Decreto Dirigenziale - 12/08/2020 - n. 268 - Proroghe esercitazioni di guida
OGGETTO: Proroga dei termini di cui all’articolo 122, del codice della strada.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Decreto Dirigenziale n. 268 del 12/08/2020
IL DIRETTORE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada”, in particolare l’art. 121, concernente gli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida, l’art. 122 concernente le esercitazioni di guida e l’autorizzazione provvisoria ad esercitarsi alla guida e l’art. 128 recante revisione tecnica della patente di guida;
VISTO il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso fino al 31 luglio 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
VISTO il decreto dirigenziale 22 maggio 2020, n. 148 che ha prorogato i termini previsti dall’art. 122 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 29 ottobre 2020 per sostenere la prova di valutazione delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida;
VISTO il decreto dirigenziale 8 giugno 2020, n. 159 che ha prorogato i termini di validità delle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida di cui all’art. 122 comma 6 del codice della strada fino al 29 ottobre 2020;
CONSIDERATA la necessità di prevedere una più lunga proroga dei termini stabiliti dall’art. 122, comma 6, del codice della strada a causa del protrarsi del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 oltre il mese di ottobre 2020 e considerato, in particolare il rilevantissimo numero di candidati che devono sostenere la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida, numero che è andato vieppiù aumentando in considerazione del periodo di sospensione dello svolgimento degli esami di idoneità;
RITENUTO di allineare i termini di proroga di cui ai predetti commi 1 e 6 dell’art. 122 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al novantesimo giorno successivo alla scadenza dello stato di emergenza, per sostenere le prove d’esame sia di valutazione delle cognizioni che di valutazione delle capacità e dei comportamenti
DECRETA
Art. 1
Proroga dei termini di cui all’articolo 122, del codice della strada
1. Il termine previsto dall’art. 122, comma 1 del codice della strada decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida, qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è prorogato al 13 gennaio 2021. Entro tale data le prove di valutazione delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida si svolgono previa prenotazione presso il competente Ufficio Motorizzazione civile.
2. Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020 sono prorogati fino al 13 gennaio 2021.
3. Il termine di cui al comma 2 è prorogato anche per le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate a conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente di guida ai sensi dell’art. 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Il Centro elaborazione dati della Direzione Generale per la Motorizzazione aggiornerà, automaticamente, le date di scadenza di validità delle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida di cui al comma 1.
Roma, 12 agosto 2020
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Alessandro Calchetti
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