Articolo 48 - CdS
Art. 48.
Veicoli a braccia
1. I veicoli a braccia sono quelli:
     a) spinti o trainati dall'uomo a piedi; 
     b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.
Vedi anche:
Azionamento dei veicoli a braccia.
Art. 48.
Veicoli a braccia
1. I veicoli a braccia sono quelli:
     a) spinti o trainati dall'uomo a piedi; 
     b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.