Stato di emergenza, ma non per tutto - specchietto aggiornato con le proroghe
Risale a pochi giorni fa la circolare che prorogava i documenti di guida alla luce della proroga generale dello stato di emergenza, ma giusto ieri ne è stata emanata una nuova (la prot. 22916 del 27 agosto 2020) che apporta delle modifiche importanti e sostanziose, e che annulla le disposizioni della precedente.
Cosa succede?
Succede che, analizzando nel dettaglio le innumerevoli disposizioni che si sono precedute nel corso di questi travagliati mesi “pandemici”, ci si è accorti che, seppure lo stato di emergenza sia stato prorogato, a livello generale, fino al 15 ottobre 2020, alcune pratiche devono invece andare avanti.
Le pratiche in questione sono quelle indicate nell'art. 103 comma 2 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella Legge 27 del 24 aprile 2020, che riguarda la sospensione dei termini nei “procedimenti amministrativi relativi a certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati”.
L'articolo 103, infatti, non rientra nell'allegato 1 del Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, quello che ha sostituito tutte le parole “31 luglio 2020” (stato di emergenza fissato la prima volta) con le parole “15 ottobre 2020” (stato di emergenza fissato la seconda volta il 30 luglio).
Il decreto di luglio lo chiarisce bene all'art. 1 comma 4: “I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020”.
Ricapitoliamo, dunque:
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lo stato di emergenza, per tutti i documenti quali gli attestati dei corsi di formazione, i certificati di formazione, le attestazioni sanitarie, rimane fissato al 31 luglio 2020, di conseguenza la proroga è valida fino al 29 ottobre 2020 (bisogna calcolare i 90 giorni a partire dal 31 luglio).
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I fogli rosa e le marche operative utili ad iscriversi all'esame di teoria sono validi fino al 13 gennaio 2021 (DD 268/2020).
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Ancora diverso il discorso per le patenti di guida e le CQC, che sono documenti validi a livello europeo, per cui l'Unione Europea ha stabilito delle proroghe con criteri diversi dai legislatori italiani.
In questo caso, salvo “le disposizioni più favorevoli”, valgono le regole europee.
Fortunatamente, la Commissione europea ha deciso di concedere all'Italia un'ulteriore proroga alle scadenze delle CQC (il 9 settembre è stato calcolato che scadono contemporaneamente più di 62mila CQC persone rilasciate 7 anni fa per documentazione) e dunque i conducenti di autobus possono tirare un sospiro di sollievo, riuscendo a evitare di seguire i corsi di aggiornamento in tutta fretta.
Riepiloghiamo la situazione generale con il nostro solito specchietto aggiornato alle ultime modifiche ministeriali, ricordando ai nostri clienti che il reparto informatico di SIDA sta preparando il nuovo aggiornamento software e non appena sarà pronto verrà data opportuna comunicazione attraverso la Newsletter.
Le autoscuole possono rassicurare tutti i clienti con i documenti scaduti (siano essi patenti, fogli rosa, permessi provvisori di guida) che, in ogni caso, ci sono dei precisi indirizzi operativi per gli agenti di polizia addetti ai controlli su strada, che devono tenere conto di queste proroghe.
In grassetto fucsia sono evidenziate le scadenze confermate nella circolare prot. 22916 del 27 agosto 2020.
Pratiche per autorizzazioni | In scadenza dal | Proroga validità fino a | Fonte | |
Foglio rosa – rilascio per esame | 31/1/2020 al 28/10/2020 | 13/01/2021 | ||
Autorizzazione ad esercitarsi alla guida rilasciata a conducenti per revisione tecnica (art. 128 del CDS) | 31/1/2020 al 28/10/2020 | 29/10/2020 |
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Rinnovo patente di guida rilasciata da un Paese UE diverso da Italia | 01/02/2020 al 31/08/2020 | Proroga di 7 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata | ||
Rinnovo patente di guida (conferma validità) | 1/2/2020 al 31/05/2020 | valida fino al 31/12/2020 in Italia, mentre all'estero proroga di 7 mesi a partire dalla scadenza indicata |
DL 18/2020 Circolare 22916 del 27 agosto 2020
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Rinnovo patente di guida (conferma validità) | 1/6/2020 al 31/8/2020 | inItalia e all'estero proroga di 7 mesi a partire dalla scadenza indicata | ||
Rinnovo patente di guida (conferma validità) |
il e dal 1/9/2020 al 30/12/2020 |
Solo in Italia, vale fino al 31/12/2020 | ||
Patente internazionale | 31/01/2020 al 30/08/2020 | - caso non trattato | ||
Patente nautica | 31/01/2020 al 31/07/2020 | 31/12/2020 | ||
KA e KB rinnovo | 31/1/2020 al 31/7/2020 | 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza* | *29 ottobre 2020 |
Art. 103/2° del decreto-legge
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ADR rinnovo Attestato consulente ADR rinnovo |
31/01/2020 al 29/2/2020 | 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza* | *29 ottobre 2020 | |
ADR rinnovo
Attestato consulente ADR rinnovo
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01/03/2020 al 30/11/2020 | 30/11/20 |
Fonte: ACCORDO adr multilaterale M324 |
