Circolare - 25/03/2016 - Prot. n. 768 - Introduzione del reato per omicidio stradale
OGGETTO: Legge 23 marzo 2016, n. 41, "Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274".
Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali
N. 768-2014
Roma, 25 marzo 2016
OGGETTO: Legge 23 marzo 2016, n. 41, "Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274".
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 70 del 24 marzo 2016 è stata pubblicata la legge in oggetto, in vigore dalla data odierna, che introduce nel codice penale gli articoli 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali). I due articoli presentano una formulazione simmetrica che prevede, per entrambi i reati, un'ipotesi base (l'omicidio e le lesioni stradali causate dalla violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale) ed una serie di ipotesi aggravate, correlate a comportamenti specifici che saranno successivamente precisati.
Con la presente si intende fornire una prima ricognizione delle modalità di applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente, prevista per i reati in questione, e della determinazione dei termini in cui opera il divieto di conseguire un nuovo titolo abilitativo.
Nel dettaglio, con la modifica del quarto periodo del secondo comma dell'articolo 222 del codice della strada viene chiarito che le sanzioni accessorie di competenza dei Prefetti conseguono tanto a sentenze di condanna, quanto a sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, ed anche in caso di concessione della sospensione condizionale della pena. Qualora a rendersi responsabili dei reati in esame sono i titolari di patenti rilasciate da altri Stati, a pena definitiva verrà adottato un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per il medesimo periodo per il quale opera, per il titolare di patente nazionale, il divieto di conseguire un nuovo documento.
Con l'introduzione del comma 3-bis del medesimo articolo viene stabilito il periodo entro il quale opera il divieto di conseguire una nuova patente.
Tale periodo è di quindici anni per i reati di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 589-bis, c.p., ovvero:
1) omicidio stradale causato da chi si pone alla guida qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (art. 186, comma 2, lett. c), c.d.s.) ed ai sensi dell'articolo 187, c.d.s. (guida in stato di alterazione psico-fisica dopo avere assunto sostanze stupefacenti);
2) omicidio stradale causato dai conducenti di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 186-bis, c.d.s., in stato di ebbrezza alcoolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), c.d.s. (tasso alcolemico rilevato superiore a 0,80 fino ad 1, 50 g/1); si tratta di coloro che:
a. esercitano l'attività di trasporto di persone;
b. esercitano l'attività di trasporto di cose;
c. conducono autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, autobus e altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, autoarticolati e autosnodati;
3) omicidio stradale causato da conducente trovato in stato di ebbrezza alcoolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), c.d.s. (con tasso alcolemico rilevato superiore a 0,80 fino ad 1, 50 g/1).
Nei casi di cui sopra, pur in presenza di limiti edittali diversi per la sanzione penale - da otto a dodici anni per le fattispecie di cui ai numeri 1) e 2), e da cinque a dieci per quella di cui al numero 3) - consegue dunque un uguale periodo di vigenza del divieto di conseguimento di una nuova patente.
Il divieto opera invece per dieci anni nei confronti dei soggetti che si sono resi responsabili di omicidio stradale ai sensi del comma quinto dell'articolo 589-bis, c.p.:
- procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
- attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano;
- a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
Il divieto viene poi elevato a venti anni se l'interessato risulta in precedenza condannato per i reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 2-bis e 187, commi 1 e 1-bis, c.d.s., ed a trenta anni se il responsabile, in violazione dell'articolo 189, comma 1, c.d.s., non abbia adempiuto all'obbligo di fermarsi e prestare assistenza e si sia dato alla fuga.
Il divieto di conseguire una nuova patente opera, invece, per cinque anni se ricorrono le fattispecie di cui al primo comma dell'articolo 589-bis, c.p. (omicidio stradale causato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale) e per tutte le ipotesi di lesioni stradali previste dall'articolo 590-bis, c.p.. Tale termine viene raddoppiato nei confronti:
1) di chi risulti precedentemente condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c);
2) di chi, ai sensi del comma 2-bis del predetto articolo 186, risulti condannato per avere provocato un incidente stradale trovandosi nelle condizioni di cui al punto 1);
3) di chi risulti precedentemente condannato per il reato di cui all'articolo 187, comma 1, c.d.s.;
4) di chi, ai sensi del comma 2-bis del predetto articolo 187, risulti condannato per avere provocato un incidente stradale trovandosi nelle condizioni di cui al punto 3).
L'ultimo periodo del comma 3-ter prevede un ulteriore aumento del termine "sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga". Al riguardo, tenuto conto della complessiva ratio della disciplina, finalizzata alla responsabilizzazione degli utenti della strada rispetto alle potenziali conseguenze dei propri comportamenti di guida, si ritiene che tale aumento sia applicabile anche alle ipotesi per le quali è previsto un divieto di durata di cinque anni, se il conducente non presta soccorso e si dà alla fuga.
Infine, ad eccezione della fattispecie di cui al primo comma dell'articolo 589-bis, c.p., ovvero l'omicidio stradale commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (per il quale, pertanto, si ritiene che debba continuarsi ad applicare l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 223), il comma 3-quater dell'articolo 222 prevede che il Prefetto "ricevuti gli atti dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni", prorogabili fino ad un massimo di dieci in caso di sentenza di condanna non definitiva. Il successivo comma 2-bis prevede che per i titolari di patente rilasciata da Stato estero, in luogo della sospensione provvisoria si applicherà un provvedimento di inibizione alla guida su tutto il territorio nazionale, di durata pari alla sospensione provvisoria surrichiamata.
Pertanto, nella determinazione della durata del periodo di sospensione provvisoria, le SS.LL. valuteranno con il dovuto rigore la gravità dei comportamenti concretamente posti in essere, conformemente alla finalità di prevenire ulteriori rischi per la circolazione da parte di coloro che si sono resi responsabili dei fatti che hanno determinato la contestazione del reato.
Il Vice Capo Dipartimento - Direttore Centrale
Carmen Perrotta
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