Decreto legislativo - 10/06/2020 - n. 50 - Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti
OGGETTO: Attuazione della direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.
DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 50.
Attuazione della direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l’allegato A, n. 15);
Vista la direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio;
Vista la direttiva 2006/126/CE del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida;
Vista la direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018 che modifica le succitate direttive 2003/59/CE e 2006/126/CE;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e, in particolare, il Capo II recante attuazione della richiamata direttiva n. 2003/59/CE;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, che ha apportato modificazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 al fine di recepire la richiamata direttiva 2006/126/CE;
Visto l’articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l’adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modificazioni all’articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
1. L’articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, è sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti).
1. L’attività di guida su strada aperta all’uso pubblico per mezzo di veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all’obbligo di qualificazione iniziale e all’obbligo di formazione periodica disciplinati dal presente Capo.».
Art. 2.
Modificazioni all’articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
1. L’articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, è sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Ambito di applicazione).
1. La qualificazione di cui all’articolo 14 è richiesta:
a) ai cittadini italiani;
b) ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;
c) ai cittadini di un paese terzo dipendenti di un’impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa.».
Art. 3.
Modificazioni all’articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
1. L’articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, è sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Deroghe).
1. La qualificazione di cui all’articolo 14 non è richiesta ai conducenti dei veicoli:
a) la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze di polizia e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;
c) sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall’operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente;
e) utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali;
f) utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da candidati al conseguimento della patente di guida o di un’abilitazione professionale alla guida, ovvero da soggetti che frequentano una formazione alla guida supplementare nell’ambito dell’apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un istruttore di guida o da un’altra persona titolare della qualificazione professionale di cui all’articolo 14;
g) utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali;
h) che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale del conducente.
2. La qualificazione di cui all’articolo 14 non è richiesta quando ricorrano le seguenti circostanze:
a) i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare l’impresa stessa del conducente;
b) i conducenti non offrono servizi di trasporto;
c) il trasporto è occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale.
3. Ai fini della lettera c) del comma 2, si intende:
a) trasporto occasionale: il viaggio di un veicolo, per la cui guida è richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purché la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito;
b) non incidente sulla sicurezza stradale: il trasporto non eccezionale svolto in conformità alle pertinenti normative sulla circolazione stradale.
4. La qualificazione di cui all’articolo 14 non è richiesta ai conducenti di veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell’ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell’attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l’impresa proprietaria del veicolo o che l’ha preso a noleggio o in leasing.».
Art. 4.
Modificazioni all’articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
1. All’articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 20 (Formazione periodica).
1. I conducenti titolari della qualificazione di cui all’articolo 14 hanno l’obbligo di rinnovarla periodicamente ogni cinque anni, frequentando corsi di formazione periodica secondo le modalità di cui all’allegato I, sezioni 2 e 4.
2. La formazione periodica consiste in un aggiornamento che consente al titolare della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento della propria attività, con particolare riferimento alla sicurezza stradale, alla salute, alla sicurezza sul lavoro e alla riduzione dell’impatto ambientale della guida.
3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di cui all’articolo 19, comma 3, sulla base della disciplina dettata con il decreto di cui all’articolo 19, comma 5-bis.
4. Al termine del corso di formazione periodica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conferma al conducente la validità della qualificazione di cui all’articolo 14.».
Art. 5.
Modificazioni all’articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
1. L’articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 è sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Luogo di svolgimento della qualificazione iniziale e della formazione periodica).
1. I conducenti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), che hanno stabilito in Italia la residenza anagrafica ovvero la residenza normale ai sensi dell’articolo 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché i conducenti cittadini di un paese non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un’impresa di autotrasporto avente sede in Italia seguono in Italia i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica.».
Art. 6.
Modificazioni all’articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
1. All’articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), le parole «regolamento (CE) 484/2002» sono sostituite dalle parole: «regolamento (CE) 1072/2009, recante il codice unionale armonizzato “95”»;
b) al comma 6, lettera b) , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità di rilascio della carta di qualificazione del conducente e di apposizione del codice unionale “95”».
c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Gli attestati di conducente che non recano indicazione del codice “95” dell’Unione e che sono stati rilasciati prima dell’entrata in vigore della presente disposizione a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1072/2009, al fine di certificare la conformità alle prescrizioni sulla formazione previste dal presente decreto, sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza.».
Art. 7.
Assistenza reciproca degli Stati dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo
1. Dopo l’articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 è inserito il seguente:
«Art. 22 -bis (Assistenza reciproca degli Stati dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo).
