lo scopo prefissato dal disponente. Cosicché, in caso di violazione di detti obblighi, al disponente è riconosciuta la possibilità di rivendicare i beni del "trust".
Pur essendo stato riconosciuto l'istituto in esame, per effetto della richiamata ratifica, il "trust" non trova attualmente espressa ed autonoma disciplina nell'ambito dell'ordinamento italiano; pertanto, vige il principio, statuito dalla stessa Convenzione dell'Aja, secondo cui il "trust" è regolato dalla legge (straniera) scelta dal disponente.
Inoltre, ai fini che qui interessano, va rilevato che:
- il "trust" può avere un termine;
- la nomina del "trustee" è revocabile;
- al "trustee" è riconosciuto il diritto di dimettersi ed il diritto di delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione dei suoi obblighi o l'esercizio dei suoi poteri;
- il "trustee" può essere sia una fisica sia una persona giuridica.
Immatricolazione e trasferimento della proprietà di veicoli a nome di "trustee"
Conformemente a quanto illustrato in precedenza, deve quindi ammettersi la possibilità che il "trustee" richieda l'immatricolazione o il trasferimento della proprietà a proprio nome di veicoli facenti parte del patrimonio del "trust".
Pertanto, le generalità del "trustee" vanno annotate sul documento di circolazione nel campo riservato al proprietario e, nelle righe descrittive, va annotata la dicitura: "Trusf” con l'indicazione dell'eventuale termine di scadenza. Conseguentemente, le operazioni di immatricolazione e di trasferimento della proprietà da espletare a nome di "trustee" non possono essere gestite, allo stato attuale delle disposizioni in materia, con procedura "STA cooperante".
Il "trustee" allega alla propria istanza la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000) attestante la propria qualità nonché l'eventuale data di scadenza del "trust".
Utilizzo di veicoli intestati a nome di "trustee"
In assenza di una legislazione interna in materia, non sembrano rinvenirsi impedimenti acchè il veicolo intestato a nome del "trustee" venga concretamente utilizzato da altro soggetto, con conseguente applicazione, a seconda dei casi dell'art. 247-bis in esame, ovvero del regime generale previsto dagli artt. 91 e 93 c.d.s.
Tenuto conto delle peculiarità del "trust", e per le finalità che qui interessano, è da ritenere anzitutto che il "trustee" possa concedere la disponibilità del veicolo:
- al soggetto al quale abbia delegato, in tutto o in parte, l'esecuzione dei suoi obblighi o l'esercizio dei suoi poteri;
- ad un comodatario;
- al locatario, se il "trustee" esercita attività di locazione senza conducente.
Laddove al "trustee" sia riconosciuto il potere di disporre della proprietà del veicolo, in linea di principio deve altresì ammettersi la possibilità che l'utilizzo del veicolo stesso possa essere concesso a terzi sulla base:
- di un contratto di leasing, se il "trustee" esercita tale tipo di attività;
- i un contratto di vendita con patto di riservato dominio;
- di un'operazione di "rent to buy".
Infine, e sempre in linea di principio, deve anche ammettersi la possibilità che il "trustee" possa concedere a terzi l'utilizzo del veicolo, sempre che ciò non sia in contrasto con le finalità del "trust".
Conseguentemente, ai fini della compilazione della carta di circolazione:
- nel caso di usufrutto, di leasing e di vendita con patto di riservato dominio, si applicheranno le regole generali stabilite dagli artt. 91 e 93 c.d.s.;
- in caso di comodato, di locazione senza conducente e di "rent to buy" si applicheranno, rispettivamente, le istruzioni già illustrate ai paragrafi E.1), E.3) ed E.6.2).
Infine, nel caso in cui il trustee abbia delegato, in tutto o in parte, l'esecuzione dei suoi obblighi o l'esercizio dei suoi poteri ad un terzo, e ciò comporti la temporanea disponibilità da parte di quest'ultimo di un veicolo già intestato al "trustee", si ritengono applicabili le stesse istruzioni applicative già illustrate per il comodato (v.par.E.1), evidenziando che sul tagliando di aggiornamento della carta di circolazione ovvero, a seconda dei casi, nelle righe descrittive del duplicato della carta di circolazione verrà apposta la seguente dicitura: "Trust - Delega affidata a ...... (nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del delegato) - Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s.".
Nomina di nuovo "trustee"
In caso di dimissioni o di revoca del "trustee" intestatario della carta di circolazione, e di conseguente nomina di un nuovo "trustee", l'intestazione del veicolo in capo a quest'ultimo dovrà essere gestita mediante le procedure in uso di aggiornamento della carta di circolazione per trasferimento di proprietà.
Cessazione del "trust"
Nell'ipotesi di cessazione del "trust", il veicolo sarà acquisito al patrimonio di un terzo beneficiario ovvero potrà rientrare nella disponibilità del disponente.
In entrambi i casi, l'operazione dovrà essere gestita, mediante le procedure in uso di aggiornamento della carta di circolazione per trasferimento di proprietà.
Decorrenza
Le procedure descritte nel presente paragrafo saranno concretamente operative a decorrere dal 3 novembre 2014.
H) Variazione della sede di imprese che svolgono attività di locazione senza conducente.
