Veicoli obbligatori, buone notizie per le autoscuole
Pubblicato sulla Gazzetta n. 93 del 22 aprile 2015, il Decreto del Ministero dei Trasporti prot. 46 del 12/3/2015, a firma ancora di Lupi, ha provveduto a modificare parzialmente il regolamento delle autoscuole, il ben noto n.317 del 1995, con alcune precisazioni in merito ai veicoli obbligatori per le autoscuole. Qui il link al decreto 317 completo delle nuove modifiche.
Si sa già che, per le norme europee, le autoscuole devono poter garantire a tutti la possibilità di sostenere gli esami per qualsiasi categoria di patente, e che per questo motivo si è disposto l'obbligo di una gamma minima di veicoli in dotazione, obbligo da rispettare, inderogabilmente, entro il 30 giugno 2015.
Sapevamo già che, accanto a veicoli che dovevano essere di proprietà delle autoscuole o dei consorzi, esistevano dei veicoli che potevano essere messi a disposizione direttamente dagli allievi oppure da società di noleggio. Ebbene, tale categoria di veicoli è stata ampliata, con l'inclusione anche dei veicoli C1, C1E, D1 e D1E.
Viene inoltre precisata la possibilità, anche per i centri di istruzione automobilistica appartenenti a un medesimo consorzio, di utilizzare i veicoli in dotazione al consorzio purchè siano nell'ambito della stessa provincia.
Ecco di seguito la tabella riepilogativa dei veicoli obbligatori aggiornata con le modifiche introdotte dal DM 46/2015. Si attendono ulteriori circolari di spiegazione per regolamentare meglio la materia.
TABELLA RIEPILOGATIVA VEICOLI AUTOSCUOLE - AGGIORNATA AL 23 APRILE 2015
Pat. | Veicolo | Con doppi comandi? | A nome di chi deve essere immatricolato? | Può essere utilizzato a uso privato se si rinuncia all'agevolazione fiscale? | Può essere messo a disposizione dagli allievi o da terzi dal 30/6/15? | Può essere messo a disposizione da un consorzio di cui non si fa parte? |
AM | Ciclomotore a due ruote (categoria L1e), oppure ciclomotore a tre ruote (categoria L2e) oppure quadriciclo leggero (categoria L6e), omologati per il trasporto di un passeggero oltre al conducente, non necessariamente dotati di cambio di velocità manuale. | NO | titolare autoscuola o consorzio | SI | NO | NO |
A1 | Motociclo di categoria A1 senza sidecar, di una potenza nominale massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 120 cm3. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,08 kW/kg. | NO | titolare autoscuola o consorzio | SI | NO | NO |
A2 | Motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 400 cm3. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg. | NO | titolare autoscuola o consorzio | SI | NO | NO |
A | Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 600 cm3 e una potenza di almeno 40 kW (fino al 31 dicembre 2018, poi sarà di almeno 50 kw e di almeno 180 kg). | NO | titolare autoscuola o consorzio | SI | NO | NO |
B | Un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h. | SI | titolare autoscuola | SI | NO | NO |
B speciale | Autovettura adattata. | NO | titolare autoscuola o consorzio ma anche terzi | SI | SI | - |
BE | Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1000 kg, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h e non rientrante in quanto insieme nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purchè, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. | SI (specificato con circolare 14/5/2015) | titolare autoscuola o consorzio ma anche terzi | SI | SI | SI |
B1 | Un quadriciclo a motore (L7e), capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h. | NO | titolare autoscuola o consorzio ma anche terzi | SI | SI | SI |
B96 | Autovettura con rimorchio oltre 750 kg ; complesso veicolo non superiore a 4250 kg. | SI (specificato con circolare 14/5/2015) | titolare autoscuola o consorzio ma anche terzi | SI | SI | SI |
C | Un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m e in grado di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonchè dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10000 kg di massa totale effettiva. All'art. 6 comma 2 del decreto 317 è riportato che i veicoli devono essere dotati di cambio manuale ovvero di cambio automatico, quale definito dal punto 5.1.2. dell'allegato II del D. Lgs. 59/2011. | SI | titolare autoscuola o consorzio di appartenenza | NO | NO | NO |
CE | Un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonchè dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15000 kg di massa totale effettiva. | SI | titolare autoscuola o consorzio di appartenenza | NO | NO | NO |
C1 | Un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. | SI | titolare autoscuola o consorzio ma anche terzi | NO | SI (new) | SI |
C1E | Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purchè, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio vede essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. | SI | titolare autoscuola o consorzio ma anche terzi | NO | SI (new) | SI |
D | Un veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni. | SI | titolare autoscuola o consorzio di appartenenza | NO | NO | NO |
DE | Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. | SI | titolare autoscuola o consorzio di appartenenza | NO | NO | NO |
D1 | Un veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni. | SI | titolare autoscuola o consorzio ma anche terzi | NO | SI (new) | SI |
D1E | Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. | SI | titolare autoscuola o consorzio ma anche terzi | NO | SI (new) | SI |
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I vostri commenti...
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e poi le colpe sono anche della categoria vedi le varie offerte groupon e promozioni varie gioco al ribasso una pat. A che porta via un sacco di tempo si consegue con una manciata di riso,
per cui comprate i mezzi e lentamente moriamo tutti perchè chi è causa del proprio male pianga se stesso siamo una categoria di pirla AMEN
Non c'e possibilità che si ritornerà al vecchio sistema, senza modifica a livello europeo.
Ma poi perchè non si può avere per esempio una moto in comproprietà tra 2 autoscuole magari vicine vorrei proprio capirlo...
that's italy.....
Graaaazziiieeee
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