A 16 anni si potranno trasportare passeggeri. Nuovi dettagli.
AGGIORNAMENTO DEL 6/8/2015
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 Serie Generale del 3/8/2015 è stato pubblicato l'Atto della Camera di cui si parla qui sotto convertito nella legge 29 luglio 2015, n. 115. Tale legge modifica gli articoli 115, 116, 118-bis, 170 del Codice della Strada ed entra in vigore il 18/08/2015.
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Al Senato con l'A.C. (Atto della Camera) n. 2977, il 23 luglio sono state approvate una serie di modifiche legislative allo scopo di adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
Per le disposizioni, si aspetta solo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale per renderle esecutive; esse riguardano procedure e aspetti molto importanti per il settore autoscuole, ragione per cui vale la pena descriverle nel dettaglio.
A sedici anni si potrà trasportare il passeggero
Sui ciclomotori come sui motocili, tricicli e quadricicli leggeri, sarà possibile il trasporto del passeggero già a sedici anni, senza aspettare la maggiore età. Questa è la modifica più rilevante di cui le autoscuole, e le famiglie con esse, dovranno tenere conto. In caso di incidente ricordiamoci infatti che un minorenne potrà risultare sempre responsabile nei confronti dei terzi trasportati.
dal Capo IV dell'AC 2977:
(...) 2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 115:
1) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;
3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1»;
(omissis)
d) all'articolo 170:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a sedici anni»;
2) al comma 7, le parole: «da conducente minorenne» sono sostituite dalle seguenti: «da conducente minore di sedici anni»
Patenti speciali: eliminato il limite di massa del rimorchio
I titolari di patenti speciali di tutte le categorie non avranno più il limite di massa massimo sul rimorchio che trainano.
L'articolo che viene modificato è il numero 116 del Codice della Strada:
all'articolo 116, comma 4, primo periodo, le parole: «la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg» sono soppresse.
Requisiti visivi minimi
L'allegato III del D. Lgs. 59/2011 viene modificato nel punto A.4.2. sostituendo le parole «di 25 gradi verso l'alto» con le parole «di 30 gradi verso l'alto». Si tratta del campo visivo orizzontale binoculare, per cui viene richiesta un'estensione verso l'alto di 30 gradi anziché di 25. Questa informazione deve essere nota ai medici che effettuano la visita per le patenti.
Qualificazione degli esaminatori di guida
Il D. Lgs. 59/2011 subisce altre due modifiche nell'allegato IV, riservato ai requisiti che devono avere gli esaminatori di guida. Ad essi non si richiede più di essere titolari della patente corrispondente a quella per la quale svolge l'attività di esaminatore, a patto di conseguire in alternativa una qualificazione iniziale adeguata.
Ecco le modifiche:
al punto 2.1, alinea, le parole: «di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B» sono sostituite dalle seguenti:
«di categoria B»;
dopo il punto 2.2 è inserito il seguente:
«2-bis. Equivalenze
2-bis.1. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie AM, A1, A2 e A sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività.
2-bis.2. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie C1, C, D1 e D sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività.
2-bis.3. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie BE, C1E, CE, D1E e DE sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività».
Vedi anche:
I vostri commenti...
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L'esame teorico è valido per la patente A1,A2,A, B, B1,B cod. 96, BE
Se ti ha detto qualcuno che non è più valida è una grossa baggianata.
Ricordo che ad esempio un francese, uno spagnolo, un belga, un tedesco ecc... anch'essi cittadini europei possono conseguire la patente con un visus di 5/10 complessivi e circolare tranquillamente nel nopstro Paese mentre in Italia, al cittadino italiano con analoghio requisiti gli viene negata la patente di guida del gruppo 1.
Grazie mille
ma se questa legge è in vigore dal 18 agosto , nei quiz sostenuti durante l'esame nei prossimi giorni , sono stati già modficati i quiz???
E' come dire che al ministero di grazia e giustizia va bene mettere una figura che non sa la differenza tra codice civile e codice penale.
E poi ci stupiamo se il consolato di Londra riceve 300 richieste mensili (!) di iscrizione all'AIRE!!!
Ma il personale è scarso in tutta Italia ( dicono alla motorizzazione) quindi perché questa differenza? Semplice: la motorizzazione è allo sbando ed ognuno fa quello che gli pare.
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/391902/One_Person_One_Licence_consultation.pdf
Verissimo, il sistema è questo purtroppo, ci vorrebbe il modello svizzero cioè allievo frequenta l 'autoscuola impara gli viene rilasciato un attestato, si presenta all esame con l auto che vuole luoi suoa o a noleggio e se è preparato va, altrimenti ripetere, e l autoscuola non sa neanche chi è l esaminatore,
Ma in Italia non si può perche ti immagini le MCTC ale prese con tutti questi candidati , gli schiaffoni che partirebbero, e allora ci tengono a far manodopera consapevoli della loro ignoranza in materia, del tipo esami moto da una che non sa neanche andare sul tricicolo, e arroganti perche statali
Italia di m......
b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;
3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1»;
a) anni quattordici per guidare:
1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purchè non trasportino altre persone oltre al conducente;
b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1, purchè non trasportino altre persone oltre al conducente;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1, purchè non trasportino altre persone oltre al conducente;
Praticamente: il comma A rimane uguale quindi AM si consegue a 14 anni senza poter caricare. Il comma B viene modificato in questo modo:«b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;
2) ve
C'è scritto che per caricare servono 16 anni e non 18. Sul ciclomotore caricherai a 16 e non 18.
Il conseguimento non varia.
loro a momenti manco la patente devono avere... sono schifata dal sistema...
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