1. Lo scambio di informazioni sulle qualificazioni dei conducenti professionali avviene mediante la rete elettronica unionale di cui all’articolo 10 -bis della direttiva 2003/59/CE. Tramite la rete possono essere scambiate, con gli altri Stati dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, le informazioni sulle qualificazioni e sui documenti che ne comprovano la titolarità.
2. L’accesso alla rete è protetto. Lo scambio di informazioni sulla rete dell’Unione europea si conforma alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e l’accesso alla rete è consentito esclusivamente alle autorità competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti ai sensi della direttiva 2003/59/CE.».
Art. 8.
Modificazioni agli allegati I e II al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
1. All’allegato I del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Sezione 1:
1) il punto 1.2 è sostituito dal seguente: «1.2 Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l’usura, e prevenirne le anomalie di funzionamento. Limiti dell’utilizzo di freni e rallentatore, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all’inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria, uso di dispositivi elettronici e meccanici come il sistema di controllo elettronico della stabilità (ESP), i dispositivi avanzati di frenata di emergenza (AEBS), il sistema di frenatura antibloccaggio (ABS), i sistemi di controllo della trazione (TCS) e i sistemi di monitoraggio dei veicoli (IVMS) ed altri dispositivi omologati di assistenza alla guida o di automazione.»;
2) il punto 1.3 è sostituito dal seguente: «1.3 Obiettivo: capacità di ottimizzare il consumo di carburante: ottimizzazione del consumo di carburante mediante applicazione delle cognizioni tecniche di cui ai punti 1.1 e 1.2, importanza di prevedere il flusso del traffico, mantenimento di una distanza adeguata da altri veicoli e utilizzo della dinamica del veicolo, velocità costante, guida regolare e pressione degli pneumatici adeguata nonché conoscenza dei sistemi di trasporto intelligenti che migliorano l’efficienza alla guida e assistono nella pianificazione degli itinerari.»;
3) dopo il punto 1.3 è inserito il seguente: «1.3 bis Obiettivo: capacità di prevedere e valutare i rischi del traffico e di adattare la guida di conseguenza: cogliere i mutamenti delle condizioni della strada, del traffico e meteorologiche e adeguare ad essi la guida, prevedere il verificarsi di eventi, comprendere come preparare e pianificare un viaggio in condizioni meteorologiche anomale, conoscere l’uso delle connesse attrezzature di sicurezza e capire quando un viaggio deve essere rinviato o annullato, a causa di condizioni meteorologiche estreme, adeguare la guida ai rischi del traffico, inclusi i comportamenti pericolosi nel traffico o la distrazione al volante (dovuta all’utilizzo di dispositivi elettronici, al consumo di cibo o bevande ecc.), riconoscere le situazioni pericolose e modificare la guida di conseguenza nonché essere in grado di gestire lo stress che ne deriva, in particolare in rapporto alle dimensioni e al peso dei veicoli e alla presenza di utenti della strada vulnerabili quali i pedoni, i ciclisti e i conducenti di veicoli a motore a due ruote; riconoscere le situazioni potenzialmente pericolose e i casi in cui tali pericoli potenziali rischiano di determinare una situazione in cui non è più possibile evitare un incidente, quindi scegliere e compiere azioni che aumentino i margini di sicurezza in modo che si possa ancora evitare l’incidente qualora il pericolo potenziale dovesse divenire reale.»;
4) dopo il punto 1.3 bis, le parole «Patenti di guida C, C+E» sono sostituite dalle seguenti: «Patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE»;
5) il punto 1.4 è sostituito dal seguente: «1.4 Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo: forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilità e baricentro del veicolo, tipi di imballaggi e di palette di carico; categorie principali di merci che necessitano di fissaggio, tecniche di ancoraggio e di fissaggio, uso delle cinghie di fissaggio, verifica dei dispositivi di fissaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.»;
6) il punto 1.5 è sostituito dal seguente: «1.5 Obiettivo: capacità di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri: calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d’infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, le caratteristiche specifiche del trasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap, bambini).»;
7) il punto 1.6 è sostituito dal seguente: «1.6 Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo: forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilità e baricentro del veicolo.»;
8) il punto 2.1 è sostituito dal seguente: «2.1 Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell’autotrasporto e della relativa regolamentazione: durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell’autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica.»;
9) il punto 2.2 è sostituito dal seguente: «2.2 Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci: licenze per l’esercizio dell’attività, documenti da tenere nel veicolo, divieti di percorrenza di determinate strade, pedaggi stradali, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci.»;
10) il punto 3.7 è sostituito dal seguente: «3.7 Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell’autotrasporto di merci e dell’organizzazione del mercato: l’autotrasporto rispetto alle altre modalità di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all’autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diverse specializzazioni (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, di merci pericolose, di animali ecc.), evoluzione del settore (diversificazione dell’offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.).»;
11) il punto 3.8 è sostituito dal seguente: «3.8 Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell’autotrasporto di persone e dell’organizzazione del mercato: l’autotrasporto delle persone rispetto ad altre modalità di trasporto di passeggeri (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all’autotrasporto di persone, sensibilizzazione verso la disabilità, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone.»;
