Articolo 197 - Regolamento di Attuazione
(Art. 48 Cod. Str.)
Art. 197. Regolamento di Attuazione
Azionamento dei veicoli a braccia
1. L'azionamento dei veicoli a braccia, mediante la forza muscolare del conducente, deve essere realizzato in modo diverso da quello derivante dall'uso di pedali o di similari dispositivi.
Vedi anche:
Veicoli a braccia.