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ADR rinnovo
Attestato consulente ADR rinnovo
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dal 1/3/2020 al 31/7/2020 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza* |
*29 ottobre 2020 |
Art. 103/2° del decreto-legge |
Rinnovo CQC rilasciata da Paese UE diverso da Italia | 1/02/2020 al 31/08/2020 |
Proroga di 7 mesi a partire dalla scadenza indicata |
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Rinnovo CQC rilasciata in Italia | 1/02/2020 al 29/03/2020 |
(in Italia)29/10/2020 (nel resto dell'UE) |
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Rinnovo CQC rilasciata in Italia | 30/03/2020 al 31/12/2020 | 7 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata |
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Rinnovo CQC rilasciata in Italia | 31/1/2020 | (in Italia)29/10/2020 |
Circolare 22916 del 27 agosto 2020
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Richiesta esame teoria per patente di guida (marca operativa) | Dal 31/01/2020 al 15/10/2020 | 13/01/21 |
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Pratiche per procedimenti | Sospensione | |||
Richiesta esame CQC | Dal 23/02/2020 al 15/05/2020 | Nella durata complessiva non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020* | *mandare avanti la data esistente di 83 giorni | Art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2020, e art. 37 del decreto-legge 23/2020 |
Richiesta esame ADR | Dal 23/02/2020 al 15/05/2020 | Nella durata complessiva non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020* | *mandare avanti la data esistente di 83 giorni | Art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2020, e art. 37 del decreto-legge 23/2020 |
Richiesta esame KB | Dal 23/02/2020 al 15/05/2020 | Nella durata complessiva non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020* | *mandare avanti la data esistente di 83 giorni | Art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2020, e art. 37 del decreto-legge 23/2020 |
Richiesta di riporto di teoria | Dal 31/01/2020 al 28/10/2020 | I candidati che ne hanno titolo, il cui “foglio rosa” è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, hanno a decorrere dal 29 ottobre 2020, 2 mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria |
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Richiesta di revisione patente (art. 126 bis CDS) – patente di guida scaduta di oltre tre anni impone esame di revisione ovvero prova pratica di guida chiamata esperimento di guida cfr. circolare 14622 del 4 febbraio 2020 | Dal 23/02/2020 al 15/05/2020 | Nella durata complessiva non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020* | *mandare avanti la data esistente di 83 giorni | Art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2020, e art. 37 del decreto-legge 23/2020 |
Richiesta di revisione patente (art. 128 CDS) – esame di teoria | Dal 23/02/2020 al 15/05/2020 | Nella durata complessiva non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020* | *mandare avanti la data esistente di 83 giorni |
Art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge
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Richiesta di revisione CQC (perdita di punti) | Dal 23/02/2020 al 15/05/2020 | Nella durata complessiva non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020* | *mandare avanti la data esistente di 83 giorni |
Art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge
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Richiesta di ripristino CQC (con CQC scaduta da oltre due anni) | Dal 31/01/2020 al 28/10/2020 | Non si tiene conto del periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 28/10/2020. Di conseguenza, a partire dal 29 ottobre 2020 il titolare della CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 272 giorni, senza sottoporsi ad esame di ripristino |
Circolare MIT 16356 del 12/6/2020
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Attestato per rinnovo ADR a seguito della frequenza del corso obbligatorio | Dal 31/01/2020 al 31/07/2020 | 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza* | *29 ottobre 2020 | Circolare 22916 del 27 agosto 2020 |
Altre autorizzazioni | In scadenza dal | |||
Certificato medico ex art. 119 CDS | 31/1/2020 al 31/7/2020 | 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza* | *29 ottobre 2020 |
Art. 103/2° del decreto-legge |
Attestato rilasciato al termine del corso iniziale CQC | 31/1/2020 al 28/10/2020 | 29 ottobre 2020 |
Circolare 22916 del 27 agosto 2020
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Permesso provvisorio di guida (permesso CML) | 31/1/2020 al 31/7/2020 | 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza* | *29 ottobre 2020 |
Art. 103/2° del decreto-legge |
Attestato CML per conducenti over 65 guida autoarticolati | 31/1/2020 al 31/7/2020 | 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza | *29 ottobre 2020 |
Art. 103/2° del decreto-legge |
Attestato CML per conducenti over 60 guida autobus | 31/1/2020 al 31/7/2020 | 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza |
Art. 103/2° del decreto-legge Circolare 22916 del 27 agosto 2020
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