Al di fuori dell'ambito di applicabilità dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e dell'art. 247-bis del d.P.R. n. 495/2000, l'implementazione delle procedure informatiche, realizzata per dare concreta applicazione alle predette norme, consente ora di gestire più agevolmente anche taluni casi di trasferimento della sede di imprese che esercitano attività di locazione di veicoli senza conducente.
In tal caso, si rende infatti possibile emettere un tagliando di aggiornamento nel quale, se ricorre l'ipotesi, è possibile annotare contestualmente anche l'eventuale variazione della denominazione dell'impresa (v. paragrafo C), con conseguente corresponsione di un'unica tariffa.
Pertanto, potrà essere presentata un'unica istanza cumulativa per tutto il parco veicolare interessato, con corresponsione di € 16,00, da versare sul c.c.p. n. 4028 a titolo di imposta di bollo, e di un importo pari a € 9,00 x n veicoli, da versare sul c.c.p. 9001, comprensivo dei diritti di motorizzazione dovuti sia per l'annotazione della variazione della sede sia per l'eventuale e contestuale annotazione della variazione della denominazione o della ragione sociale.
Le relative procedura saranno applicabili a decorrere dal 3 novembre 2014.
I) Competenze degli Studi di consulenza automobilistica
Nell'intento di assicurare la massima semplificazione delle procedure predisposte in attuazione dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e delle relative norme regolamentari contenute nell'esaminato art. 247-bis, si dispone che agli Studi di consulenza automobilistica (legge n. 264/1991 e ss. modifiche ed integrazioni) che ne facciano domanda sia affidato il rilascio, secondo le istruzioni operative contenute nella presente circolare:
- del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione conseguente alla variazione della denominazione o della ragione sociale di enti e persone giuridiche intestatarie;
- del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione conseguente alla variazione delle generalità della persona fisica intestataria;
- del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione contenente annotazioni relative al comodato;
- dell'attestazione di avvenuta annotazione del comodato di veicoli aziendali;
- del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione contenente annotazioni relative alla custodia giudiziale;
- della ricevuta attestante l'annotazione della locazione senza conducente;
- del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione contenente annotazioni relative alla tutela dell'intestatario minorenne o interdetto;
- del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione contenente annotazioni relative al "rent to buy" e all'utilizzo da parte degli eredi del veicolo intestato al "de cuius".
- del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione conseguente alla variazione della sede delle imprese di locazione senza conducente, anche contestualmente alla annotazione della variazione della denominazione o della ragione sociale.
I.1) Richiesta di abilitazione
Ai fini dell'abilitazione all'uso delle procedure di rilascio dei tagliandi e della ricevuta predetti, lo Studio di consulenza interessato presenta apposita istanza (Allegato 2/A) presso l'UMC del luogo ove è ubicata la propria sede.
Ricevuta l'istanza, l'UMC verifica che lo Studio di consulenza:
• sia regolarmente autorizzato, dalla competente Provincia, all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (legge n. 264/1991);
• sia abilitato alla procedura "Prenotamotorizzazione", con un collegamento privo di concentratori intermedi;
• sia dotato di almeno una stampante idonea alla stampa dei tagliandi e della ricevuta.
Effettuate con esito positivo tali verifiche, l'UMC abilita lo Studio di consulenza utilizzando l'apposita mappa.
Se lo Studio di consulenza interessato è già abilitato quale STA ovvero è già abilitato alle procedure semplificate "Ciclomotori", "Circolazione di prova" o "Duplicato della carta di circolazione", presenta istanza secondo il modello di cui all'Allegato 2/B alla presente circolare; in tal caso, l'UMC non procede alle verifiche predette e provvede direttamente alla abilitazione dello Studio di consulenza.
I.2) Modulistica
Presa in carico
L'UMC, consegna allo Studio di consulenza abilitato il numero di tagliandi richiesto dallo Studio stesso con l'istanza di abilitazione. Dell'avvenuta consegna è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una destinata allo Studio di consulenza, nel quale debbono essere succintamente indicati:
• la data dell'avvenuta consegna;
• la quantità di tagliandi;
• le generalità di chi li ha materialmente ricevuti.
Il verbale è sottoscritto dal funzionario responsabile dell'UMC, unitamente alla persona che ha ricevuto la consegna, e vi appone il timbro dell'Ufficio. Viceversa, per il rilascio della ricevuta attestante l'annotazione della locazione senza conducente non necessita la consegna di alcuna modulistica, poiché la ricevuta stessa andrà stampata su normale carta formato A4.
Contabilizzazione
La presa in carico e l'utilizzo dei tagliandi devono essere annotati in appositi registri cartacei.
I predetti registri debbono essere rilegati e recare pagine numerate; il numero complessivo delle pagine deve essere annotato a cura dell'UMC, apponendo sull'ultimo foglio la seguente dicitura: "Il presente registro dello Studio di consulenza .................... consta di numero .... pagine ed è riferito al periodo ...... ", seguita dalla data, dalla firma del funzionario responsabile e dal timbro dell'Ufficio.
Nei medesimi registri devono essere riportati i seguenti dati:
• la data di presa in consegna;
• le quantità prese in carico;
• la data e la quantità di tagliandi utilizzati ogni giorno;
• l'indicazione della quantità di tagliandi correttamente utilizzati e di quelli scartati per errori di stampa o qualunque altra causa.
La contabilizzazione progressiva dei tagliandi utilizzati e scartati deve essere impostata in senso decrescente, secondo le disposizioni già in uso.
I tagliandi scartati sono distrutti a cura dello Studio di consulenza non prima di un anno dalla data di esaurimento del lotto cui fanno parte.
Resta in ogni caso salva la facoltà, per gli Studi di consulenza che ne abbiano interesse, di procedere alla tenuta informatizzata dei registri di contabilizzazione delle carte di circolazione, secondo le disposizioni già impartite con circolare prot. n. 107746 del 15 dicembre 2009 i cui contenuti, che vengono qui interamente richiamati, debbono ritenersi estesi anche alla contabilizzazione dei tagliandi presi in carico per l'aggiornamento delle carte di circolazione nei casi previsti dall'art. 94, comma 4-bis c.d.s. e dall'art. 247-bis reg. es.
A fini di semplificazione, gli Studi di consulenza già abilitati quali STA possono utilizzare un unico registro (in modalità cartacea o informatizzata) per la contabilizzazione dei tagliandi di aggiornamento delle carte di circolazione.
Custodia
Tutta la modulistica ricevuta in consegna deve essere custodita adottando ogni misura di sicurezza che ciascuno Studio di consulenza riterrà necessaria per assicurare, assumendosene ogni responsabilità, la corretta conservazione.
I.3) Modalità operative generali
Acquisizione delle istanze
Fermi restando i principi generali contenuti nella legge n. 264/1991, lo Studio di consulenza abilitato può acquisire le istanze anche attraverso altro Studio di consulenza non abilitato all'uso della procedura semplificata inerente il rilascio dei tagliandi di aggiornamento delle carte di circolazione ai sensi degli artt. 94, comma 4-bis, c.d.s. e 247-bis reg. es.
In tal caso, sul mod. TT 2119 deve essere apposto sia il timbro dello Studio di consulenza abilitato sia il timbro dello Studio di consulenza che ha svolto l'intermediazione; allo stesso, inoltre, deve essere allegato il mod. TT 2120, sottoscritto dall'utente intestatario della pratica, comprovante l'incarico affidato allo Studio di consulenza che ha svolto l'intermediazione.
Adempimenti connessi al rilascio dei tagliandi di aggiornamento delle carte di circolazione Prima di procedere al rilascio della documentazione richiesta dall'utente, lo Studio di consulenza abilitato è tenuto:
• ad identificare l'istante;
• a verificare l'idoneità, la completezza e la conformità, in base alle vigenti disposizioni, dell'istanza e della documentazione presentata, nonché l'esattezza dei versamenti relativi alle imposte ed ai diritti dovuti per l'operazione richiesta.
Espletate le predette verifiche, lo Studio di consulenza abilitato si collega con il CED di questa Direzione Generale secondo le modalità illustrate nell'apposito Manuale.
Il CED, verificata la congruenza dei dati inseriti con quelli presenti in archivio, aggiorna la base dati dell'Archivio Nazionale Veicoli e consente la stampa immediata del tagliando o della ricevuta richiesta.
Entro le ore 20:00 di ogni giornata lavorativa, lo Studio di consulenza abilitato è tenuto a stampare, utilizzando l'apposita transazione, l'elenco dei documenti emessi nel corso della giornata.
Il medesimo elenco viene inviato, a cura del CED, all'UMC competente per territorio.
Adempimenti successivi
Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo a quello di rilascio del duplicato della carta di circolazione, lo Studio di consulenza abilitato consegna al competente UMC:
• l'elenco dei documenti rilasciati nel corso della giornata precedente;
• le istanze presentate dagli utenti (mod. TT 2119) corredate dalla relativa documentazione, ivi compresa la fotocopia del documento di identità dell'istante e dell'eventuale permesso di soggiorno (entrambi in corso di validità) e le attestazioni di versamento delle imposte di bollo e degli importi dovuti.
L'UMC controlla che l'elenco prodotto dallo Studio di consulenza abilitato corrisponda alla propria copia e, verificata la regolarità delle istanze e della documentazione a corredo, provvede a protocollarle e ad archiviarle.
Il documento si considera regolarmente rilasciato a condizione che:
• l'elenco in cui compare, unitamente all'istanza dell'utente e alla relativa documentazione, sia stato consegnato al competente UMC nel termine previsto;
• sia stato rilasciato nel rispetto delle vigenti norme di legge e regolamentari, nonché delle disposizioni e delle istruzioni applicative diramate da questa Amministrazione.
Irregolarità
In caso di accertate irregolarità, l'UMC cancella dall'archivio elettronico il documento irregolarmente rilasciato e respinge l'istanza dell'utente unitamente alle relative documentazioni.
Entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, lo Studio di consulenza abilitato deve restituire il documento irregolarmente emesso all'UMC che provvede a distruggerlo.
Ai sensi della legge n. 240/1991, il rigetto dell'istanza deve essere formalizzato dall'UMC apponendo sul Mod. TT 2119:
• la motivazione del rigetto, vale a dire i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione;
• la data e la firma leggibile e per esteso dell'incaricato che ha effettuato il controllo.
A seguito del rigetto dell'istanza e della relativa documentazione per accertata irregolarità, le attestazioni di versamento delle tariffe corrisposte (diritti previsti dalla legge n. 870/1986 ed imposte di bollo) non possono essere restituite, ma debbono essere trattenute agli atti dell'UMC ed allegate alla fotocopia del mod. TI2119 sul quale è stato annotato il rigetto stesso.
Ciò in considerazione del fatto che l'operazione, sebbene successivamente annullata, è comunque stata effettuata ed ha prodotto l'emissione, ancorché in modo irregolare, di documenti.
Al riguardo, si rammenta che il provvedimento di rigetto trae fondamento dalla sussistenza di irregolarità insanabili, di natura sia formale sia sostanziale, a seconda che impediscano di comprovare la sussistenza dei presupposti in base ai quali le vigenti norme consentono il rilascio dei documenti in parola ovvero che si concretizzino nella violazione delle norme che disciplinano i criteri in base ai quali i documenti stessi possono essere rilasciati.
Ogni altra ipotesi, che non possa essere ricondotta al concetto di irregolarità formale o sostanziale, deve essere trattata alla stregua di un errore sanabile.
In tal caso l'UMC provvede ad intimare, allo Studio di consulenza abilitato, ad effettuare le necessarie rettifiche od integrazioni entro un termine perentorio non inferiore a 15 giorni.
All'infruttuoso decorso del termine, il documento rilasciato dallo Studio di consulenza abilitato sarà considerato come irregolarmente emesso e, pertanto, l'UMC provvederà all'annullamento d'ufficio.
Sospensione dei collegamenti
Se lo Studio di consulenza abilitato non ottempera, entro il termine prescritto, all'obbligo di restituzione del documento irregolarmente rilasciato, l'UMC sospende cautelativamente l'operatività del collegamento telematico con il CED fino alla effettiva restituzione.
Nell'ipotesi in cui la restituzione non avvenga nei tre giorni lavorativi successivi all'accertata irregolarità, l'UMC:
- segnala l'accaduto alla Provincia, per l'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza (art. 9 della legge n. 264/1991), ed agli organi di polizia per il ritiro del documento irregolarmente rilasciato;
- dispone la sospensione dell'operatività del collegamento per 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data in cui lo Studio avrebbe dovuto ottemperare all'obbligo di restituzione.
In caso di recidiva, il collegamento è sospeso per un periodo pari a 90 giorni naturali e consecutivi.
Al verificarsi, per la terza volta nell'arco di un triennio, delle condizioni di sospensione dell'operatività del collegamento telematico con il Centro elaborazione dati, l'abilitazione al collegamento stesso decade.
In tutte le ipotesi descritte, l'UMC provvede a dare comunicazione scritta allo Studio di consulenza interessato dell'avvenuta sospensione o decadenza dell'abilitazione al collegamento, esplicitandone i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
L'UMC non dà corso alla sospensione del collegamento né provvede ad inoltrare segnalazioni alla Provincia laddove accerti, sulla base di idonea documentazione, che lo Studio di consulenza ha posto in essere ogni utile iniziativa finalizzata alla restituzione dei documenti irregolarmente rilasciati, ovvero accerti la sussistenza di comprovati motivi di forza maggiore.
Controlli
L'UMC che ha provveduto ad abilitare lo Studio di consulenza è tenuto ad accertare il corretto esercizio delle attività di rilascio dei tagliandi di aggiornamento e della ricevuta di cui agli artt. 94, comma 4-bis, c.d.s. e 247-bis reg. es, nonché dell'osservanza di tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme di legge e regolamentari e dalle disposizioni applicative adottate da questa Amministrazione.
Al riguardo, si rinvia alle istruzioni generali già impartite con circolare prot. n. 85582 del 18 settembre 2007, che qui viene richiamata integralmente, i cui contenuti debbono ritenersi estesi anche alle attività di rilascio dei documenti in parola.
In caso di accertate irregolarità, si applicano i periodi di sospensione già illustrati nel precedente paragrafo e ne viene data notizia alla Provincia affinché possa valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 9 della legge n. 264/1991.
La presente circolare viene trasmessa esclusivamente via mail e sarà pubblicata sul sito istituzionale www.mit.gov.it.; gli Uffici in indirizzo sono invitati ad assicurarne la massima diffusione presso l'utenza interessata.
IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Maurizio VITELLI
Allegato A/1 alla circolare del 10/07/2014 prot. n. 15513
Delega dell'avente causa PF al dante causa
All'Ufficio Motorizzazione Civile di ...........................................
li/La sottoscritto/a (1) ................................................................. , nato/a a .....................................................
il ......................................, e residente a (2) ...................................................................................................,
in qualità di (3):
◊ locatario (4) ◊ sublocatario (5)
◊ comodatario (6) ◊ affidatario (7)
◊ utilizzatore (8)
◊ del veicolo (9) .................................................................. telaio n ................................................................
destinazione ...................................................... uso ............................................ targa n ..............................
◊ dei veicoli di cui all'allegato elenco che è parte integrante della presente dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità
DICHIARA (3)
(compilare nel caso in cui il dichiarante utilizzi il veicolo a titolo di comodato o altro titolo previsto dall'art. 247-bis, comma 2, let. e), del d.P.R. n. 495/1992)
◊ di delegare il sig./la sig.ra (1) ............................................................................................. , nato/a a ................................................................... il ............................ e residente a (2) ........................................
