Decreto Ministero dei Trasporti - 17/05/1995 - n. 317 - Attività delle autoscuole
OGGETTO: Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole.
Modificato dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 30 del 10/01/2014
Modificato dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 46 del 12/03/2015
(GU n. 177 del 31/07/1995)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
Visto l'art. 333 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
Visto l'art. 123, comma 3, comma 7 e comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
Visto l'art. 335, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
Visto l'art. 336, comma 1, del suddetto decreto;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la nazionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisioni della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Viste le Direttive n. 80/1263 CEE del 4 dicembre 1980 e n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991;
Sentito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 17 novembre 1994;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 in data 11 gennaio 1995;
Considerata la necessità di determinare i requisiti, i compiti delle autoscuole, i criteri per consentire la vigilanza sulle stesse nonchè le modalità di svolgimento degli esami;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Attività e limitazione numerica delle autoscuole
1. La autoscuole possono svolgere, oltre all'attività di insegnamento alla guida, così come previsto all'art. 335 del regolamento di esecuzione del codice della strada, anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, comprese le relative certificazioni e nonchè tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida, come previsto agli articoli 6, 7 e 8 della legge 8 agosto 1991, n. 264.
2. (Abrogato dal DM 17/09/1997 n. 391)
3. (Abrogato dal DL 31/01/2007 n. 7)
5. (Abrogato dal DL 31/01/2007 n. 7)
6. (Abrogato dal DL 31/01/2007 n. 7)
7. (Abrogato dal DL 31/01/2007 n. 7)
Art. 2
Capacità finanziaria
1. Le persone fisiche o giuridiche, per avviare l'esercizio dell'attività di autoscuola, debbono dimostrare una adeguata capacità finanziaria mediante un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a L. 100.000.000 liberi da gravami ipotecari ovvero una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:
a) aziende o istituti di credito;
b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.
2. L'attestazione riferita ad un importo di lire 50.000.000, deve essere formulata secondo lo schema allegato al presente regolamento.
Art. 3
Locali delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica
1. I locali dell'autoscuola e dei centri di istruzione automobilistica, di cui all'articolo 7 del presente decreto, comprendono almeno:
a) un'aula di superficie non inferiore a mq. 25 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, lettera c), eventuali ulteriori aule possono avere una superficie anche minore rispetto a quanto indicato al precedente periodo;
b) un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a mq. 10, attiguo all'aula ed ubicato nella medesima sede della stessa con ingresso autonomo;
c) servizi igienici.
2. L'altezza minima di tali locali e gli ambienti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola.
3. I criteri dettati nel presente articolo non si applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenza di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, nonchè alle autoscuole che subentrino nei locali delle stesse; tali criteri si applicano alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto o di chiusura al traffico della strada, ovvero di sopravvenuta inagibilità dei locali per causa di forza maggiore documentabile in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 4
Arredamento didattico
1. L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:
a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante;
b) una lavagna dalle dimensioni minime di metri 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa, fatta eccezione per il caso che le lezioni teoriche siano svolte avvalendosi dei supporti audiovisivi o multimediali, di cui all'articolo 5, comma 2;
c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo, in conformità a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola.
Art. 5
Materiale per Lezioni teoriche
1. Il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito da:
a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;
c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata.Inoltre, le autoscuole di cui al punto a), comma 10, dell'art. 335 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) che non aderiscono ad un centro d'istruzione sono dotate del materiale didattico di cui ai seguenti punti:
i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
l) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
m) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.
2. Il materiale didattico di cui al comma 1, può essere sostituito da supporti audiovisivi o multimediali, la cui conformità ai programmi è dichiarata dal titolare o, se del caso, dal legale rappresentante dell'autoscuola, anche per eventuali ulteriori sedi della stessa. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.
3. Le autoscuole possono, altresì, attrezzarsi per l'insegnamento, con sistemi audiovisivi interattivi. (Abrogato)
Art. 6
Materiale per le esercitazioni di guida
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, il materiale minimo per le esercitazioni di guida, di cui devono essere dotate le autoscuole, anche attraverso l'adesione ad un consorzio di cui all'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comprende i veicoli utili al conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, nonchè almeno uno tra quelli utili al conseguimento della patente di categoria AM, tutti conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II, lettera B, paragrafo 5.2, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni.
2. I veicoli di cui al comma 1 possono essere dotati di cambio manuale, quale definito dall'allegato II, lettera B, punto 5.1.1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni, ovvero di cambio automatico quale definito dal punto 5.1.2 del citato allegato.
