Circolare - 01/03/2021 - Prot. n. 7203 - Proroga documenti
OGGETTO: Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni e del Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 cd. "Omnibus II".
Sostituita dalla Circolare prot. n. 14282 del 27/04/2021
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
Circolare prot. n. 7203 del 1 marzo 2021
OGGETTO: Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni e del Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 cd. "Omnibus Il".
In data 22 febbraio 2021 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021, recante "misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche ed attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698": in particolare, gli articoli 2 e 3 recano disposizioni di proroga della validità della carta di qualificazione del conducente e dei termini entro i quali è dovuta la formazione periodica, nonché proroga di validità delle patenti di guida.
Quanto sopra comporta la necessità di aggiornare le istruzioni fornite con circolare prot. n. 2143 del 21 gennaio 2021, in ragione della nuova applicazione che occorre dare alle disposizioni di cui ai summenzionati articoli 2 e 3 del citato Regolamento 2021/267, il cui contenuto di seguito, per migliore comprensione, sinteticamente si espone.
L'articolo 2 in materia di proroga dei termini previsti dalla direttiva 2003/59/CE dispone che:
• la validità di una CQC (nell'ordinamento italiano di una patente CQC con codice 95 o di una CQC card con codice 95) che sarebbero scaduta o scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, è prorogata di dieci (10) mesi rispetto alla data di scadenza indicata su ciascuna carta;
• la validità di una CQC (nell'ordinamento italiano di una patente CQC con codice 95 o di una CQC card con codice 95) che dopo l'applicazione della proroga di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2020/698, sarebbe scaduta o scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera ulteriormente prorogata per sei (6) mesi e comunque mai oltre la data del 1° luglio 2021, se la predetta proroga di sei mesi viene a scadere dopo;
• le medesime casistiche di proroga si accordano, conseguentemente, ai termini entro si quali doveva provvedere, o si dovrà provvedere, all'assolvimento dell'obbligo di formazione periodica. L'articolo 3, in materia di proroga dei termini previsti dalla direttiva 2006/126/CE dispone che:
• la validità delle patenti di guida che, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata;
• la validità delle patenti di guida che, dopo l'applicazione della proroga di cui di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/698, sarebbe scaduta o scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera ulteriormente prorogata per sei (6) mesi e comunque mai oltre la data del 1° luglio 2021, se la predetta proroga di sei mesi viene a scadere dopo.
Si rammenta poi che l'Italia, con Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, è stata autorizzata ad applicare la proroga di sette mesi già prevista dall'art. 2 del regolamento (UE) 2020/698 non solo alle CQC in scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, ma anche a quelle in scadenza dal 1 ° settembre 2020 al 31 dicembre 2020. Di tale circostanza occorre tenere debito conto in sede di interpretazione ed applicazione delle nuove disposizioni in materia di proroga della qualificazione di tipo CQC.
Nulla è innovato invece, nell'ordinamento nazionale, rispetto a quanto già esposto con la circolare prot. n. 2143 del 21 gennaio 2021, ivi compresa la proroga del termine per sostenere la prova di verifica delle cognizioni teoriche per conseguire una patente di guida.
Resta altresì confermata la disciplina di cui all'accordo multilaterale M330 sottoscritto dall'Italia in data 23 ottobre 2020 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'ADR, relativo ai certificati di formazione dei conducenti in conformità al 8.2.2.8.2 dell'ADR e i certificati di consulente per la sicurezza in conformità al 1.8.3.7 dell'ADR -, della cui disciplina pure si è dato conto nella predetta circolare del gennaio u.s.
Alla luce delle nuove disposizioni di proroga intervenute in sede comunitaria, si ritiene - come di prassi - opportuno ripubblicare la prot. n. 2143 del 21 gennaio 2021, in materia di proroghe di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, evidenziando in grassetto le parti innovate.
Si riepilogano, ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme attualmente in vigore, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida:
1. PATENTI DI GUIDA E TERMINI EX ARTT. 121 E 122 CDS
a) Per la disciplina della proroga della validità delle patenti di guida, occorre coordinare in materia le seguenti disposizioni vigenti:
- la previsione di cui all'art. 3 del regolamento 2020/698 (UE), che proroga la validità delle patenti di guida in scadenza dal 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;
- la previsione di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267 che accorda alle patenti di cui al punto precedente, un'ulteriore proroga di sei mesi e comunque una scadenza non oltre al 1° luglio 2021;
- la previsione di cui all'art. 3, paragrafo 1, del regolamento 2021/267 che proroga la validità delle patenti di guida che scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 per un periodo di 10 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata:
- la norma di cui all'articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, per effetto della quale le patenti quali titoli abilitativi alla guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza e dunque, al momento, fino al 29 luglio 2021;
- la norma di cui all'art. 104, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, per effetto della quale la validità delle patenti di guida italiane quali documenti di riconoscimento, in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021.
Alla luce di tali disposizioni si chiarisce che:
1) per la circolazione su tutto il territorio dell'UE e dello SEE, con le patenti rilasciate in Italia
e
2) per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio (***)
la validità delle patenti è così prorogata:
scadenza originaria | scadenza prorogata |
1° febbraio 2020 - 31 maggio 2020 | 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (*) |
1° giugno 2020 - 31 agosto 2020 | 1° luglio 2021 (*) |
1° settembre 2020 - 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (**) |
(*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originarla di scadenza, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ed, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1° luglio 2021;
(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267;
(***)per completezza espositiva si rappresenta che:
• alcuni Stati membri, giusta facoltà riconosciuta dal regolamento 2020/698 hanno deciso di non adottare le proroghe su esposte o sono stati autorizzati ad adottarle con modalità differenti;
• la stessa facoltà può essere esercitata in virtù delle disposizioni del regolamento 2021/267.
Di tutto ciò è dato conto nelle pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
3) per la circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida, è così prorogata:
scadenza originaria | scadenza prorogata |
31 gennaio 2020 - 29 settembre 2020 | 29 luglio 2021 (*) |
30 settembre 2020 - 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (**) |
(*) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del DL n. 18 del 2020, come convertito e succ. mod.: in tali casi, la disposizione nazionale è di maggior favore rispetto alle disposizioni unionali;
(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267.
4. per le finalità proprie dei documenti di riconoscimento, la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
b) sono stati sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020, in combinato disposto con art. 37 del decreto legge n. 23 del 2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
c) il termine per sottoporsi alla prova di controllo delle cognizioni previsto dall'art. 122, comma 1, del codice della strada - decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida:
• qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è stato prorogato fino al 13 gennaio 2021 (art. 1, co. 1, d.d. 268 del 12 agosto 2020);
• è prorogato di ulteriori sei mesi per tutte le domande presentate e accettate dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (art. 12, co. 6, DL n. 183 del 2020).
È evidente che tale ultime disposizione - in quanto di rango superiore, successiva nel tempo e più vantaggiosa per l'utenza - prevale su quella di cui al DD 268 del 12 agosto 2020, nel caso di domande che, presentate nel 2020 erano in scadenza al più tardi alla data del 15 ottobre 2020.
d) le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all'art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 30 aprile 2021, sono prorogate fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021, sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità e cioè senza pregiudizio degli effetti di eventuali riporti del foglio rosa nel frattempo richiesti, che restano quindi validi, ed ai quali, se del caso, potrà essere eventualmente applicata la proroga di cui alla disposizione in commento. Le disposizioni precedenti si applicano anche alle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate a conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente di guida ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
e) ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 29 luglio 2021. Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo, il cui "foglio rosa" è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, prorogato al 29 luglio 2021 ai sensi dell'art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, a decorrere dal 30 luglio 2021 hanno due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria.
2. CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE
Per la disciplina della proroga della validità delle CQC, occorre coordinare in materia le seguenti disposizioni vigenti:
- la previsione di cui all'art. 2 del regolamento 2020/698 (UE), che proroga la validità delle CQC in scadenza dal 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;
- le disposizioni dell'art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, per le quali l'Italia è autorizzata ad applicare la proroga di sette mesi prevista dall'art. 2 del regolamento (UE) 2020/698 non solo alle CQC in scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, ma anche a quelle in scadenza dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020;
- le previsioni di cui all'art. 2, paragrafi 4 e 6, del regolamento 2021/267 che accordano alle CQC (patenti CQC o CQC card, entrambe con codice 95) - il cui termine originario di scadenza, per effetto dell'applicazione della proroga di cui al su ricordato articolo 2 del regolamento (UE) 2020/698, è già stato prorogato fino ad un periodo compreso tra il 1° settembre 2020 ed il 30 giugno 2021 - un'ulteriore proroga di sei (6) mesi e comunque mai oltre la data del 1° luglio 2021, se la predetta proroga di sei mesi viene a scadere dopo;
- le ulteriori previsioni di cui all'art. 2 del regolamento (UE) 2021/267 che prorogano la validità delle CQC (patenti CQC o CQC card, entrambe con codice 95) scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 per un periodo di 10 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata;
- la norma di cui all'articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, per effetto della quale le patenti quali titoli abilitativi alla guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza e dunque, al momento, fino al 29 luglio 2021;
Alla luce di tali disposizioni, si chiarisce che:
1) per la circolazione su tutto il territorio dell'UE e dello SEE con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia
e
2) per la circolazione su tutto il territorio italiano, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati da un diverso Paese membro dell'UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio (***) la validità degli stessi documenti (CQC) è così prorogata:
scadenza originaria | scadenza prorogata |
1° febbraio 2020 - 31 maggio 2020 | 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (*) |
1° giugno 2020 - 31 agosto 2020 | 1° luglio 2021 (*) |
1° settembre 2020 - 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (**) |
(*) si appllcano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originarla di scadenza, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ed, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1° luglio 2021;
(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267;
(***) per completezza espositiva si rappresenta che:
• nessuno degli Stati membri, ha beneficiato della giusta facoltà riconosciuta dal regolamento 2020/698 di non adottare le proroghe su esposte;
• secondo regolamento 2021/267, alcuni Stati membri, giusta facoltà riconosciuta dal regolamenti in parola, potrebbero decidere di non adottate le proroghe su esposte o potrebbero aver avuto autorizzazione ad adottarle con modalità differenti. Del che è dato conto nelle pubbllcazioni della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
3) per la circolazione sul suolo nazionale, la validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, è così prorogata:
scadenza originaria | scadenza prorogata |
31 gennaio 2020 - 29 settembre 2020 | 29 luglio 2021 (*) |
30 settembre 2020 - 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (**) |
(*) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del DL n. 18 del 2020, come convertito e succ. mod.: in tall casi, la disposizione nazionale è di maggior favore rispetto alle disposizioni unionali;
(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267.
b) gli altri certificati di abilitazione professionale (KA, KB, certificato di idoneità per la guida di filoveicoli, etc..), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021, sempre che, evidentemente, non siano già stati rinnovati nella validità;
c) gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021;
d) sono stati sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, in combinato disposto con art. 37 del decreto-legge n. 23 del 2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
e) ai fini del computo dei termini di due anni dalla s cadenza della carta di qualificazione del conducente - da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino - non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 29 luglio 2021. Il titolare della CQC- per il quale la scadenza del predetto termine biennale ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 ed è prorogata al 29 luglio 2021 ai sensi dell'art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni -, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei 545 giorni successivi alla scadenza dei due anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino;
f) attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al
29 luglio 2021;
g) per i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al traspo rto di merci pericolose (ADR) o ccorre distinguere:
- per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103 , co. 2 e 2-sexies,
del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021;
- solo per la circolazione in Paesi diversi dall'Italia, se in scadenza tra il 1 marzo 2020 ed il 1 febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021. Tale disposizione vale ai sensi dell'Accordo M ultilaterale ADR M330 nell'ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto.
In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i t itolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1 marzo 2021;
h) per gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), occorre distinguere:
- per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021. Conseguentemente i titolari di tali abilitazioni hanno diritto a sostenere gli esami, utilmente prenotati prima e sostenuti entro il 29 luglio 2021, con le modalità previste per il rinnovo dell'abilitazione in parola;
- se in scadenza tra il 1 marzo 2020 ed il 1 febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021, ai sensi dell'Accordo Multilaterale ADR M330 nell'ambito dei trasporti effettuati nei terri tori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto.
In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del 1 marzo 2021.
3. ATTESTAZIONI SANITARIE
a) gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera a), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla di chiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commi ssione medica locale (ex art. 103, comma 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni);
b) gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera b), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell' art. 103 , co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medi ca locale (ex art. 103, comma 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni);
c) i certificati medici, ri lasciati dai sanitari indicati all'art. 119 del codice della strada per essere allegati ad un'istanza di consegui mento della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) viene in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell' art. 103, co. 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021;
d) i permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell' art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120 o, dal 15 settembre 2020, ai sensi dell'art. 126, comma 8-bis, del codice della strada, ai ti tolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021.
La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. n. 2143 del 21 gennaio 2021.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Alessandro Calchetti
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