Proroghe causa Covid-19: si aggiunge anche il Regolamento "Omnibus II"
A distanza di un anno dalla diffusione del Covid-19 su scala mondiale, dobbiamo purtroppo fare ancora i conti, oltre che con la malattia e le drammatiche statistiche dei decessi, con lockdown, restrizioni, chiusure, divieti e ritardi su tutta la linea e in ogni settore. Anche nel campo dei trasporti, soprattutto per quello che riguarda la parte pratica dei corsi e quella amministrativa dei documenti e degli attestati, ci sono parecchi arretrati, ragione per cui da tutte le parti, sia dal Ministero italiano, sia dal governo europeo, si cerca di "mettere una pezza" e di prorogare tutto quello che si può.
Su lato italiano, ricordiamo che il Decreto Legge 14 gennaio 2021 n. 2 ha provveduto a prorogare lo stato di emergenza, dal 31 gennaio 2021 al 30 aprile 2021. Di conseguenza, slittano tutti i termini che fanno riferimento a questo "paletto", che si spostano ai 90 giorni successivi.
Ora c'è però da fare i conti anche con il Regolamento europeo 2021/267/UE conosciuto come "Regolamento Omnibus II", in applicazione a partire dal 6 marzo 2021, che interviene anch'esso a indicare nuove proroghe per i documenti validi a livello europeo, che sono la patente e la CQC.
A disporre nuove scadenze, tenendo appunto conto di questa novità europea, è la circolare prot. 7203 del 1 marzo 2021.
In linea di massima, e sintetizzando al massimo, il Regolamento europeo 2021/267 ha stabilito due tipi di proroga: la prima, che per comodità chiamiamo "proroga della proroga", consiste nel prorogare di ulteriori 6 mesi tutto quello che già aveva conosciuto una prima proroga di 7 mesi. In questo modo si cerca di dare il maggior respiro possibile ai documenti di guida che pure cominciano davvero a essere "vecchi", stabilendo però una data finale di scadenza che è il 1 luglio 2021. La seconda proroga vale invece per quei documenti che ancora non rientravano nella casistica messa in piedi dal primo regolamento europeo, il 2020/698: tale nuova proroga viene stabilita essere di 10 mesi.
Ricordiamo ancora una volta che la situazione delle Motorizzazioni in Italia è a "macchia di leopardo", con i servizi che procedono regolari in molte province e che sembrano invece fermi in altre, anche tenendo conto che in molte zone è ritornato il livello di allerta al massimo grado, che impedisce di fare gli esami di pratica di guida e di conseguenza rallenta ulteriormente tutta la catena dei processi.
Ecco la situazione generale sintetizzata attraverso il nostro solito specchietto aggiornato alle ultime modifiche ministeriali, ricordando ai nostri clienti che il reparto informatico di SIDA sta preparando il nuovo aggiornamento software e non appena sarà pronto verrà data opportuna comunicazione attraverso la Newsletter.
Le autoscuole possono rassicurare tutti i clienti con i documenti scaduti (siano essi patenti, fogli rosa, permessi provvisori di guida) che, in ogni caso, ci sono dei precisi indirizzi operativi per gli agenti di polizia addetti ai controlli su strada, che devono tenere conto di queste proroghe.
In grassetto blu sono evidenziate le scadenze modificate per mezzo della circolare prot. 7203 del 1 marzo 2021. Le parti in blu sono state confermate dalla medesima circolare ma non hanno subìto modifiche.