Art. 7
Centri di istruzione automobilistica
1. Il centro di istruzione automobilistica, costituito da due o più autoscuole ai sensi dell'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è riconosciuto dalla provincia territorialmente competente in ragione del luogo ove ha sede il centro stesso.
2. Le autoscuole che aderiscono al consorzio che ha costituito un centro di istruzione automobilistica hanno sede nella medesima provincia ove è ubicato il predetto centro di istruzione, fatta salva l'ipotesi di autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a province diverse, purchè limitrofi al comune in cui è ubicata la sede del centro stesso.
3. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, il legale rappresentante del consorzio presenta apposita dichiarazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente, recante:
a) la denominazione delle autoscuole aderenti e le generalità dei rispettivi legali rappresentanti;
b) le generalità del responsabile del centro di istruzione automobilistica, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 123, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fatta eccezione per la capacità finanziaria;
c) le generalità degli insegnanti e degli istruttori dei quali il centro si avvale per l'espletamento della formazione teorica e pratica che le autoscuole consorziate hanno conferito allo stesso; qualora siano stati conferiti esclusivamente corsi di formazione teorica o di formazione pratica, sono indicate le generalità rispettivamente dei soli insegnanti o dei soli istruttori specificando, per questi ultimi, che sono titolari di abilitazione adeguata alla tipologia di corsi conferiti;
d) l'ubicazione della sede del centro di istruzione automobilistica, che deve essere in uno dei comuni in cui ha sede una delle autoscuole consorziate;
e) il tipo di corsi di formazione svolti dal centro di istruzione automobilistica.
4. Con la dichiarazione di inizio attività di cui al comma 3, il legale rappresentante del consorzio presenta alla provincia territorialmente competente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante la conformità dei locali, dell'arredamento didattico e del materiale per le lezioni teoriche e per le esercitazioni di guida alle prescrizioni di cui rispettivamente agli articoli 3, 4, 5 e 6, con esclusione del veicolo utile al conseguimento della patente di categoria B. Tale veicolo deve tuttavia essere in dotazione al centro di istruzione automobilistica che svolge i corsi di formazione di insegnanti e di istruttori ai sensi dell'articolo 123, comma 10-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Qualora al centro di istruzione automobilistica sia stata demandata esclusivamente la formazione pratica dei conducenti, la dichiarazione di cui al comma 4, relativa ai locali, può essere resa solo con riferimento alle prescrizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c). Qualora al centro di istruzione automobilistica siano state demandate solo alcune tipologie di corsi di formazione, teorici o pratici, dei conducenti, la dichiarazione di cui al comma 4, relativa al materiale per le lezioni teoriche e per le esercitazioni di guida, è resa solo con riferimento alla dotazione di tale materiale prescritta per l'espletamento della relativa attività.
6. Alla dichiarazione di inizio attività di cui al comma 3, presentata in conformità alle prescrizioni di cui al medesimo comma 3 ed al comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 123, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
7. Ogni variazione dei dati relativi alle comunicazioni di cui al comma 3, ovvero alla dichiarazione di cui al comma 4, è tempestivamente comunicata dal legale rappresentante del consorzio alla provincia territorialmente competente.
8. Ai centri di istruzione automobilistica confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole consorziate aderenti al centro stesso. A tal fine è redatto apposito registro conforme all'allegato 9. Non è consentito iscrivere allievi direttamente al centro.
9. Ciascuna autoscuola consorziata svolge per i propri allievi corsi di formazione dei conducenti per il conseguimento della patente della categoria B, ai sensi dell'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: a tal fine, dispone dei locali e dell'arredamento didattico di cui agli articoli 3 e 4 nonchè, limitatamente a quanto necessario per i predetti corsi, del materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni di guida di cui agli articoli 5 e 6 e dei docenti di cui all'articolo 8. Può altresì svolgere ulteriori corsi di formazione, anche solo teorici o solo pratici, per il conseguimento di una o più delle altre categorie di patenti e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, in favore degli allievi iscritti nei propri registri e non demandati al centro di istruzione automobilistica, a condizione di disporre del predetto materiale didattico di cui agli articoli 5 e 6 e dei docenti di cui all'articolo 8, prescritti per la tipologia di corsi svolti.
