Decreto Ministero dei Trasporti - 30/11/2020 - n. 535 - Espletamento prove pratiche in Calabria, Lombardia e Piemonte
Oggetto: Espletamento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di guida nelle Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto n. 535 del 30 novembre 2020
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivitàe gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione didecreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e, in particolare, gli articoli 121 e 122;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 4 novembre 2020;
VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 4 novembre 2020, adottata ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, con la quale sono state individuate, ai sensi e per gli effetti del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 3" e le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 4";
VISTO l'articolo 1, comma 9, lett. s), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, che prevede, tra l'altro, che: "in presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e alfine di contenere la diffusione dell'infezione da COVID-19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche dì guida di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo infavore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove";
VISTO il proprio decreto n. 507 dell'11 novembre 2020 con il quale, al fine di contenere la diffusione dell'infezione da COVID-19 ed in coerenza con le misure di contenimento previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 per le Regioni collocate "uno scenario di tipo 4", ha disposto sospensione fino a 21 novembre 2020 delle prove pratiche di guida di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi nel territorio delle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, indicate nell'allegato 2 della predetta ordinanza del Ministro della Salute 4 novembre 2020, nonché la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei termini previsti dall'articolo 122, comma 1, del citato decreto legislativo, in scadenza tra la data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 507 dell'11 novembre 2020 ed il 21 novembre 2020, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove;
VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 19 novembre 2020 che, "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19", dispone che l'ordinanza del medesimo Ministro della salute 4 novembre 2020 relativa, tra l'altro, alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta "è rinnovata fino alla data del 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dagli articoli 2 e 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020".
VISTO il proprio decreto n. 522 del 23 novembre 2020 con il quale, in coerenza con le misure disposte dall'ordinanza del Ministro della Salute 19 novembre 2020 e per le finalità di cui al proprio decreto n. 507 dell'11 novembre 2020, ha confermato per le predette Regioni le misure già introdotte dal citato decreto n. 507 fino alla data del 3 dicembre 2020 ed ha disposto, in favore dei candidati che per tale ragione non hanno potuto sostenere le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, la proroga fino al 13 gennaio 2021 del termine validità delle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida in scadenza tra la data di entrata in vigore dello decreto n. 522 del 23 novembre 2020 ed il 3 dicembre 2020;
VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 27 novembie 2020 che dispone, tra l'altro, che per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte cessa l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, fino alla data del 3 dicembre 2020;
RITENUTO che la predetta ordinanza comprovi come nelle Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte sia venuto a mancare quel "particolare aggravamento della situazione epidemiologica" di cui all'articolo 1, comma 9, lett. s), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, che costituisce il presupposto per il perdurare delle misure di "temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo infavore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove";
RITENUTO conseguenzialmente di dover far cessare, nei riguardi delle Regioni Calabria Lombardia e Piemonte, gli effetti del proprio decreto n. 522 del 23 novembre 2020 e disporre la ripresa delle attività delle prove pratiche di guida di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio delle medesime Regioni;
DECRETA
Art. 1
Espletamento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente diguida nelle Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte
1. In coerenza con le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020, è disposta la ripresa dell'attività concernenti le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi nel territorio delle Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte.
2. Il comma 1 si applica anche alle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di guida da espletarsi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 2
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di sua adozione e fino al 3 dicembre 2020.
IL MINISTERO
Paola De Micheli
Vedi anche: