CQC, altre novità in arrivo
AGGIORNAMENTO DEL 17 GIUGNO 2020
A seguito di una nostra richiesta di chiarimento al Ministero dei Trasporti, si comunica che il D. Lgs 50/2020, pur entrando in vigore il 25 giugno prossimo venturo, necessita di regolamenti attuativi sia per l'organizzazione dei corsi sia per il perfezionamento della procedura informatica, ragione per cui tutte le disposizioni potranno essere effettivamente applicate non prima di giugno 2021.
A seguito dell'aggiornamento della direttiva 2003/59 sulla formazione professionale dei conducenti, il riferimento principe europeo per la CQC, il Governo ha dovuto predisporre uno specifico decreto legislativo di recepimento.
Si tratta del D. Lgs numero 50 del 10 giugno 2020, che entrerà in vigore dopo i canonici 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dunque il 25 giugno 2020, e che si ripercuoterà direttamente sul riferimento principe italiano per la CQC, che è il Decreto Legislativo 286/2005.
Di alcune novità avevamo già accennato lo scorso gennaio, in questo articolo, e riguardavano principalmente l'estensione dell'obbligo della CQC a tutti i conducenti muniti di patenti superiori delle categorie C e D.
La norma nuova, infatti, amplia gli obblighi di qualificazione, eliminando il riferimento alla guida professionale, e aumenta la platea dei possibili autisti interessati all'obbligo.
La qualificazione resta non obbligatoria, oltre che nelle deroghe già note, anche per i seguenti conducenti:
- conducenti di veicoli che operano in zone rurali per approvvigionare l’impresa stessa del conducente;
- conducenti che non offrono servizi di trasporto;
- quando il trasporto è occasionale e non incide sulla sicurezza stradale.
Sono esentati dall'obbligo anche i conducenti di veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell’ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell’attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l’impresa proprietaria del veicolo o che l’ha preso a noleggio o in leasing.
L'aspetto più innovativo del nuovo testo di legge è dato dalla presenza della parola e-learning nel contesto della formazione di scuola guida.
Finora si è sempre assistito a una levata di scudi di fronte a questa parola, sinonimo di didattica a distanza e di conseguente “allontanamento” degli allievi dalle aule di teoria.
Ma i tempi cambiano e l'esigenza di una formazione continua per gli adulti, in tutti i settori professionali, rende importante e prezioso l'uso delle nuove tecnologie anche nel campo della didattica applicata alle regole di circolazione stradale.
La possibilità di acquisire via internet conoscenze importanti per il proprio aggiornamento professionale è nota e utilizzata in molti settori, perché è economica e permette di risparmiare tempo. Il vantaggio di seguire delle lezioni a casa propria, come dal terminale dell'ufficio nei ritagli di tempo, è innegabile e sostenuto da tutte le istituzioni, scolastiche e non, a livello europeo.
Nello specifico, per i corsi di formazione periodica della durata complessiva di 35 ore ogni 5 anni (suddivise in 5 moduli di 7 ore ciascuno) ben 10 ore della formazione (2 ore di lezione per ciascuno dei 5 moduli) possono essere seguite in modalità e-learning. Il Ministero dei Trasporti ha un anno di tempo per stabilire con precisione le procedure che garantiscano l'affidabile identificazione dei discenti e adeguati mezzi di controllo.
L'altro aspetto positivo della norma è dato dalla possibilità di “avere uno sconto” sul totale delle ore da seguire - facciamo sempre riferimento ai corsi di formazione periodica - in favore degli autisti che hanno già seguito dei corsi di formazione specifici per conseguire il patentino ADR, oppure corsi per trasportare animali vivi, o anche attività di formazione riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilità (specifici per gli autisti di autobus).
I nuovi contenuti di legge sono orientati a definire un più ampio “spazio unico europeo della sicurezza stradale” in cui sia possibile diminuire il numero di vittime della strada, migliorando l'istruzione e la formazione degli utenti della strada e proteggendo gli utenti più vulnerabili.
Entro il 2030 l'UE ha anche l'ambizioso obiettivo di ridurre almeno il 40% delle emissioni di gas serra, e per questo aspira non solo ad introdurre tutti i progressi tecnologici già disponibili, ma anche ad avere conducenti con uno stile di guida eco-friendly.
Ecco perché vengono modificati in modo incisivo anche i programmi didattici dei corsi di formazione per la CQC, sia quelli per la formazione iniziale sia quelli per la formazione periodica.
