Circolare - 09/08/2021 - Prot. n. 25660 - Esperimento di guida
OGGETTO: Procedura di rinnovo della patente scaduta di validità da oltre cinque anni - Esperimento di guida. Integrazioni ed istruzioni operative.
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI
AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Prot. n. 25660 del 09/08/2021
Oggetto: Procedura di rinnovo della patente scaduta di validità da oltre cinque anni – Esperimento di guida. Integrazioni ed istruzioni operative.
Si fa seguito alla circolare n. 24645 del 29 lug 2021, per fornire istruzioni operative utili alla più armonica applicazione delle disposizioni impartite.
Il conducente, qualora acconsenta a sottoporsi all’“esperimento di guida”, dovrà compilare ed allegare alla richiesta di conferma di validità della propria patente il modulo TT 746 (con valorizzazione del campo (2) altre richieste con la seguente dicitura: esperimento di guida con veicolo (tipo e targa) e accompagnatore (generalità, n° patente posseduta e relativa categoria)). Detto modulo dovrà essere corredato da attestazione di versamento di euro 16,20 su conto corrente postale n. 9001.
Gli uffici rilasceranno agli interessati una ricevuta di prenotazione dell’“esperimento di guida”, valida per condurre il veicolo indicato per il giorno della prova.
La mancata volontà di sottoporsi all’esperimento di guida da parte dei conducenti interessati, comporta l’avvio del procedimento di revisione patente ex art. 128 C.d.S. e, in tal caso, a valle dell’emissione e della notifica del provvedimento di revisione, l’interessato, dovrà presentare idonea istanza utilizzando il modulo TT 746 (campo (1) esame di revisione).
I conducenti a carico dei quali, alla data del 1° set 2021, sia stato già adottato provvedimento di revisione tecnica per patente scaduta da più di tre anni, potranno avanzare istanza di “esperimento di guida” secondo le sopra richiamate modalità. In caso di esito positivo dell’esperimento di guida, gli uffici procederanno alla cancellazione, motivata dal superamento della prova di guida, del provvedimento di revisione adottato. In caso di esito negativo dell’esperimento, il provvedimento di revisione verrà confermato inserendo un’apposita informativa (IF) nella maschera GE91.
Il candidato che si presenti all’“esperimento di guida” con il proprio veicolo, dovrà, a tutela della sicurezza e incolumità propria e degli altri utenti della strada, essere accompagnato da una persona, in funzione di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 122, co.2 del C.d.S..
Stante la prioritaria necessità di adottare ogni possibile misura atta al contenimento del contagio, il funzionario esaminatore dovrà seguire, all’interno dell’auto di servizio messa a disposizione dall’UMC competente, il veicolo condotto dal candidato accompagnato dall’istruttore. Le indicazioni sulle manovre da effettuarsi saranno impartite dall’esaminatore mediante sistema di rice-trasmittenti Walkie Talkie operanti su frequenza civile (secondo le modalità già in essere per gli esami di guida per patenti di cat. A).
È riconosciuta infine la facoltà di organizzare sedute di esami di guida nella forma “mista” ricomprendendo anche, oltre agli esami per il conseguimento della patente, “esperimenti di guida” e prove pratiche di revisione patente. Il tutto, evidentemente, nell’ambito dei massimali consentiti nel vigente nastro operativo.
Le procedure di cui alla circolare n. 24645 del 29 luglio 2021, così come integrate dalle presenti disposizioni, si applicano anche ai casi di conversione di patenti unionali scadute da più di cinque anni al momento della richiesta.
Le S.V. vorranno garantire all’utenza la massima diffusione dei contenuti della presente ed adottare le presenti disposizioni a decorrere dal 1.09.2021.
Ing. Pasquale D’Anzi
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