Fermi tutti, passano le merci!
La pandemia da COVID-19 sta costringendo tutti, ma proprio tutti, a rivedere la scala delle priorità, per gestire l’emergenza nel modo più pratico e razionale possibile, per salvaguardare la salute prima di tutto, ma anche la dignità delle persone. Perché in questo periodo così caotico dove la confusione e la paura regnano sovrane, è anche facile perdere il controllo e sprofondare nel panico più completo, a discapito di tutto quello che è stato ottenuto in precedenza, magari con tanti sacrifici. Ecco le indicazioni della Commissione Europea indirizzate ai Paesi Membri affinchè riescano a garantire la libera circolazione delle merci.
In questo periodo così delicato, le forze politiche e quelle economiche devono accordarsi in modo molto rapido, per fare fronte alle emergenze, ma anche per rassicurare la popolazione sul fatto che “tutto sia sotto controllo”. Risponde a questa logica, l’esigenza di garantire la continuità della catena di distribuzione di merci alla popolazione di tutta l’Europa.
Di fronte a questo imperativo, tutto il resto passa, o deve passare, in secondo piano.
Ecco dunque la necessità di avere delle corsie preferenziali per i veicoli merci, che vengono a coincidere con la rete TEN-T che si articola in arterie stradali, ferroviarie e fluviali in tutta l’Europa. Lungo questa rete esistono delle frontiere, che ogni singolo Paese adesso ha chiuso, ma che per la Commissione europea devono avere almeno un punto di passaggio agevolato per i veicoli merci, tale da poter essere attraversato in non più di 15 minuti. Ecco anche la richiesta di non imporre restrizioni di accesso ai conducenti di tali veicoli, e a limitare i controlli allo stretto indispensabile, senza imporre documenti o divieti che possano ostacolare i rifornimenti. Si allargano le maglie anche per quanto riguarda il rispetto della normativa sociale: viene chiesta più tolleranza nei controlli, ad esempio si suggerisce di consentire il riposo in cabina, e di non far scendere il conducente dalla cabina di guida anche quando si controllano i documenti.
LA CONFUSIONE SI ESTENDE AL RISPETTO DEI TEMPI DI GUIDA
Per quanto riguarda il tachigrafo, c’è parecchia confusione in materia, perché le deroghe possono essere stabilite dai singoli Stati membri, ma valgono solo all’interno dei confini nazionali. Dunque, un autista che viaggia dalla Norvegia all’Italia, può magari sfruttare la deroga sui tempi di guida quando è in Svizzera, ma poi deve tornare a rispettare gli orari quando è in Italia. Ogni Paese sta facendo a sè, e l’unica iniziativa che è stato possibile realizzare a livello comunitario, è stata questa pagina di informazioni dove sono presenti tutte le deroghe nazionali, Paese per Paese. https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en
SCADONO I DOCUMENTI DI GUIDA? NO PROBLEM (PER IL MOMENTO)
Per quanto riguarda i vari documenti di guida obbligatori nel trasporto stradale, è disponibile questo documento in cui viene specificato quando ritenerli validi lo stesso, anche se la validità è scaduta.
(lista aggiornata al 3 aprile 2020) - traduzione libera dall'originale inglese disponibile a questo link
- Formazione periodica dei conducenti (come da art. 8 della Direttiva 2003/59/CE)
- Patenti di guida, rinnovi e duplicati (come da art. 7 delle Direttiva 2006/16/CE)
- Patentini merci pericolose ADR (rinnovi, come da sezione 1.8.3.16.1 del trattato ADR)
- Ispezioni delle cisterne, batterie dei veicoli, container, ecc. (6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 and 6.10.4 di ADR)
- Ispezioni dei veicoli ADR (9.1.3.4 di ADR) Ispezioni delle cisterne portatili, ecc. (sezioni 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 and 6.7.5.12.2 of ADR)
- Revisioni periodiche dei veicoli a motore e rimorchi (art. 5 della Direttiva 2014/45/UE)
- Rinnovi della Licenza Comunitaria (art. 6 del Reg. 1072/2009/CE e art. 4 del Reg. 1073/2009/CE)
- Rinnovi delle autorizzazioni dei servizi regolari di trasporto persone (art. 9 Regolamento 1073/2009/CE)
- Rinnovo della carta del conducente (art. 5 del Regolamento 1072/2009/CE)
- Rinnovo del patentino per il trasporto di animali vivi (art. 17 del Reg. 1/2000/CE)
In quest’altro documento (COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 23 MARZO 2020, disponibile in lingua inglese in forma originale qui) , è possibile capire l’orientamento della Commissione Europea per quanto riguarda il trasporto internazionale di merci, dove in questo momento regna la confusione e soprattutto c’è il pericolo di riscontrare, alle frontiere, atteggiamenti discriminatori da parte delle autorità di controllo.
(Traduzione sintetizzata del documento a questo link, disponibile in forma estesa e in inglese al seguente link)
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