In generale, viene dato maggiore risalto non solo alla sicurezza stradale, ma anche alla salute e sicurezza sul lavoro e alla riduzione dell'impatto ambientale della guida: per questi motivi, viene ribadita l'importanza di avvalersi di simulatori di guida per tutte le esercitazioni necessarie agli autisti
Ecco un'idea di quelli che saranno i nuovi argomenti dei corsi CQC.
Per la parte meccanica: sistema di controllo elettronico della stabilità (ESP), i dispositivi avanzati di frenata di emergenza (AEBS), il sistema di frenatura antibloccaggio (ABS), i sistemi di controllo della trazione (TCS) e i sistemi di monitoraggio dei veicoli (IVMS) ed altri dispositivi omologati di assistenza alla guida o di automazione.
Per la parte di ecoguida: importanza di prevedere il flusso del traffico, mantenimento di una distanza adeguata da altri veicoli e utilizzo della dinamica del veicolo, velocità costante, guida regolare e pressione degli pneumatici adeguata nonché conoscenza dei sistemi di trasporto intelligenti che migliorano l’efficienza alla guida e assistono nella pianificazione degli itinerari.
Per la parte di guida preventiva: capacità di prevedere e valutare i rischi del traffico e di adattare la guida di conseguenza: cogliere i mutamenti delle condizioni della strada, del traffico e meteorologiche e adeguare ad essi la guida, prevedere il verificarsi di eventi, comprendere come preparare e pianificare un viaggio in condizioni meteorologiche anomale, conoscere l’uso delle connesse attrezzature di sicurezza e capire quando un viaggio deve essere rinviato o annullato, a causa di condizioni meteorologiche estreme, adeguare la guida ai rischi del traffico, inclusi i comportamenti pericolosi nel traffico o la distrazione al volante (dovuta all’utilizzo di dispositivi elettronici, al consumo di cibo o bevande ecc.), riconoscere le situazioni pericolose e modificare la guida di conseguenza nonché essere in grado di gestire lo stress che ne deriva, in particolare in rapporto alle dimensioni e al peso dei veicoli e alla presenza di utenti della strada vulnerabili quali i pedoni, i ciclisti e i conducenti di veicoli a motore a due ruote; riconoscere le situazioni potenzialmente pericolose e i casi in cui tali pericoli potenziali rischiano di determinare una situazione in cui non è più possibile evitare un incidente, quindi scegliere e compiere azioni che aumentino i margini di sicurezza in modo che si possa ancora evitare l’incidente qualora il pericolo potenziale dovesse divenire reale.
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e senza una lira di TFR,di conseguenza potrei lavorare domani ma non posso perché economicamente non posso permettermi di spendere 4000 euro per richiedere oggi il CQC merci e persone(se bastano)quando allora sarebbe costato 300 euro,quello che mi domando possibile che da parte del Ministero dei Trasporti (sempre che sia l'istituto di competenza) o chi di competenza vista la crisi per avere oggi un impiego è la gente come me che non sà come portare da mangiare a casa,dare una nuova possibilità a chi ha già sostenuto gli esami per le abilitazioni con comprovato impiego nel settore come fece già a s
Quello che non si capisce bene è se serve la CQC a chi effettua trasporto in conto terzi occasionalmente; prima non serviva (per chi era assunto come operaio, meccanico ecc...); anche adesso, però, sembrano escluse queste persone, dato che si parla di esenzione CQC per trasporto occasionale.
Per quanto riguarda, invece, il 25 giugno come data, sappiamo benissimo che in Italia ci vorrà molto tempo per adeguare i sistemi alla nuova normativa, quindi se ne riparlerà molto più avanti.
Quanto alla sua seconda osservazione, abbiamo fatto riferimento alle modifiche dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 286/2005. Le mandiamo il link al testo modificato. http://www.patente.it/ecom.dll/noAjax?idc=160
Secondo errore: non viene "eliminato il riferimento alla guida professionale" in quanto per il conto proprio la CQC continua a non servire; la VERA differenza è che la CQC servirà anche per quei conducenti in conto terzi che fanno un viaggio ogni tanto, in modo occasionale, cioè anche se non sono assunti come autisti.
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Io lavoro come gommista e ho una patente c e
Esco occasionale con un 7.5 t
Sapete se devo fare il cqc o posso continuare senza?
Grazie a chi mi risponderà