Circolare - 29/07/2021 - Prot. n. 24581 - Chiarimenti su proroga stato emergenza
OGGETTO: Proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 – Chiarimenti in materia di:
1. proroga di validità delle abilitazioni di insegnante e di istruttore di autoscuola;
2. accesso agli esami per il conseguimento di abilitazioni alla guida;
3. Utilizzo di aule esterne alle sedi autorizzate da parte di autoscuole, centri di istruzione automobilistica ed enti di formazione autorizzati, per svolgere i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE, nonché dei corsi ADR - Circolare 30 aprile 2021, n.14666: proroga in scadenza il 31 luglio 2021;
4. Circolare prot. 11043 del 30 marzo 2021 “Modifiche alla circolare prot. n. 36921 del 22 dicembre 2020 recante “Formazione a distanza nei corsi di competenza della Direzione Generale della Motorizzazione”.
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E
ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: Proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 – Chiarimenti in materia di:
1. proroga di validità delle abilitazioni di insegnante e di istruttore di autoscuola;
2. accesso agli esami per il conseguimento di abilitazioni alla guida;
3. Utilizzo di aule esterne alle sedi autorizzate da parte di autoscuole, centri di istruzione automobilistica ed enti di formazione autorizzati, per svolgere i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE, nonché dei corsi ADR - Circolare 30 aprile 2021, n. 14666: proroga in scadenza il 31 luglio 2021;
4. Circolare prot. 11043 del 30 marzo 2021 “Modifiche alla circolare prot. n. 36921 del 22 dicembre 2020 recante “Formazione a distanza nei corsi di competenza della Direzione Generale della Motorizzazione"”.
Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021, n. 175, è stato pubblicato il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”.
Ai fini di quel che qui rileva:
• l’articolo 1 proroga lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;
• l’articolo 3, comma 1, introduce l’articolo 9-bis al decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, che prevede, tra l’altro, che “a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso” ai concorsi pubblici.
Al riguardo, con riferimento a quanto in oggetto, al fine di dare istruzioni univoche agli Uffici in indirizzo, si
ritiene opportuno rappresentare quanto segue.
1. Proroga di validità delle abilitazioni di insegnante e di istruttore di autoscuola: ai sensi dell’articolo 103, co. 2, del decreto legge n.18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e succ. mod., le abilitazioni di insegnante ed istruttore di autoscuola “in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”: e quindi fino al 31 marzo 2022.
2. Accesso agli esami per il conseguimento di abilitazioni alla guida: le disposizioni di cui summenzionato articolo 9-bis del DL n. 52 del 2021, come convertito, in tema di certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso ai concorsi pubblici non si applicano agli esami per il conseguimento delle abilitazioni alla guida, essendo assolutamente eterogenee le relative fattispecie.
3. Utilizzo di aule esterne alle sedi autorizzate da parte di autoscuole e centri di istruzione automobilistica e da enti di formazione autorizzati, per svolgere i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica CQC, nonché corsi ADR: con circolare prot. n. 14666 del 30 aprile 2021, era stata consentita fino al 31 luglio 2021 (all’epoca data di cessazione dello stato di emergenza) la proroga delle disposizioni relative all’utilizzo di aule esterne alle sedi autorizzate da parte di autoscuole, centri di istruzione automobilistica ed enti di formazione autorizzati per lo svolgimento di corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica CQC e corsi ADR.
A seguito della proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, sono state formalizzate a questa Direzione numerose richieste di proroga del periodo di applicabilità delle predette disposizioni.
Al riguardo, questa Direzione non ritiene necessario né opportuno prorogare oltre la data del 31 luglio 2021 le disposizioni in commento per le ragioni che si seguito si espongono.
La circolare prot. n. 3320 del 20 maggio 2020, recante “Linee guida per la ripresa delle attività didattiche delle autoscuole ai sensi dell’art. 1, lettera q), del decreto presidente del consiglio dei ministri 18 maggio 2020”, aveva tra l’altro disposto che: “Per quel che concerne le lezioni teoriche in aula per il conseguimento delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, esse sono svolte assumendo protocolli di sicurezza anti-contagio come da disposizioni del Ministero della salute e delle altre autorità competenti e garantire il rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro con l’obbligo di utilizzo della mascherina o dispositivo di protezione individuale superiore. La superfice minima per occupante in aula, in condizioni di adeguata climatizzazione (senza ricircolo) e ricambio dell’aria, non dovrà essere inferiore a 3 mq. Inoltre, è obbligatoria la pulizia delle mani….(omissis)….”: prescrivendo dunque sia un criterio di riempimento (almeno 3 mq per occupante), sia una norma comportamentale (distanza interpersonale di almeno un metro).
La successiva circolare prot. n. 24304 del 9 settembre 2020, recante “Nuove linee guida per il contenimento del contagio da COVID 19 nell'esercizio delle attività didattiche delle autoscuole”, le cui disposizioni sono applicabili anche alle attività dei corsi CQC ed ADR svolti dagli enti di formazione autorizzati, così come previsto dalla circolare prot. n. 26029 del 23 settembre 2020, recante “Chiarimento in tema di applicazione delle “Nuove linee guida per il contenimento del contagio da Covid 19 nell’esercizio delle attività didattiche delle autoscuole” ai corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE e corsi ADR”, aveva tra l’altro disposto che: “per quel che concerne le lezioni teoriche in aula per il conseguimento delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, esse devono essere svolte nel rispetto dei protocolli di sicurezza anticontagio …(omissis…) al fine di garantire il rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro, l’uso obbligatorio della mascherina o dispositivo di protezione individuale superiore. Inoltre, è misura di prevenzione obbligatoria quella diretta a disinfettare le mani…(omissis)….”: prescrivendo quindi soltanto una norma comportamentale (distanza interpersonale di almeno un metro) e sopprimendo la precedente prescrizione di specifico criterio di riempimento.
Ne consegue che, in assenza di uno specifico criterio emergenziale di riempimento delle aule, si applicano le previgenti disposizioni di cui alla circolare prot. n. 35677 del 19 novembre 2019, recante “Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei corsi, di cui al DM 20 settembre 2013 – istruzioni operative”: “In merito alle previsioni dei regolamenti edilizi cui fa riferimento l’art. 5 del D.M. 20 settembre 2013, laddove l’aula sia ubicata in Comune che nulla abbia previsto al riguardo, possa supplire il riferimento ai parametri previsti dalla precedente normativa cioè che per ogni allievo sia disponibile uno spazio di 1,5 mq, al netto della superficie occupata dall’arredamento”.
In sintesi, allo stato:
• il criterio di riempimento da osservarsi nell’erogazione delle lezioni teoriche per i corsi CQC è di 1,5 mq per allievo, stimato sulla superficie dell’aula al netto degli arredi;
• la norma comportamentale da osservarsi è la distanza interpersonale di almeno un metro.
Ciò significa che, ripristinato il criterio di riempimento ante emergenza da COVID-19 ed essendo la distanza interpersonale mera norma comportamentale, sono cessate le ragioni poste alla base dell’autorizzazione all’utilizzo di aule esterne che, al netto delle situazioni particolari di seguito illustrate, non potranno essere utilizzate oltre la data del 31 luglio 2021.
In parziale deroga a quanto fin qui esposto, al solo fine di non interrompere o arrecare pregiudizio ad attività che siano state utilmente programmate presso tali aule, si ritiene opportuno consentire che le aule esterne possano essere ancora utilizzate per quei corsi la cui comunicazione di avvio sia resa, in conformità alle disposizioni del D.M. 20 settembre 2013, entro e non oltre il 31 luglio 2021: nel caso di enti di formazione autorizzati, alla predetta comunicazione dovrà essere allegata la “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l’aula sia conforme alle disposizioni urbanistiche vigenti, anche in considerazione dell’uso cui viene adibita”, resa dal responsabile dell’ente, di cui alla lettera c) della circolare prot. n. 17475 del 24 giugno 2020.
In assenza di comunicazione di avvio del corso entro il 31 luglio 2021, quindi, l’autorizzazione all’utilizzo di aule esterne sarà consentita solo previo aggiornamento del nulla osta (o richiesta di nuovo N.O. per sede secondaria), nel caso di autoscuole o centri di istruzione automobilistica, o dell’autorizzazione, nel caso di enti di formazione autorizzati, secondo le procedure ordinarie di cui al D.M. 20 settembre 2013.
Le istruzioni di cui al presente paragrafo si applicano anche ai corsi ADR.
4. Formazione a distanza nei corsi di competenza della Direzione Generale della Motorizzazione: restano confermate fino alla cessazione dello stato di emergenza le disposizioni di cui alla circolare prot. n. 11043 del 30 marzo 2021.
Ing. Pasquale D’Anzi
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