Pratiche per autorizzazioni | In scadenza dal | Proroga validità fino a | Fonte | |
Foglio rosa – rilascio per esame | 31/1/2020 al 30/04/2021 |
29/07/2021*
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*sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità - (la proroga può essere applicata, se del caso, anche ai fogli rosa per i quali è già stato chiesto il riporto di teoria, n.d.r.) |
Art. 103 c.2 e 2 sexies DL 18/2020 convertito in legge con modificazioni Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021 |
Autorizzazione ad esercitarsi alla guida rilasciata a conducenti per revisione tecnica (art. 128 del CDS) | 31/1/2020 al 30/04/2021 | 29/07/2021 |
Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021
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Richiesta di riporto di teoria | Dal 31/01/2020 al 29/07/2021 | I candidati che ne hanno titolo, il cui “foglio rosa” è stato prorogato fino al 29/07/2021, hanno a decorrere dal 30/07/2021, 2 mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria | ||
Richiesta esame teoria per patente di guida (marca operativa) | Pratica registrata tra il 01/01/2020 e il 31/12/2020 | Validità di un anno a partire dalla registrazione della pratica | Questa disposizione vale per tutte le pratiche, anche per quelle che già avevano sfruttato precedenti proroghe |
Decreto Milleproroghe 2020
Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021
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Rinnovo patente di guida rilasciata in Italia(conferma validità) | dal 1/2/2020 al 31/05/2020 | "Proroga della proroga": 7 mesi + 6 mesi contati dalla data di scadenza |
Reg. 2020/698/UE Reg. 2021/267/UE Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021 |
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Rinnovo patente di guida rilasciata in Italia(conferma validità) | dal 1/6/2020 al 31/08/2020 |
"Proroga della proroga": 7 mesi + 6 mesi contati dalla data di scadenza - fino al max 1/7/2021 |
Reg. 2020/698/UE Reg. 2021/267/UE Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021 |
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Rinnovo patente di guida rilasciata in Italia(conferma validità) | dal 1/9/2020 al 30/06/2021 |
"Proroga nuova" di 10 mesi contati dalla data di scadenza |
Reg. 2021/267/UE
Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021
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Rinnovo patente di guida rilasciata in Italia(conferma validità) | dal 31/01/2020 al 29/09/2020 |
solo per la circolazione in Italia (se vale come condizione più favorevole) proroga fino al 29/07/2021
come documenti di riconoscimento, le patenti valgono solo fino al 30/04/2021 |
Art. 103 DL 18/2020, convertito in legge con modificazioni Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021 |
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Patente internazionale | 31/01/2020 al 30/08/2020 | - caso non trattato | ||
Patente nautica (solo per la navigazione in Italia) | 31/01/2020 al 29/04/2021 | 30/04/2021 | Art. 104 DL 18/2020, convertito in legge con modificazioni | |
KA e KB rinnovo | 31/01/2020 al 30/04/2021 | 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2021) cioè fino al 29/07/2021 "sempre che, evidentemente, non siano già stati rinnovati nella validità" |
Art. 103 DL 18/2020, convertito in legge con modificazioni
Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021
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ADR rinnovo (per la circolazione in Italia)
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31/01/2020 al 30/04/2021 | 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza cioè fino al 29/07/2021 |
Art. 103 DL 18/2020, convertito in legge con modificazioni Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021 |
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ADR rinnovo (nell'ambito dell'Accordo M330 e per la circolazione internazionale)
Attestato consulente ADR rinnovo
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01/03/2020 al 01/02/2021 |
28/02/2021 |
In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1 marzo 2021 |
Fonte: ACCORDO adr multilaterale M330
Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021
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Attestato consulente ADR rinnovo (per la professione in Italia)
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dal 31/01/2020 al 30/04/2021 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza cioè fino al 29/07/2021 |
Art. 103 DL 18/2020, convertito in legge con modificazioni Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021
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Rinnovo CQC rilasciata da Paese UE diverso da Italia e rinnovo CQC rilasciata da Italia | 1/02/2020 al 31/05/2020 |
"Proroga della proroga": 7 mesi + 6 mesi contati dalla data di scadenza
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Reg. 2020/698/UE Reg. 2021/267/UE Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021 |
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Rinnovo CQC rilasciata da Paese UE diverso da Italia e rinnovo CQC rilasciata da Italia | 1/6/2020 al 31/8/2020 |
"Proroga della proroga": 7 mesi + 6 mesi contati dalla data di scadenza - fino al max 1/7/2021 |
Reg. 2020/698/UE Reg. 2021/267/UE Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021
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Rinnovo CQC rilasciata da Paese UE diverso da Italia e rinnovo CQC rilasciata da Italia | 1/9/2020 al 30/06/2021 |
"Proroga nuova" di 10 mesi contati dalla data di scadenza |
Reg. 2021/267/UE
Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021 |
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Rinnovo CQC rilasciata in Italia | 31/01/2020 al 29/09/2020 |
per circolare in Italia (se vale come condizione più favorevole): 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza cioè fino al 29/07/2021 |
art. 103 DL 18/2020 con modificazioni
Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021 |
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Pratiche per procedimenti | Sospensione | |||
Richiesta esame CQC | Dal 23/02/2020 al 15/05/2020 | Nella durata complessiva non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020* | *mandare avanti la data esistente di 83 giorni | Art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2020, e art. 37 del decreto-legge 23/2020 |
Richiesta esame ADR | Dal 23/02/2020 al 15/05/2020 | Nella durata complessiva non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020* | *mandare avanti la data esistente di 83 giorni | Art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2020, e art. 37 del decreto-legge 23/2020 |
Richiesta esame KB | Dal 23/02/2020 al 15/05/2020 | Nella durata complessiva non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020* | *mandare avanti la data esistente di 83 giorni | Art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2020, e art. 37 del decreto-legge 23/2020 |
Richiesta di revisione patente (art. 126 bis CDS) – patente di guida scaduta di oltre tre anni impone esame di revisione ovvero prova pratica di guida chiamata esperimento di guida cfr. circolare 14622 del 4 febbraio 2020 | Dal 23/02/2020 al 15/05/2020 | Nella durata complessiva non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020* | *mandare avanti la data esistente di 83 giorni | Art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2020, e art. 37 del decreto-legge 23/2020 |
Richiesta di revisione patente (art. 128 CDS) – esame di teoria | Dal 23/02/2020 al 15/05/2020 | Nella durata complessiva non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020* | *mandare avanti la data esistente di 83 giorni |
Art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2020, e art. 37 del decreto-legge 23/2020
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Richiesta di revisione CQC (perdita di punti) | Dal 23/02/2020 al 15/05/2020 | Nella durata complessiva non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020* | *mandare avanti la data esistente di 83 giorni |
Art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2020, e art. 37 del decreto-legge 23/2020
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Richiesta di ripristino CQC (con CQC scaduta da oltre due anni) | Dal 31/01/2020 al 28/10/2020 | Non si tiene conto del periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 28/10/2020. Di conseguenza, a partire dal 29 ottobre 2020 il titolare della CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 272 giorni, senza sottoporsi ad esame di ripristino |
Circolare MIT 16356 del 12/6/2020
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Attestato per rinnovo ADR a seguito della frequenza del corso obbligatorio | Dal 31/01/2020 al 30/04/2021 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (30 aprile 2021) cioè fino al 29/07/2021 |
Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021
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Altre autorizzazioni | In scadenza dal | |||
Certificato medico ex art. 119 CDS | 31/1/2020 al 30/04/2021 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (30 aprile 2021) cioè fino al 29/07/2021 |
art. 103 DL 18/2020 con modificazioni
Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021 |
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Attestato rilasciato al termine del corso iniziale CQC | 31/1/2020 al 30/04/2021 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (30 aprile 2021) cioè fino al 29/07/2021 |
art. 103 DL 18/2020 con modificazioni
Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021 |
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Permesso provvisorio di guida (permesso CML) | 31/1/2020 al 30/04/2021 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (30 aprile 2021) cioè fino al 29/07/2021 |
art. 103 DL 18/2020 con modificazioni Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021
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Attestato CML per conducenti over 65 guida autoarticolati | 31/1/2020 al 30/04/2021 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (30 aprile 2021) cioè fino al 29/07/2021
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art. 103 DL 18/2020 con modificazioni
Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021 |
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Attestato CML per conducenti over 60 guida autobus | 31/1/2020 al 30/04/2021 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (30 aprile 2021) cioè fino al 29/07/2021
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art. 103 DL 18/2020 con modificazioni
Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021 |
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