b) alla Sezione 2:
1) al secondo capoverso, le parole «definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n. 40/T» sono sostituite dalle seguenti: «stabiliti dalla direttiva 2006/126/CE»;
2) il terzo capoverso è sostituito dal seguente: «Durante la guida individuale, l’aspirante conducente è assistito da un istruttore alle dipendenze di un’autoscuola, un centro di istruzione automobilistica o di un ente di formazione autorizzati. Ogni aspirante conducente può effettuare al massimo 8 delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualità, affinché sia possibile valutare l’apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell’alternarsi del giorno e della notte, nonché la capacità di ottimizzare il consumo di carburante.»;
3) dopo il terzo capoverso è inserito il seguente: «Parte della formazione può essere fornita da uno dei soggetti autorizzati, tramite strumenti TIC, come l’ e-learning, garantendo, nel contempo, che siano mantenute la qualità elevata e l’efficacia della formazione e selezionando le materie in cui è possibile utilizzare nel modo più efficace gli strumenti TIC, secondo criteri individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono previsti i criteri per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le attività di formazione specifiche prescritte da altre normative dell’Unione. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attività di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto di merci pericolose, quelle riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilità di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e le attività di formazione relative al trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio.»;
4) al quinto capoverso, le parole «un esame, scritto e/o orale» sono sostituite dalle seguenti: «un esame scritto»;
c) alla Sezione 2 -bis , sono apportate le seguenti modifiche:
1) al secondo capoverso, le parole: «definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n. 40/T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004», sono sostituite dalle seguenti: «stabiliti dalla direttiva 2006/126/CE»;
2) il terzo capoverso è sostituito dal seguente: «Durante la guida individuale, l’aspirante conducente è assistito da un istruttore alle dipendenze di un’autoscuola, un centro di istruzione automobilistica o di un ente di formazione autorizzati. Ogni aspirante conducente può effettuare al massimo 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualità, affinché sia possibile valutare l’apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell’alternarsi del giorno e della notte, nonché la capacità di ottimizzare il consumo di carburante.»;
3) dopo il terzo capoverso è inserito il seguente: «Parte della formazione può essere fornita da uno dei soggetti autorizzati, tramite strumenti TIC, come l’ e-learning , garantendo nel contempo che siano mantenute la qualità elevata e l’efficacia della formazione e selezionando le materie in cui è possibile utilizzare nel modo più efficace gli strumenti TIC, secondo criteri individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono previsti i criteri per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le attività di formazione specifiche prescritte da altre normative dell’Unione. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attività di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto di merci pericolose, quelle riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilità di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e le attività di formazione relative al trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio.»;
4) al quinto capoverso, le parole «un esame, scritto e/o orale» sono sostituite dalle seguenti: «un esame scritto»;
d) la Sezione 3 è sostituita dalla seguente:
«Sezione 3
OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA
I corsi obbligatori di formazione periodica devono essere organizzati da un soggetto autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La durata prescritta per tali corsi è di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore che possono essere suddivisi nell’arco di due giorni consecutivi. I corsi sono suddivisi in cinque moduli di sette ore ciascuno e, nell’ambito di ogni modulo, sono consentite due ore di lezione con sistema e-learning , secondo procedure individuate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento all’affidabile identificazione del discente e ad adeguati mezzi di controllo.
Il programma del corso di formazione periodica integrale consta di 35 ore di lezioni teoriche e pratiche, suddivise in moduli di 7 ore ciascuno. Si articola in una parte comune di cui alla lettera a) ed una parte specialistica dedicata alla formazione periodica per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e c):
a) la parte comune del programma, per titolari di carta di qualificazione per il trasporto di persone o di cose, è la seguente:
a.1) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida;
a.2) conoscenza delle norme che regolamentano la circolazione stradale e responsabilità del conducente;
a.3) conoscenza dei rischi alla salute derivanti dallo svolgimento dell’attività professionale e benessere psicofisico dei conducenti;
b) la parte specialistica del programma, per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose è la seguente:
b.1) carico e scarico delle merci e compiti del conducente, specificità dei trasporti nazionali ed internazionali di cose;
b.2) disposizioni normative ed amministrative sul trasporto di cose; documentazioni per il trasporto di cose;
c) la parte specialistica di programma, per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone è la seguente:
c.1) compiti del conducente nei confronti dell’azienda e dei passeggeri, formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilità sulla base degli argomenti previsti dall’allegato II, lettera a) , del regolamento (UE) n. 181/2011; specificità dei trasporti nazionali ed internazionali di persone;
c.2) disposizioni normative ed amministrative sul trasporto di cose; documentazioni per il trasporto di persone.
