Parco veicoli: tutto prorogato al 30 giugno 2015
Il consueto decreto di fine anno chiamato Milleproroghe ha previsto una posticipazione delle scadenze anche per l'adeguamento del parco veicolare delle autoscuole. Dopo tante discussioni, viene rimandato al 30 giugno 2015 e rimane dunque “appeso” il discorso di disporre di veicoli nuovi e adeguati alle nuove categorie di patenti che sono state introdotte all'inizio del 2013.
LA PROROGA VALE PER I VEICOLI DELLE CATEGORIE AM, A1,A2,A, C1, C1E,D1,D1E.
La proroga è estesa anche alla validità dei nulla osta rilasciati alle autoscuole e ai centri di istruzione per svolgere i corsi della CQC (si veda al proposito la circolare 412 del 9 gennaio 2015): tali nulla osta, anzichè scadere il 31 dicembre 2014, scadranno il 30 giugno 2015.
Per chi non conoscesse la questione riassumiamo brevemente, invitando a leggere questo articolo le cui informazioni restano valide. In pratica adesso ci sono e vengono rilasciate, teoricamente, nuove patenti per guidare certe categorie di veicoli, come ad esempio la C1 che è specifica per la guida di veicoli merci di massa compresa tra le 3,5 e le 7,5 t, oppure la D1 per autobus con meno di 16 posti. Ebbene, l'Unione Europea vorrebbe che le autoscuole disponessero di tutti i veicoli per tutti i tipi di patenti, anche per queste nuove, ma realizzare un parco veicolare così esteso non solo è costoso ma anche poco utile, perché sono pochissime le patenti rilasciate per veicoli particolari come quelli sopra descritti.
La soluzione per il Governo? Rimandare il problema al 30 giugno 2015. Nel frattempo le autoscuole che ricevono richieste di patenti per veicoli particolari possono continuare a utilizzare i veicoli degli allievi o dei consorzi anche per sostenere le prove pratiche d'esame, come si è fatto finora. Nel dettaglio la questione è ben sintetizzata da questa tabella.
TABELLA RIEPILOGATIVA
Pat. | Veicolo | Con doppi comandi? | A nome di chi deve essere immatricolato? | Può essere utilizzato a uso privato se si rinuncia all'agevolazione fiscale? | Può essere messo a disposizione dagli allievi o da terzi dal 30/6/15? | Può essere messo a disposizione da un consorzio di cui non si fa parte? |
AM | Ciclomotore a due ruote (categoria L1e), oppure ciclomotore a tre ruote (categoria L2e) oppure quadriciclo leggero (categoria L6e), omologati per il trasporto di un passeggero oltre al conducente, non necessariamente dotati di cambio di velocità manuale. | NO | titolare autoscuola o consorzio | SI | NO | NO |
A1 | Motociclo di categoria A1 senza sidecar, di una potenza nominale massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 120 cm3. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,08 kW/kg. | NO | titolare autoscuola o consorzio | SI | NO | NO |
A2 | Motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 400 cm3. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg. | NO | titolare autoscuola o consorzio | SI | NO | NO |
A | Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 600 cm3 e una potenza di almeno 40 kW (fino al 31 dicembre 2018, poi sarà di almeno 50 kw e di almeno 180 kg). | NO | titolare autoscuola o consorzio | SI | NO | NO |
B | Un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h. | SI | titolare autoscuola | SI | NO | NO |
B speciale | Autovettura adattata. | NO | - | - | SI | - |
BE | Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1000 kg, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h e non rientrante in quanto insieme nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purchè, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. | NO | titolare autoscuola o consorzio ma anche terzi | SI | SI | SI |
B1 | Un quadriciclo a motore (L7e), capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h. | NO | titolare autoscuola o consorzio ma anche terzi | SI | SI | SI |
B96 | Autovettura con rimorchio oltre 750 kg ; complesso veicolo non superiore a 4250 kg. | NO | titolare autoscuola o consorzio ma anche terzi | SI | SI | SI |
C | Un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m e in grado di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonchè dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10000 kg di massa totale effettiva. | SI | titolare autoscuola o consorzio di appartenenza | NO | NO | NO |
CE | Un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonchè dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15000 kg di massa totale effettiva. | SI | titolare autoscuola o consorzio di appartenenza | NO | NO | NO |
C1 | Un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. | SI | titolare autoscuola o consorzio, altra autoscuola o consorzio | NO | NO | SI |
C1E | Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purchè, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio vede essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. | SI | titolare autoscuola o consorzio, altra autoscuola o consorzio | NO | NO | SI |
D | Un veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni. | SI | titolare autoscuola o consorzio di appartenenza | NO | NO | NO |
DE | Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. | SI | titolare autoscuola o consorzio di appartenenza | NO | NO | NO |
D1 | Un veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni. | SI | titolare autoscuola o consorzio, altra autoscuola o consorzio | NO | NO | SI |
D1E | Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. | SI | titolare autoscuola o consorzio, altra autoscuola o consorzio | NO | NO | SI |
Riportiamo, del decreto Milleproroghe, lo stralcio che interessa le autoscuole:
DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (14G00205)
(GU n.302 del 31-12-2014) - Vigente al: 13-12-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di
garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 24 dicembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Omissis
Art. 8
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
Omissis
6. L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10,
comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma
1, capoverso Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i),
n) ed o), del medesimo decreto, e' prorogata al 30 giugno 2015.
Omissis
Art. 15
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 31 dicembre 2014 NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Vedi anche:
I vostri commenti...
*commenti con contenuti non rilevanti e/o offensivi saranno rimossi, per le domande utilizzate il forum, grazie
fattibile!!!
condivido: io, claudio, mi vergogno di essere italiano, e tutti i commenti di buon senso. i vari funesto, autoscuola in nero, ecc.,sono l'espressione della politica vitelliana.....
Purtroppo in Italia, il Nero è il nostro colore preferito!!!!
nel momento che una societa composta da due soci si scioglie non e' piu una societa e hai tempo 6 mesi per sostituire il socio dopo di che decade diventando impresa individuale in entrambi i casi dovrai diventare di serie a perche il decreto parla chiaro qualsiasi modifica apportata porra l'obbligo di diventare di serie a.
la lobbi continua sottosegretari amici dei delinquenti e bande bassotti
se sei di tipo A devi morire op fallire
vergogna
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NON SONO RIUSCITO A TROVARE MAGGIORI SPECIFICHE.
FACCIO TALE DOMANDA PERCHE' SAREI INTERESSATO ALLA YAMAHA MT07 CON ABS CHE FA' 179 KG A VUOTO.
GRAZIE MILLE