Veicoli obbligatori per le autoscuole
Con la conversione del DL 31/12/2014(Decreto Milleproroghe) nella Legge 11/2015 (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015) abbiamo la conferma che, nel settore trasporti, si provvederà ad analizzare il problema del riordino della disciplina del servizio taxi e noleggio con conducente solo dopo il 31 dicembre 2015.
Viene confermata anche la proroga relativa ai nuovi veicoli obbligatori per le autoscuole, che rimane fissata al 30 giugno 2015. Gli addetti al settore sono convinti che non ci saranno altri rimandi anche perché è già in fase di approvazione un decreto di modifica del DM 317.
I veicoli che si dovranno avere obbligatoriamente anche tramite l'adesione a un consorzio sono un ciclomotore per la categoria AM, tre motocicli rispettivamente per la categoria A1, A2 e A e i veicoli per le categorie C, CE, D e DE.
I veicoli obbligatori ma che potranno essere messi a disposizione da terzi previa autorizzazione sono quelli per le categorie B1, BE, C1, C1E, D1 e D1E.
Resta l'obbligo di avere in proprietà l'autovettura con i doppi comandi.
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il parco veicolare composto da AM-A1-A2-A3 per cui ci vogliono questi mezzi
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, il materiale minimo per le esercitazioni di guida, di cui devono essere dotate le autoscuole, anche attraverso l'adesione ad un consorzio di cui all'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comprende i veicoli utili al conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, nonché almeno uno tra quelli utili al conseguimento della patente di categoria AM, tutti conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II, lettera B, paragrafo 5.2, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni.
2. I veicoli di cui al comma 1 possono essere dotati di cambio manuale, quale definito dall'allegato II, lettera B, punto 5.1.1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni, ovvero di cambio automatico quale definito dal punto 5.1.2 del citato allegato.
quindi per l'autoscuola consorziato è obbligata ad avere solo UNA autovettura giusto?
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