Art. 7-bis
Disposizioni comuni alle autoscuole ed ai centri di istruzione automobilistica concernenti i veicoli utili per le esercitazioni di guida
1. I veicoli in dotazione alle autoscuole ovvero ai centri di istruzione automobilistica, ai sensi rispettivamente degli articoli 6 e 7, comma 4, sono muniti di doppio comando almeno per la frizione ed il freno, ad esclusione di quelli di categoria AM, A1, A2, A e B1. L'installazione dei doppi comandi risulta dalla carta di circolazione. I veicoli dotati di doppi comandi sono altresì dotati di un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, la durata della guida, sia in sede di esercitazioni sia in sede di prova di verifica delle capacità e dei comportamenti. Tale dispositivo deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i veicoli in dotazione alle autoscuole ovvero ai centri di istruzione automobilistica, per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti utili al conseguimento delle patenti di guida, sono immatricolati rispettivamente a nome del titolare dell'autoscuola ovvero del consorzio che ha costituito il centro di istruzione. è ammesso il ricorso all'utilizzo dello strumento contrattuale del leasing, nonchè della locazione senza conducente che ricada nell'ambito di applicazione dell'articolo 94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.3. Possono essere messi a disposizione di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica i veicoli utili per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento:3. Possono essere messi a disposizione di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica i veicoli utili per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento: della patente di categoria B con il codice UE armonizzato 96, di cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonchè per il conseguimento delle patenti di guida speciali e delle categorie B1 BE, C1, C1E, D1 e D1E. Tali veicoli possono essere messi a disposizione dall'allievo dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato dominio. Qualora la disponibilità da parte di un terzo, in sede di prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, sia consentita a titolo oneroso, tali veicoli sono dotati del dispositivo elettronico di cui al comma 1, terzo e quarto periodo.
a) della patente di categoria B con il codice UE armonizzato 96, di cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonchè per il conseguimento delle patenti di guida speciali e quelle delle categorie B1 e BE. Tali veicoli possono essere messi a disposizione dall'allievo dell'autoscuola e del centro di istruzione automobilistica, o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato dominio.
Qualora la disponibilità da parte di un terzo, in sede di prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, sia consentita a titolo oneroso, tali veicoli sono dotati del dispositivo elettronico di cui al comma 1, terzo e quarto periodo;
b) delle patenti di categoria C1, C1E, D1 e D1E. Tali veicoli possono essere messi a disposizione, a qualunque titolo, da altri consorzi o altre autoscuole, entrambi ricompresi nell'ambito territoriale della medesima provincia o in quello di cui all'articolo 7, comma 2. Al fine di comprovare la disponibilità di tali veicoli, l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica presentano alla provincia territorialmente competente apposita comunicazione recante, tra l'altro, i numeri di targa degli stessi, il titolo della disponibilità e la durata. La predetta comunicazione può eventualmente essere resa anche in sede di presentazione rispettivamente della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 123, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 4.
4. I veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria AM, A1, A2, A, B e quelli di cui al comma 3, lettera a), B con il codice UE armonizzato 96, di cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, B1 e BE nonchè delle patenti di guida speciali quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad un centro di istruzione automobilistica ai sensi del comma 2, possono essere utilizzati per uso privato a condizione di rinunciare all'agevolazione fiscale sulla tassa di proprietà e che, ove presenti, i doppi comandi siano resi inoperanti.
5. I veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria C, CE, D e DE, attrezzati conformemente alle disposizioni emanate dal Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 203, comma 2, lettera ii), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, oltre che ad uso esclusivo di autoscuola, sono considerati ad uso speciale ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai veicoli di cui al comma 3, lettera b) utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria C1, C1E, D1 e D1E, quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad un centro di istruzione automobilistica ai sensi del comma 2.
6. I veicoli di cui ai commi 4 e 5 possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi da e per la sede d'esame, nonchè per ogni incombenza connessa all'esercizio dell'attività di autoscuola o del centro di istruzione automobilistica.
7. Non è ammessa la comproprietà o la dotazione a titolo di leasing o locazione senza conducente ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dei veicoli tra due o più titolari di autoscuola o tra due o più consorzi di cui all'articolo 123, comma 7, secondo periodo, del predetto decreto legislativo. I veicoli in dotazione, ai sensi del comma 2, al medesimo titolare di autoscuola possono essere utilizzati presso tutte le sedi dell'autoscuola operanti in un'unica provincia, ferma restando la dotazione minima per ciascuna di tali sedi di almeno un veicolo utile al conseguimento della patente di categoria B.
I veicoli in dotazione ad un consorzio possono essere utilizzati presso tutti i centri di istruzione automobilistica costituiti dal medesimo consorzio nell'ambito della stessa provincia.