Con il predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono previsti i criteri per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le attività di formazione specifiche già svolte prescritte da altre normative dell’Unione come equivalenti al massimo a uno dei periodi di sette ore stabiliti. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attività di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto di merci pericolose, le attività di formazione riguardanti il trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 e, per il trasporto delle persone, le attività di formazione riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilità di cui al regolamento (UE) n. 181/2011.».
2. All’allegato II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo è sostituito dal seguente: «REQUISITI RELATIVI AL MODELLO DELL’UNIONE EUROPEA DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE»;
b) per quanto riguarda la facciata 1 della carta di qualificazione del conducente:
1) alla lettera d), il punto 9) è sostituito dal seguente: «9. categorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;»;
2) la lettera e), è sostituita dalla seguente: «e) la dicitura “modello dell’Unione europea” e la dicitura “carta di qualificazione del conducente” nelle altre lingue ufficiali dell’Unione, stampate in blu in modo da costituire lo sfondo della carta:
- tarjeta de cualificacion del conductor
- карта за ÐºÐ²Ð°Ð»Ð¸Ñ„Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸Ñ Ð½Ð° водача
- OsvÄ›dÄeni' profesni' způsobilosti Å™idiÄe
- chaufføruddannelsesbevis
- Fahrerqualifizierungsnachweis
- juhi ametipädevuse kaart
- δελτίο επιμÏŒρφωσης οδηγοÏ
- driver qualification card
- carte de qualification de conducteur
- carta cailiochta tiomana
- kvalifikacijska kartica vozaÄa
- carta di qualificazione del conducente
- vadÄ«tÄja kvalifikÄcijas apliecÄ«ba
- vairuotojo kvalifikacinÄ— kortelÄ—
- gepjarművezetői kepesitesi igazolvany
- karta ta' kwalifikazzjoni tas-sewwieq
- kwalificatiekaart bestuurder
- karta kwalifikacji kierowcy
- carta de qualificação do motorista
- Cartela de pregătire profesională a conducătorului auto
- preukaz o kvalifikacii vodiÄa
- kartica o usposobljenosti voznika
- kuljettajan ammattipätevyyskortti
- yrkeskompetensbevis för förare»;
c) per quanto riguarda la facciata 2 della carta di qualificazione del conducente:
1) alla lettera a) le parole «o sottocategorie» sono soppresse;
2) il punto 10 è sostituito dal seguente: «10. il codice armonizzato dell’Unione, “95”, di cui all’allegato I della direttiva 2006/126/CE;»;
d) il titolo della raffigurazione «CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE» è sostituito da: «MODELLO DELL’UNIONE EUROPEA DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE»;
e) sulla facciata 2 del modello, il punto 10 «codice comunitario» è sostituito da «codice dell’Unione».
Art. 9.
Rete dell’Unione europea delle patenti di guida
1. Dopo l’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è inserito il seguente:
«Art. 116-bis (Rete dell’Unione europea delle patenti di guida).
1. Lo scambio di informazioni con gli altri Stati dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, relative al rilascio, alla conversione, ai duplicati, ai rinnovi di validità e alle revoche delle patenti avviene mediante la rete dell’Unione europea delle patenti di guida, di seguito “rete”.
2. La rete può essere utilizzata anche per lo scambio di informazioni per finalità di controllo previste dalla legislazione dell’Unione.
3. L’accesso alla rete è protetto. Lo scambio di informazioni sulla rete dell’Unione europea si conforma alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e l’accesso alla stessa è consentita esclusivamente alle autorità competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo e delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti professionali.».
Art. 10.
Disposizioni transitorie
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiorna le procedure informatiche per la comunicazione di avvio dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, per il controllo delle presenze degli allievi ai corsi stessi, per la gestione delle lezioni svolte tramite e-learning, per gli attestati di fine corso, per la connessione con la rete dell’Unione europea delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti.
Art. 11.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 giugno 2020
MATTARELLA CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
AMENDOLA, Ministro per gli affari europei
DE MICHELI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DI MAIO, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
BONAFEDE, Ministro della giustizia
GUALTIERI, Ministro dell’economia e delle finanze
DADONE, Ministro per la pubblica amministrazione
PATUANELLI, Ministro dello sviluppo economico
CATALFO, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
Vedi anche: