Il nuovo reato di omicidio stradale
Con 149 voti favorevoli, 3 contrari e 15 astensioni, l'Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il ddl 859-1357-1378-1484-1553-D: “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274”.
Chi uccide al volante con "colpa", ovvero ubriacandosi e guidando in modo sconsiderato, va in galera: questo il senso della nuova legge
Il relatore, sen. Cucca (PD), ha riassunto il contenuto del ddl, in quinta lettura al Senato, che punisce con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave o di grave alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; in stato di ebbrezza o alterazione psicofisica meno grave laddove si tratti di conducenti che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose.
È, invece, punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con minore tasso alcolemico, che abbiano superato specifici limiti di velocità, che abbiano attraversato le intersezioni semaforiche disposte al rosso o abbiano circolato contromano, che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, che abbiano effettuato sorpassi azzardati.
La pena è, tuttavia, diminuita fino alla metà quando l'omicidio stradale, pur cagionato da condotte imprudenti, sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima.
La pena è aumentata se l'autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata). Nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone, la pena è aumentata fino ad un massimo di 18 anni.
E' prevista una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga. Il relatore, infine, ha dato conto della modifica apportata, in quarta lettura, dall'altro ramo del Parlamento in ordine al comma 6, dell'articolo 1. La Camera ha riscritto il comma 8 dell'articolo 189 del codice della strada, che il Senato aveva abrogato: è esclusa l'ipotesi dell'arresto in flagranza di reato, prevista in caso di omicidio stradale, ove il conducente si fermi e presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, e dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose.
Le opposizioni lamentano che le pene sono come quelle previste per l'omicidio preterintenzionale, dunque spropositate
Respinta la questione sospensiva avanzata dal sen. Giovanardi (GAL), contro la quale si è pronunciato il sen. Lumia (PD), è iniziata la discussione generale, alla quale hanno partecipato i sen. Nadia Ginetti, Rosanna Filippin (PD), Candiani, Divina (LN), Scilipoti Isgrò, Malan (FI-PdL), Liuzzi (CR), Giovanardi (GAL), Mazzoni (AL), Mussini (Misto). Pur favorevoli ad un inasprimento delle sanzioni per la guida in stato di ebbrezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, le opposizioni hanno rilevato la sproporzione delle pene (la pena per l'omicidio è aumentata di quattro volte, per le lesioni particolari di otto volte, in caso di fuga del conducente la pena supera quella prevista per l'omicidio preterintenzionale). Hanno criticato inoltre l'equiparazione degli incidenti conseguenti alla guida in stato di ebbrezza con gli incidenti derivanti da specifiche violazioni del codice della strada. Infine, l'esclusione dell'arresto in flagranza nel caso di soccorso da parte del conducente, a fronte di lesioni personali colpose, sarebbe stata più coerente se avesse incluso anche l'ipotesi di omicidio stradale: potrebbe risultare difficile per il conducente distinguere, nell'immediatezza del fatto, tra l'evento di lesioni e quelle di morte.
Fonte: comunicato stampa del Senato
Nota della Redazione: la legge 41/2016 del 23 marzo 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 24 marzo 2016.
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