8. In caso di documentato guasto dell'unico veicolo utile a conseguire una determinata categoria di patente, l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica possono utilizzare, anche per gli esami, un veicolo conferito in disponibilità da un'altra autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica, per un periodo non superiore a trenta giorni, previa comunicazione alla provincia, che può prorogare detto termine sulla base di motivate e documentate esigenze.
9. L'inserimento dei veicoli nel parco veicolare di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica, ovvero la relativa dismissione, sono comunicati alla provincia territorialmente competente entro otto giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del negozio giuridico dal quale gli stessi derivano. Qualora, a seguito della dismissione di un veicolo, lo stesso sia ceduto ad un soggetto diverso da un titolare di autoscuola o da un consorzio, il cedente richiede l'aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
10. Per i veicoli in dotazione, le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica ottemperano alle disposizioni di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e provvedono anche alla copertura assicurativa della circolazione durante le esercitazioni di guida e l'effettuazione degli esami.
11. Se un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica sono provvisti di spazi dichiarati idonei dal Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, le prove di capacità e di comportamento per il conseguimento delle patenti di guida di categoria AM, A1, A2 ed A possono essere sostenute presso tali spazi da:
a) allievi rispettivamente dell'autoscuola e delle autoscuole consorziate;
b) altri candidati, eventualmente anche iscritti presso altre autoscuole, consorziate o non consorziate, qualora l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica ne consentano la disponibilità.
Art. 8
Personale docente
1. Per ciascuna sede l'autoscuola deve avere in organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di guida, abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare dell'autoscuola ovvero dal responsabile didattico di cui all'articolo 123, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Presso il centro di istruzione automobilistica, al quale sia stata demandata dalle autoscuole aderenti la formazione teorica dei conducenti, deve essere in organico almeno un insegnante di teoria abilitato; qualora sia stata demandata la formazione pratica, deve essere in organico almeno un istruttore di guida abilitato; qualora siano state demandate entrambe le formazioni, devono essere in organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di guida abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal responsabile del centro di istruzione automobilistica; è consentito altresì al centro stesso di avvalersi del personale docente delle autoscuole che lo hanno costituito.
3. L'autoscuola o il centro d'istruzione automobilistica deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida, oltre a quanto previsto ai commi 1 ed 2, qualora risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami, allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno ad esclusione di quelli eventualmente inviati al centro di istruzione, dei candidati ai certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di patente.
4. Se un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica rimangono sprovvisti dell'unico insegnante o istruttore di cui dispongono e non hanno, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, la provincia territorialmente competente può consentire che il titolare dell'autoscuola o il responsabile del centro di istruzione automobilistica possano utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra autoscuola o centro di istruzione già autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi. Il predetto termine può essere prorogato, anche più di una volta e comunque per non oltre complessivi diciotto mesi di proroga, per motivate e documentate esigenze, qualora trattasi del titolare dell'autoscuola, del responsabile didattico di cui all'articolo 123, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o del responsabile del centro di istruzione automobilistica, di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b).
5. L'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica possono utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonchè lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati. Al personale docente di più autoscuole, appartenenti ad un titolare o ad una società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi.
6. Gli istruttori abilitati e autorizzati che hanno superato il limite di età di sessantotto anni, di cui all'articolo 115, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono continuare a svolgere le proprie funzioni, purchè mantengano la titolarità della patente di guida della categoria C o CE, con gli autoveicoli per i quali è valida la patente di cui sono titolari, purchè la massa autorizzata, se trattasi di autotreni o autoarticolati, non sia superiore a 20t.
7. Gli insegnanti e gli istruttori sono autorizzati ad esercitare l'attività presso un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica dalla provincia territorialmente competente in ragione del luogo ove questi ultimi hanno sede.
Art. 9 (Abrogato)Requisiti morali e titoli per l'ammissione agli esami di insegnante ed istruttore1. Per sostenere gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante o di istruttore ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo n. 285/92 occorre essere in possesso dei requisiti morali analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola e dei requisiti di idoneità tecnica di cui ai seguenti punti:a) per gli insegnanti di teoria:1) diploma di istituto medio di secondo grado;2) patente di guida almeno della categoria B normale oppure B speciale;b) per gli istruttori di guida:1) licenza della scuola dell'obbligo;2) patente di guida della categoria A e DE ovvero A e D, rispettivamente per le autoscuole di tipo a) o di tipo b), art. 335, comma 10.2. Gli insegnanti di teoria già abilitati dalla motorizzazione civile e trasporti in concessione sostengono gli esami per istruttori di guida esclusivamente attraverso prova pratica, così come previsto al successivo art. 10, comma 2, purché in possesso di patente di guida indicata nel precedente comma 1, lettera b), punto 2.3. Agli istruttori abilitati e autorizzati dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non si applicano i limiti di età previsti dal comma 2 dell'art. 122 del codice della strada.4. Gli istruttori di cui al precedente comma possono svolgere le proprie funzioni, purchè mantengano la titolarità della patente di guida della categoria C o CE , con gli autoveicoli per i quali è valida la patente di cui sono titolari fermi restando i limiti previsti dall'articolo 115, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
Art. 10 (Abrogato)Programmi di esame per l'accertamento della idoneità Tecnica degli insegnanti ed istruttori1. Gli esami per gli insegnanti di teoria sono basati sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente delle categorie A, C, D ed E dei certificati di abilitazione professionale integrato con una conoscenza più approfondita di nozioni tecniche, e su una parte complementare riguardante i seguenti argomenti:a) sommarie cognizioni sulla portata sociale dei trasporti automobilistici: doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonchè conseguenze delle loro violazioni; il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive; prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale; propaganda per la sicurezza stradale;b) nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale; cenni sui metodi sperimentali; educazione stradale.2. Gli esami per gli istruttori di guida devono essere basati sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente della categoria B, con una conoscenza più vasta di nozioni, e sulla parte complementare di cui al comma precedente. Durante la prova pratica deve essere accertata l'esperienza di guida dei veicoli relativi alla patente posseduta e deve essere, altresì, dimostrata l'attitudine ad istruire allievi.3. La prova scritta verte unicamente sul programma fondamentale con esclusione degli argomenti compresi nella parte complementare.
Art. 11 (Abrogato)Corsi di insegnamento1. I corsi di insegnamento sono i seguenti:1) corsi normali: per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di guida di categoria A, B, C, D, E, A speciale, B speciale, C speciale, D speciale;2) corsi speciali:a) per la preparazione di candidati al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP);b) per i candidati al conseguimento della patente di categoria A già in possesso di una patente di guida di altra categoria;c) per i candidati al conseguimento della patente di categoria B già in possesso di una patente di guida della categoria A;d) per i candidati al conseguimento della patente di categoria D già in possesso di patente di categoria C;e) per i candidati al conseguimento di patente di altra categoria già in possesso di patente di categoria E; per i candidati che non abbiano conseguito l'idoneità in una prova d'esame o che siano stati respinti alla seconda prova definitiva o all'esame di revisione della patente;2. I corsi di cui al presente articolo sono effettuati esclusivamente dalle autoscuole autorizzate ai sensi dell'art. 123 del codice della strada.
Art. 12
Durata minima delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche
1. I corsi di formazione teorica per il conseguimento delle patenti di categoria AM, anche speciale, hanno durata non inferiore a tredici ore. I corsi di formazione teorica per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, anche speciali, hanno durata non inferiore a venti ore.
2. Hanno durata non inferiore a cinque ore, i corsi di formazione teorica per sostenere l'esame di revisione della patente posseduta ovvero per il conseguimento di una patente di guida:
a) di categoria BE;
b) da parte di un candidato che non abbia conseguito l'idoneità in una prova d'esame o che sia stato respinto alla seconda prova di verifica delle capacità e dei comportamenti.
3. I corsi per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB hanno durata non inferiore a dieci ore.
4. Ciascuna lezione dei corsi di formazione di cui ai commi 1, 2 e 3 ha durata non inferiore ad un'ora.
5. Ciascuna lezione di guida ha durata di almeno trenta minuti.
Art. 13
Registri e schede
1. Le autoscuole e i centri di istruzione automobilistica curano la tenuta dei documenti vidimati dalla provincia a cui compete la vigilanza sui medesimi soggetti e contenenti gli elementi fondamentali appresso indicati:
a) registro di iscrizione: data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito;b) registro delle lezioni teoriche: numero del registro di iscrizione e generali di ogni allievo che frequenta i corsi; (Abrogato)c) scheda per l'ammissione all'esame di teoria: generali di ogni singolo allievo e giudizio dell'insegnante sull'ammissibilità alla prova d'esame; (Abrogato)d) scheda per l'ammissione all'esame di guida: generali di ogni singolo allievo e giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità alla prova di esame; (Abrogato)
e) registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al centro di istruzione;
f) libro giornale per il rilascio di ricevute, così come previsto dalla legge n. 264/91, nel caso in cui l'autoscuola svolga anche attività di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore cosi come definito all'art. 1, comma 1, del presente decreto.
