Proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021: il MIMS chiarisce alcuni aspetti legati alla formazione ed alla didattica
Con circolare prot. n. 24581 del 29 luglio 2021 a firma del Direttore Generale Ing. D’anzi, il MIMS precisa alcune questioni collegate alle proroghe delle scadenze di abilitazioni, oltre a fare il punto sugli accessi agli esami patenti ed alla possibilità di continuare ad utilizzare formazione a distanza ed aule esterne per i corsi CQC e ADR.
Si tratta in particolare della proroga di validità delle abilitazioni di insegnante ed istruttore di autoscuola che (rientrando nella previsione dell’art. 103 secondo comma del DL n. 18/2020), se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021 restano valide fino al 31/03/2022 (90 giorni successivi dalla dichiarazione dello stato di emergenza).
Non si applica invece l’obbligo di certificazione COVID-19 per l’accesso agli esami di conseguimento delle abilitazioni alla guida. Dunque, niente green pass per sostenere gli esami della patente.
Confermate fino alla cessazione dello stato di emergenza le disposizioni e le regole relative alla FAD (circolare prot. n. 11043 del 30/03/2021) come già anticipato nel precedente articolo dedicato a proroghe e didattica a distanza.
Quanto alla possibilità di utilizzo delle aule esterne per i corsi CQC e ADR (prorogata fino al 31 luglio 2021 dalla circolare prot. n. 14666 del 30 aprile 2021), il MIMS non effettuerà ulteriori proroghe, essendo venuto meno il criterio emergenziale di riempimento minimo di almeno 3 m2 per occupante, non più previsto dall’attuale protocollo COVID delle autoscuole (applicabile anche per i corsi CQC e ADR).
Per non creare pregiudizio alle attività già programmate presso le sedi esterne, potranno continuare ad essere utilizzate solo le aule esterne relative ai corsi per i quali la comunicazione di avvio corso sia stata effettuata entro e non oltre il 31 luglio 2021.
Ritornano quindi in vigore le “normali” misure pre-COVID (spazio disponibile di 1,5 m2 per allievo) a cui si aggiungono il distanziamento di un metro, l’uso della mascherina e la disinfezione delle mani.
Al di fuori di questi casi, l’utilizzo delle aule esterne potrà essere consentito applicando le procedure ordinarie (stabilite dal DM 20 settembre 2013) che richiedono l’aggiornamento o la richiesta di un nuovo nulla osta per sede secondaria (nel caso di autoscuole o centri di istruzione) o l’autorizzazione nel caso di enti di formazione.
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