................................................... , in qualità di (3)
◊ proprietario ◊ trustee ◊ acquirente (10) ◊ usufruttuario ◊ locatario (11)
del/i predetto/i veicolo/i, alla presentazione presso codesto ufficio della propria istanza e della relativa documentazione per l'espletamento delle formalità inerenti l'aggiornamento della/e carta/e di circolazione ai sensi degli artt. 94, comma 4-bis, c.d.s. e 247-bis del d.P.R. n. 495/1992;
(compilare nel caso in cui il dichiarante utilizzi il veicolo a titolo di locazione senza conducente)
◊ di delegare l'impresa esercente attività di locazione senza conducente (12) .......................................
......................................... con sede in (2) ...............................................................................................,
in qualità di (3)
◊ proprietaria ◊ locatrice (11) ◊ usufruttuaria ◊ sublocatrice (5) ◊ acquirente (10)
del/i predetto/i veicolo/i, alla presentazione della comunicazione di cui agli artt. 94, comma 4-bis, c.d.s. e 247-bis, comma 2, let. b), del d.P.R. n. 495/1992 per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica;
(compilare nel caso in cui il dichiarante utilizzi veicolo aziendale a titolo di comodato)
◊ di delegare l'impresa (12) .................................................................................................. con sede in (2)
............................................................................................... , in qualità di
◊ proprietaria ◊ locataria (13) ◊ usufruttuaria ◊ acquirente (10)
del/i predetto/i veicolo/i aziendale/i alla presentazione della comunicazione di cui agli artt. 94, comma 4-bis, c.d.s. e 247-bis del d.P.R. n. 495/1992 per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica (13).
Data ........................
Firma (14) .......................................................
______________
Note
(1) Cognome e nome
(2) Città, via/piazza, n. civico
(3) Barrare la voce che ricorre
(4) Nel caso di locazione senza conducente
(5) Nel caso di sublocazione senza conducente
(6) Nel caso di comodato
(7) Nel caso di custodia giudiziale
(8) Nel caso di utilizzo in base a qualunque altro titolo
(9) Fabbrica e tipo
(10) Nel caso di acquisto con patto di riservato dominio
(11) Nel caso di leasing
(12) Denominazione dell'impresa
(13) Nel caso di locazione senza conducente o di leasing
(14) Firma leggibile e per esteso. Non necessita di autenticazione. Allegare la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità
Allegato A/2 alla circolare del 10/07/2014 prot. n. 15513
Delega dell'avente causa PG a nome del dante causa
All'Ufficio Motorizzazione Civile di ..................................
Il/La sottoscritto/a (1) ................................................................., nato/a a ...................................................
il ......................................, e residente a (2) ................................................................................................,
in qualità di (3) ........................................ della società/ente (4) ...................................................................
con sede in (2) ...................................................................................................................................................
(barrare la voce che ricorre)
◊ locatario (5) ◊ sublocatario (6)
◊ comodatario (7) ◊ affidatario (8)
◊ utilizzatore (9)
◊ del veicolo (10) .................................................................. telaio n ..............................................................
destinazione ...................................................... uso ............................................ targa n. .............................
◊ dei veicoli di cui all'allegato elenco che è parte integrante della presente dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità
DICHIARA (11)
(compilare nel caso in cui il dichiarante utilizzi il veicolo a titolo di comodato o altro titolo previsto dall'art. 247-bis, comma 2, let. e), del d.P.R. n. 495/1992)
◊ di delegare il sig./la sig.ra (1) ...................................................................., nato/a a ................................................................... il ............................ e residente a (2) .........................................
..................................................., in qualità di (3)
◊ proprietario ◊ trustee ◊ acquirente (12) ◊ usufruttuario ◊ locatario (13)
del/i predetto/i veicolo/i, alla presentazione presso codesto ufficio della propria istanza e della relativa documentazione per l'espletamento delle formalità inerenti l'aggiornamento della/e carta/e di circolazione ai sensi degli artt. 94, comma 4-bis, c.d.s. e 247-bis del d.P.R. n. 495/1992;
(compilare nel caso in cui il dichiarante utiliui il veicolo a titolo di locazione senza conducente)
◊ di delegare l'impresa esercente attività di locazione senza conducente (14) ......................................
.......................................... con sede in (2) ..............................................................................................., in qualità di (3)
◊ proprietaria ◊ locatrice (13) ◊ usufruttuaria ◊ sublocatrice (6) ◊ acquirente (12)
del/i predetto/i veicolo/i, alla presentazione della comunicazione di cui agli artt. 94, comma 4-bis, c.d.s. e 247-bis, comma 2, let. b), del d.P.R. n. 495/1992 per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica;
(compilare nel caso in cui il dichiarante utilizzi veicolo aziendale a titolo di comodato)
◊ di delegare l'impresa (14) .................................................................................................. con sede in (2)
................................................................................................, in qualità di
◊ proprietaria ◊ locataria (15) ◊ usufruttuaria ◊ acquirente (12)
del/i predetto/i veicolo/i aziendale/i alla presentazione della comunicazione di cui agli artt. 94, comma 4-bis, c.d.s. e 247-bis del d.P.R. n. 495/1992 per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica.
Data ........................
Firma (16) .......................................................
_____________________________________________
Note
(1) Cognome e nome
(2) Città, via/piazza, n. civico
(3) Indicare la qualità in base alla quale il dichiarante è legittimato ad agire in nome e per conto della società o dell'ente (es. legale rappresentante)
(4) Denominazione della società o dell'ente
(5) Nel caso di locazione senza conducente
(6) Nel caso di sublocazione senza conducente
(7) Nel caso di comodato
(8) Nel caso di custodia giudiziale
(9) Nel caso di utilizzo in base a qualunque altro titolo
(10) Fabbrica e tipo
(11) Barrare la voce che ricorre
(12) Nel caso di acquisto con patto di riservato dominio
(13) Nel caso di leasing
(14) Denominazione dell'impresa
(15) Nel caso di locazione senza conducente o di leasing
(16) Firma leggibile e per esteso. Non necessita di autenticazione. Allegare la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità
Allegato B/1 alla circolare del 10/07/2014 prot. n. 15513
Comodato Veicoli Aziendali
All'Ufficio Motorizzazione Civile di .................................
OGGETTO: Concessione in comodato di veicoli aziendali - Istanza di aggiornamento dei dati di archivio
Il/La sottoscritto/a (1) ................................................................., nato/a a ...................................................
il ......................................, e residente a (2) .................................................................................................,
in qualità di (3) ........................................ dell'impresa/società/ente (4) ................................................
con sede in (2) ................................................................................................................................................
◊ proprietario o trustee
◊ usufruttuario o acquirente (5)
◊ locatario (6)
(barrare la voce che ricorre)
◊ del veicolo aziendale (7) .................................................................. telaio n ..............................................
destinazione ...................................................... uso ............................................ targa n ..............................
◊ dei veicoli aziendali di cui all'allegato elenco che è parte integrante della presente dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
(barrare la voce che ricorre)
◊ che il predetto veicolo aziendale è stato posto, a titolo di comodato d'uso gratuito sino al ................, nella disponibilità del/della Sig./Sig.ra (1) .................................................................................... , nato/a a ........................................................... il ....................... , e residente a (2) ..................................................... .
◊ che i predetti veicoli sono stati posti, a titolo di comodato d'uso gratuito, nella disponibilità delle persone e per la durata indicati nell'allegato elenco
Pertanto, ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e dell'art. 247-bis del d.P.R. n. 495/1992,
CHIEDE
l'aggiornamento dei dati presenti nell'Archivio Nazionale dei Veicoli.
Data ........................
Firma (8) ......................................................
_______________________________________________
Note
(1) Cognome e nome
(2) Città, via/piazza, n. civico
(3) Indicare la qualità in base alla quale il dichiarante è legittimato ad agire in nome e per conto dell'impresa, della società o dell'ente (es. legale rappresentante)
(4) Denominazione dell'impresa, della società o dell'ente
(5) Nel caso di acquisto con patto di riservato dominio
(6) Nel caso di locazione senza conducente o di leasing
(7) Fabbrica e tipo
(8) Firma leggibile e per esteso. Non necessita di autenticazione. Allegare la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità
Allegato B/2 alla circolare del 10/07/2014 prot. n. 15513
Variazione/Cessazione Anticipata Comodato Veicoli Aziendali
All'Ufficio Motorizzazione Civile di ..............................................
OGGETTO: Variazione/Cessazione anticipata comodato di veicoli aziendali - Istanza di aggiornamento dei dati di archivio
Il/La sottoscritto/a (1) ................................................................. , nato/a a .................................................. .
il ...................................... , nazionalità ....................................................... , e residente a (2)
........................................................................................................... , in qualità di (3) .................................... .
dell'impresa/società/ente (4) ................................................................................................ con sede in (2)
◊ proprietario o trustee
◊ usufruttuario o acquirente (5)
◊ locatario (6)
del veicolo aziendale (7) .................................................................. telaio n ................................................ .
destinazione ...................................................... uso ............................................ targa n ............................. .
ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
(barrare la voce che ricorre)
◊ con riguardo al comodato d'uso gratuito già annotato nell'Archivio nazionale dei veicoli a nome del/della Sig./Sig.ra (1) ....................................................... , che sono intervenute le seguenti variazioni:
◊ che il medesimo veicolo aziendale, già concesso in comodato d'uso gratuito sino al ....................... al/alla Sig./Sig.ra (1) .............................................................. , nato/a a ................................................ il ............... , nazionalità ...................................... , e residente a (2) .................................................................................. , è tornato nella piena disponibilità della predetta/o impresa/società/ente dal ..................................... .
Pertanto, ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e dell'art. 247-bis del d.P.R. n. 495/1992,
CHIEDE
l'aggiornamento dei dati presenti nell'Archivio Nazionale dei Veicoli.
Data ....................... .
Firma (8) ...................................................... .
_____________________________________________
Note
(1) Cognome e nome
(2) Città, via/piazza, n. civico
(3) Indicare la qualità in base alla quale il dichiarante è legittimato ad agire in nome e per conto dell'impresa, della società o dell'ente (es. legale rappresentante)
(4) Denominazione dell'impresa, della società o dell'ente
(5) Nel caso di acquisto con patto di riservato dominio
(6) Nel caso di locazione senza conducente o di leasing
(7) Fabbrica e tipo
(8) Firma leggibile e per esteso. Non necessita di autenticazione. Allegare la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità
Allegato 1/A alla circolare del 10/07/2014 prot. n. 15513
Comunicazione locazione senza conducente
All'UMC di ..............................
OGGETTO: Comunicazione ai sensi dell'art. 247-bis, comma 2, let. b), d.P.R. n. 495/1992
Il/La sottoscritto/a ........................................., nato a ............................................ il ................ , elettivamente domiciliato, ai fini della presente comunicazione, presso (1) ................................................. , in qualità di (2) .................. ............ della impresa/società (3) ................................. , partita IVAfcodice fiscale ....................... , esercente attività di locazione senza conducente, iscritta nel registro delle imprese (4) ............................... , ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 94, comma 4-bis, c.d.s. e 247-bis, comma 2, let. b), del d.P.R. n. 495/1992 e sotto la propria responsabilità, giusta delega dell'avente causa (5)
comunica:
che il veicolo targato ..................... , intestato alla predetta impresa/società è stato concesso in locazione senza conducente a (6) ........................................................ , n. di patente estera (7) ............................... , sino al .........................
Data, ....................................
Firma (8) ...................................
_____________________________________
Note
(1) Indicare la sede aziendale presso cui opera il sottoscrittore;
(2) Indicare la qualità in base alla quale il sottoscrittore è legittimato ad agire in nome e per conto dell"impresalsocietà;
(3) Indicare denominazione e sede dell'impresa/società, così come annotati nella carta di circolazione;
(4) Indicare gli estremi della iscrizione nel registro delle imprese;
(5) Allegare delega dell'avente causa
(6) Indicare, a seconda dei casi:
- nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza della persona fisica
- denominazione e sede del locatario se persona giuridica
(7) Da compilare solo nel caso di locatari (persone fisiche) con residenza all'estero.
(8) La firma deve essere leggibile ed apposta per esteso.
Allegato 1/B alla circolare del 10/07/2014 prot. n. 15513
Comunicazione cumulativa locazione senza conducente
All'UMC di ..............................................
OGGETTO: Comunicazione ai sensi dell'art. 247-bis, comma 2, let. b), d.P.R. n. 495/1992
Il/La sottoscritto/a .......................................... , nato a ............................................ il ................ , elettivamente domiciliato, ai fini della presente comunicazione, presso (1) ................................................. , in qualità di (2) ............................................... della impresa/società (3) ................................, partita IVA/codice fiscale ....................... , esercente attività di locazione senza conducente, iscritta nel registro delle imprese (4)
............................... , ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 94, comma 4-bis, c.d.s. e 247-bis, comma 2, let. b), del d.P.R. n. 495/1992 e sotto la propria responsabilità, giusta delega dell'avente causa (5)
comunica:
che i veicoli di cui all'allegato elenco (6), che è parte integrante della presente comunicazione, sono stati concessi in locazione senza conducente. Nel medesimo elenco sono specificati i numeri di targa dei predetti veicoli, i nominativi dei locatari e la relativa sede o residenza, il numero di patente degli eventuali locatari (persone fisiche) residenti all'estero e la scadenza dei contratti di locazione.
Data, ................................................
Firma (7) ...............................................
_______________________________________________
Note
(1) Indicare la sede aziendale presso cui opera il sottoscrittore;
(2) Indicare la qualità in base alla quale il sottoscrittore è legittimato ad agire in nome e per conto dell'impresa/società;
(3) Indicare denominazione e sede dell'impresa/società, così come annotati nella carta di circolazione;
(4) Indicare gli estremi della iscrizione di iscrizione nel registro delle imprese;
(5) Allegare delega scritta, anche cumulativa, dell'avente causa
(6) Allegare l'elenco dei veicoli
(7) La firma deve essere leggibile ed apposta per esteso
Allegato 1/C alla circolare del 10/07/2014 prot. n. 15513
Comunicazione variazione/cessazione anticipata locazione senza conducente
All'UMC di ...............................................
OGGETTO: Comunicazione variazione/cessazione anticipata di locazione senza conducente (art. 247-bis, comma 2. let. b), d.P.R. n. 495/1992)
Il/La sottoscritto/a.......................................... , nato a ............................................ il ................ , elettivamente domiciliato, ai fini della presente comunicazione, presso (1) ................................................. , in qualità di (2) .............................. della impresa/società (3) ................................. , partita IVA/codice fiscale ....................... , esercente attività di locazione senza conducente, iscritta nel registro delle imprese (4) ............................... , ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 94, comma 4-bis, c.d.s. e 247-bis, comma 2, let. b), del d.P.R. n. 495/1992 e sotto la propria responsabilità, giusta delega dell'avente causa (5)
comunica:
(barrare la voce che ricorre)
◊ con riguardo alla locazione senza conducente del veicolo targato ................ , già annotata nell'Archivio nazionale dei veicoli a nome di (6) ....................................................... , che sono intervenute le seguenti variazioni ....................................................................................................... .
◊ le intervenute variazioni relative alla locazione senza conducente, già annotata nell'Archivio nazionale dei veicoli, riferita ai veicoli ed ai rispettivi locatari individuati nell'allegato elenco (7) che è parte integrante della presente comunicazione
◊ che è cessata anticipatamente la locazione senza conducente del veicolo targato .................. già annotata nell'Archivio nazionale dei veicoli, e che pertanto il veicolo stesso è tornato nella piena disponibilità della predetta/o impresa/società dal .......................... .