2. Il registro di cui al comma 1, lettera e), deve essere redatto e tenuto dal centro di istruzione automobilistica in relazione all'insegnamento teorico e pratico, o solo tecnico, o solo pratico degli allievi provenienti dalle autoscuole consorziate che hanno costituito detto centro di istruzione. In tal caso, nel registro di iscrizione delle autoscuole che hanno costituito il centro è annotato il trasferimento degli allievi al centro stesso.
3. Il centro di istruzione automobilistica provvede a riportare nel registro di cui al comma 1, lettera e) le generalità degli allievi inviati dalle autoscuole consorziate annotando la rispettiva provenienza nonchè tutte le altre indicazioni contenute nella lettera a) del primo comma del presente articolo.
4. Il registro di iscrizione ed il registro degli allievi trasferiti al centro di istruzione automobilistica sono conformi ai modelli di cui agli allegati 3 e 9 del presente regolamento
Art. 14
Norme transitorie
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, della legge 29 luglio 2010, n. 120, le autoscuole che, anteriormente alla data del 13 agosto 2010, svolgevano attività di formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, delle patenti speciali corrispondenti e dei relativi esami di revisione, ovvero a tal fine avevano presentato dichiarazione di inizio attività, continuano la predetta attività dotate del solo materiale richiesto dalla normativa previgente per l'espletamento delle lezioni teoriche e dei veicoli richiesti dall'articolo 6 del presente decreto per le esercitazioni di guida, in relazione a tali categorie di patenti.
1-bis. Le autoscuole di cui al comma 1, possono estendere la loro attività alla formazione dei conducenti per tutte le categorie di patenti e documenti di abilitazione e qualificazione professionale, o dotandosi dei veicoli a tal fine necessari, ai sensi dell'articolo 7-bis o aderendo ad un consorzio che ha costituito un centro di istruzione automobilistica. In tal caso, sono tenute alla presentazione di una dichiarazione di inizio attività: si applicano le disposizioni di cui all'articolo 123, commi 3 e 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'applicazione del presente comma non comporta, di per sè, variazione della titolarità dell'autoscuola. Le predette autoscuole non possono, in ogni caso, più svolgere attività di formazione dei conducenti limitatamente al solo conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.
2. (Abrogato dal DM 17/09/1997 n. 391)
3. I titolari di autoscuole autorizzate anteriormente alla data del 26 aprile 1988, possono trasformare la propria ditta individuale in società, aventi o meno personalità giuridica ed assumere nelle stesse la qualità di legale rappresentante o di socio amministratore; assumere la qualità di legale rappresentante o di responsabile nei centri di istruzione. Analogamente è consentito alle medesime autoscuole di trasformare la società in ditta individuale.
4. I consorzi che hanno regolarmente costituito, alla data del presente regolamento, un centro di istruzione, continuano la loro attività, salvo adeguamento all'art. 7 del presente regolamento, entro i termini stabiliti dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
5. Le cooperative regolarmente costituite alla data del presente decreto, continuano ad esercitare la loro attività e analogamente a quanto previsto per i consorzi, ad istituire centri di istruzione adeguandosi al presente regolamento. Non sono più ammesse comproprietà o disponibilità di veicoli tra più scuole non comprese in un unico centro di istruzione.6. Qualora vi sia una sentenza o una decisione di annullamento di un provvedimento di diniego della autorizzazione all'esercizio di attività dell'autoscuola, a seguito di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l'atto con cui si provvede nuovamente in ordine all'istanza, già presentata in sede amministrativa, non tiene conto dei limiti di contingentamento fissato dall'art. 1 del presente regolamento. (Abrogato)
Il presente decreto, munto del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 maggio 1995
Il Ministro: CARAVALE
Allegato 1 al DM n. 317 del 17/05/1995
Allegato 2 al DM n. 317 del 17/05/1995
Allegato 3 al DM n. 317 del 17/05/1995
Allegato 4 al DM n. 317 del 17/05/1995
Allegato 5 al DM n. 317 del 17/05/1995Allegato 6 al DM n. 317 del 17/05/1995 (Abrogato)Allegato 7 al DM n. 317 del 17/05/1995 (Abrogato)Allegato 8 al DM n. 317 del 17/05/1995 (Abrogato)
Allegato 9 al DM n. 317 del 17/05/1995
Vedi anche: