Nuovo obbligo dell'esperimento di guida
Aggiornamento del 9/8/21
Con circolare prot. 25660, sono state emanate integrazioni e istruzioni operative per espletare la procedura dell'esperimento di guida. Ad esempio, è stato specificato che, per condurre il veicolo alla prova suddetta, è valida la ricevuta di prenotazione dell'esperimento di guida.
Nel settore patenti, arriva una parola finora poco utilizzata in tale contesto, perché più affine al settore scientifico e tecnico: “esperimento di guida”.
Si è deciso di battezzare così la prova pratica che può confermare o negare la patente a chi si ritrova a volerla aggiornare a distanza di ben 5 anni dalla sua naturale scadenza. Perché, e il ragionamento non fa una piega, se una persona ha lasciato scadere la patente e non se ne è accorto per 5 anni e oltre, è evidente che non ha avuto necessità di utilizzarla, oppure ha seri problemi di memoria.
Ed allora, ecco la decisione da parte della Direzione Generale della Motorizzazione, di porre termine alla diversità di approccio dei singoli Uffici provinciali, che nel corso di questi anni hanno adottato procedure molto diverse tra di loro, caratterizzate da “margini di incertezza operativa che disorientano l'utenza”, e tali da determinare numerosissimi ricorsi gerarchici corredati da dichiarazioni sostitutive quantomeno dubbie.
Come si suol dire, il direttore Pasquale D'Anzi ha voluto “tagliare la testa al toro” e adottare su scala nazionale un sistema in atto da diversi anni in alcuni isolati uffici, che sembra avere avuto risultati soddisfacenti. Nell'ultimo anno aveva già voluto estendere su scala nazionale il sistema, e l'aveva proposto in via sperimentale con la circolare 14622 del 4 febbraio 2020.
L'Ing D'Anzi nella circolare 24645 del 29 luglio 2021 conferma dunque una procedura che sembra risolvere il problema dell'incertezza operativa e stabilisce che, a partire dal 1 settembre 2021, i titolari di patente di guida scaduta di validità da oltre cinque anni, che presentino agli UMC la richiesta di conferma di validità della patente, debbano sostenere, preliminarmente alla conferma, una prova pratica di guida, classificata come "esperimento di guida" tesa ad accertare che il conducente abbia conservato i requisiti di idoneità tecnica alla guida (capacità di effettuare manovre e abilità di comportamento nel traffico). La prova sarà calibrata sulla categoria di patente posseduta dall'interessato.
Nel caso in cui la patente comprenda più categorie, l'esperimento di guida si svolgerà secondo le modalità previste per la categoria di patente riportata nella seconda colonna della tabella che segue:
Patente comprendente le categorie | Esperimento/prova pratica di guida |
CE e DE | una di tali categorie |
C (o C1) e DE | categoria DE |
CE e D (o D1) | categoria CE |
C1 (o C1E) e D | categoria D |
C e D1 (o D1E) | categoria C |
C e D | una di tali categorie |
C1E e D1E | una di tali categorie |
C1E e D1 | categoria C1E |
C1 e D1E | categoria D1E |
B (o BE) e una di queste categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE | per la categoria posseduta diversa dalla categoria B (o BE) |
A (o A1 o A2) e B (o BE) | una di tali categorie |
A (o A1 o A2) e B1 | una di tali categorie |
AM e A (o A1 o A2) | categoria A (o A1 o A2) |
AM e B (o B1 o BE) | categoria B (o B1 o BE) |
La durata della prova deve essere di almeno 15 minuti per le patenti delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE e di almeno 25 minuti per le altre categorie.
Il candidato può presentarsi all'esame come privatista (con veicolo non munito di doppi comandi) o come allievo di autoscuola.
In ogni caso, a tutela della sicurezza e incolumità dell'esaminatore e degli altri utenti della strada, il candidato dovrà essere accompagnato da una persona, in qualità di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 122 comma 2 del CdS.
L'esito negativo dell'esperimento di guida che rafforza, quindi, il dubbio circa la persistenza del requisito di idoneità tecnica alla guida, comporta invece la necessità, per il conducente, di sottoporsi all'esame di revisione della patente.
Anche la mancata richiesta di sottoporsi all'esperimento di guida da parte dei conducenti interessati comporterà la necessaria emanazione del provvedimento di revisione della patente da parte dell'Ufficio. La revisione della patente, ricordiamolo, comporta l'obbligo di sostenere di nuovo sia un esame di teoria sia un esame di pratica, entrambi esattamente uguali a quelli del primo conseguimento di patente. Vale la pena sottolineare però che, a fronte di un'istanza di revisione, il conducente ha tempo solo un anno e deve sostenere gli esami e superarli in una sola volta (fonte: circolare 117 del 18 maggio 2016): se è bocciato in una o nell'altra parola, la patente viene revocata.
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