◊ che è cessata anticipatamente la locazione senza conducente, già annotata nell'Archivio nazionale dei veicoli, dei veicoli individuati nell'allegato elenco (7), che è parte integrante della presente comunicazione, e che pertanto i veicoli stessi sono tornati nella piena disponibilità della predetta/o impresa/società a decorrere dalle date indicate nel medesimo elenco.
Data, ..............................................
Firma (8) .................................................
_______________________________________________
Note
(1) Indicare la sede aziendale presso cui opera il sottoscrittore;
(2) Indicare la qualità in base alla quale il sottoscrittore è legittimato ad agire in nome e per conto dell'impresa/società;
(3) Indicare denominazione e sede dell'impresa/società, così come annotati nella carta di circolazione;
(4) Indicare gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese;
(5) Allegare la delega scritta dell'avente causa
(6) Indicare, a seconda dei casi:
- nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza della persona fisica
- denominazione e sede del locatario se persona giuridica
(7) Allegare l'elenco dei veicoli
(8) La firma deve essere leggibile ed apposta per esteso
Allegato 2/A alla circolare del 10/07/2014 prot. n. 15513
Istanza Studi di consulenza non abilitati ad altre procedure semplificate
All'Ufficio Motorizzazione Civile di ...........................................
OGGETTO: Richiesta di abilitazione all'uso delle procedure di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli e delle carte di circolazione ai sensi degli artt. 94, comma 4-bis, c.d.s. e 247-bis del d.P.R. n. 495/1992.
Il/lasottoscritto/a ................................................ nato/a a ............................... il ........................... e residente a (1) ............................................................ in qualità di (2) ........................... della impresa/società di consulenza automobilistica (3) .............................. con sede in (4) ............................................................................................ chiede, in nome e per conto della medesima impresa/società, l'attivazione del collegamento per l'uso delle procedure di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli e delle carte di circolazione ai sensi degli artt. 94, comma 4-bis, c.d.s. e 247-bis del d.P.R. n. 495/1992.
A tale scopo, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalle false dichiarazioni (artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000), dichiara che la suindicata impresa/società di consulenza automobilistica:
- è autorizzata all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche, dalla Provincia di ................................... con provvedimento n. ............................ del ........................, e che non è attualmente sottoposta a provvedimenti di sospensione;
- opera con "codice agenzia" n ......................... ;
- è abilitata all'uso della procedura "Prenotamotorizzazione" con il seguente codice identificativo dispone di una stampante idonea.
Richiede, altresì, la consegna della seguente modulistica:
- n. .... tagliandi di aggiornamento in bianco.
(data)
Firma del richiedente .......................................
_________________________________________________
Note
(1) Indicare per esteso l'indirizzo di residenza
(2) Indicare la qualità o la carica in base alla quale il richiedente agisce in nome e per conto dell'impresa o della società di consulenza
(3) Indicare per esteso la denominazione dello Studio di consulenza e la ragione sociale dell'impresa o della società titolare
(4) Indicare per esteso l'indirizzo della sede dello Studio di consulenza
(5) La firma non deve essere autenticata ma va allegata la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità
Allegato 2/B alla circolare del 10/07/2014 prot. n. 155163
Istanza Studi di consulenza già abilitati ad altre procedure semplificate
All'Ufficio Motorizzazione Civile di .............................................
OGGETTO: Richiesta di abilitazione all'uso delle procedure di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli e delle carte di circolazione ai sensi degli artt. 94, comma 4-bis, c.d.s. e 247-bis del d.P.R. n. 495/1992.
Il/La sottoscritto/a .............................................. nato/a a ..................... il ........................ e residente a (1) ........................................................... in qualità di (2) .......................... dello Studio di consulenza denominato (3) .............................. con sede in (4) ....................... chiede, in nome e per conto della medesima impresa/società, l'attivazione del collegamento per l'uso delle procedure di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli e delle carte di
circolazione ai sensi degli artt. 94, comma 4-bis, c.d.s. e 247-bis del d.P.R. n. 495/1992. A tale scopo, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalle false dichiarazioni (artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000), dichiara che la suindicata impresa/società di consulenza automobilistica:
- è autorizzata all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche, dalla Provincia di .......................................... con provvedimento n. .......................... del ........................ , e che non è attualmente sottoposta a provvedimenti di sospensione;
- opera con "codice agenzia" n ..........................;
- è attualmente abilitata all'utilizzo della/e procedura/e ................................................... (5) dall'UMC di ..................................... con provvedimento n ............ del ...................
Richiede, altresì, la consegna della seguente modulistica:
n. .... tagliandi di aggiornamento in bianco;
(data)
Firma del richiedente (6) ........................................
___________________________________________________
Note
(1) Indicare per esteso l'indirizzo di residenza
(2) Indicare la qualità o la carica in base alla quale il richiedente agisce in nome e per conto dell'impresa o della società di consulenza
(3) Indicare per esteso la denominazione dello Studio di consulenza e la ragione sociale dell'impresa o della società titolare
(4) Indicare per esteso l'indirizzo della sede dello Studio di consulenza
(5) Indicare le procedure semplificate ("STA", "Ciclomotori", "Circolazione di prova", "Duplicato carta di circolazione" per le quali si è già ottenuta abilitazione
(6) La firma non deve essere autenticata ma va allegata la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità
Vedi anche: