Proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022: cosa succede a patenti e certificati
Il Decreto-Legge del 24 dicembre 2021 n. 221 ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022.
Per quello che riguarda certificati, permessi, attestati e abilitazioni slittano tutti i termini che fanno riferimento alla data di scadenza dello stato di emergenza, che si spostano ai 90 giorni successivi.
C'è anche da fare i conti con il Regolamento europeo 2021/267/UE conosciuto come "Regolamento Omnibus II", in applicazione a partire dal 6 marzo 2021, che interviene anch'esso a indicare nuove proroghe per i documenti validi a livello europeo, che sono la patente e la CQC.
A disporre nuove scadenze, in base a tali parametri è la circolare prot. 39841 del 27 dicembre 2021 a firma del Direttore Generale per la Motorizzazione, Ing. Pasquale D’Anzi.
Come da nostra abitudine, vi proponiamo la situazione generale sintetizzata attraverso il nostro solito specchietto aggiornato alle ultime modifiche ministeriali.
Le autoscuole possono rassicurare tutti i clienti con i documenti scaduti (siano essi patenti, fogli rosa, permessi provvisori di guida) che, in ogni caso, ci sono dei precisi indirizzi operativi per gli agenti di polizia addetti ai controlli su strada, che devono tenere conto di queste proroghe.
Ricordiamo a tutte le autoscuole clienti SIDA che il software gestionale verrà aggiornato con le nuove scadenze.
Pratiche per autorizzazioni |
In scadenza dal |
Proroga validità fino a |
Note |
Fonte |
Foglio rosa – rilascio per esame |
31/1/2020 al 31/03/2022 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) cioè fino al 29/06/2022 *
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*sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità - (la proroga si applica anche riporti del foglio rosa per i quali è già stato chiesto il riporto di teoria, n.d.r.) |
Art. 103 c.2 e 2 sexies DL 18/2020 convertito con modificazioni |
Autorizzazione ad esercitarsi alla guida rilasciata a conducenti per revisione tecnica (art. 128 del CDS) |
31/1/2020 al 31/03/2022 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) cioè fino al 29/06/2022 |
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Richiesta di riporto di teoria |
31/01/2020 al 31/03/2022 |
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I candidati che ne hanno titolo, il cui “foglio rosa” è stato prorogato fino al 29/06/2022, hanno a decorrere dal 30/06/2022, 2 mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria (31/08/2022) |
Circolare MIMS 39841 del 27 dicembre 2021
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Richiesta esame teoria per patente di guida (marca operativa) |
Domanda presentata tra il 01/01/2020 e il 31/12/2020 |
Prova da espletare entro il 31 dicembre 2021 |
Questa disposizione vale per tutte le pratiche, anche per quelle che già avevano sfruttato precedenti proroghe |
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Richiesta esame teoria per patente di guida (marca operativa) |
Domanda presentata tra il 01/01/2021 e il 31/03/2022 |
Entro un anno dalla presentazione della domanda |
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Rinnovo patente di guida rilasciata in Italia (conferma validità) |
1/2/2020 al 31/05/2020 |
Proroga di 13 mesi contati dalla data di scadenza |
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Rinnovo patente di guida rilasciata in Italia (conferma validità) |
1/6/2020 al 31/08/2020 |
1/7/2021 |
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Rinnovo patente di guida rilasciata in Italia (conferma validità) |
1/9/2020 al 30/06/2021 |
Proroga di 10 mesi contati dalla data di scadenza |
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Rinnovo patente di guida rilasciata in Italia (conferma validità) |
31/01/2020 al 31/03/2022 |
solo per la circolazione in Italia (se vale come condizione più favorevole): proroga a 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) cioè fino al 29/06/2022 |
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Art. 103 DL 18/2020, convertito in legge con modificazioni |
KA e KB rinnovo |
31/01/2020 al 31/03/2022 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) cioè fino al 29/06/2022 "sempre che, evidentemente, non siano già stati rinnovati nella validità" |
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ADR rinnovo (per la circolazione in Italia)
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31/01/2020 al 31/03/2022 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) cioè fino al 29/06/2022 |
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ADR rinnovo (nell'ambito dell'Accordo M330 e per la circolazione internazionale)
Attestato consulente ADR rinnovo |
01/03/2020 al 01/09/2021 |
30/09/2021 |
In tal caso, i CFP ADR sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1° ottobre 2021
In tal caso gli attestati sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del 1° ottobre 2021 |
Fonte: ACCORDO adr multilaterale M333 e M334 |
Attestato consulente ADR rinnovo (per la professione in Italia)
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31/01/2020 al 31/03/2022 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) cioè fino al 29/06/2022 |
i titolari di tali abilitazioni hanno diritto a sostenere gli esami, utilmente prenotati prima e sostenuti entro il 29 giugno 2022, con le modalità previste per il rinnovo dell’abilitazione |
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Attestato per rinnovo ADR a seguito della frequenza del corso obbligatorio |
31/01/2020 al 31/03/2022 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) cioè fino al 29/06/2022 |
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Rinnovo CQC rilasciata da Paese UE diverso da Italia e rinnovo CQC rilasciata da Italia |
1/02/2020 al 31/05/2020 |
Proroga di 13 mesi contati dalla data di scadenza
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Rinnovo CQC rilasciata da Paese UE diverso da Italia e rinnovo CQC rilasciata da Italia |
1/6/2020 al 31/8/2020 |
1/7/2021 |
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Rinnovo CQC rilasciata da Paese UE diverso da Italia e rinnovo CQC rilasciata da Italia |
1/9/2020 al 30/06/2021 |
Proroga di 10 mesi contati dalla data di scadenza |
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Rinnovo CQC rilasciata in Italia |
31/01/2020 al 31/03/2022 |
per circolare in Italia (se vale come condizione più favorevole): 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza cioè fino al 29/06/2022 |
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Richiesta di ripristino CQC (con CQC scaduta da oltre due anni) |
31/01/2020 al 31/03/2022 |
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Non si tiene conto del periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 29/06/2022. Di conseguenza il titolare della CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 881 giorni alla scadenza dei due anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino |
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Certificato medico ex art. 119 CDS |
31/01/2020 al 31/03/2022 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) cioè fino al 29/06/2022
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La proroga si riferisce alla validità della certificazione in relazione alla sua data di rilascio. Non è prorogata l’eventuale validità ridotta del rinnovo di patente disposta dal medico certificatore |
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Attestato rilasciato al termine del corso iniziale CQC e dei corsi di formazione periodica |
31/01/2020 al 31/03/2022 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) cioè fino al 29/06/2022
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Permesso provvisorio di guida (permesso CML) |
31/01/2020 al 31/03/2022 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) cioè fino al 29/06/2022
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Attestato CML per conducenti over 65 guida autoarticolati |
31/01/2020 al 31/03/2022 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) cioè fino al 29/06/2022 |
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Attestato CML per conducenti over 60 guida autobus |
31/01/2020 al 31/03/2022 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) cioè fino al 29/06/2022 |
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Vedi anche:
I vostri commenti...
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Grazie
Adesso dovendo fare un rinnovo normale posso farlo entro il 29 giugno per il discorso Covid?
Leggevo la tabella ma non sò come basarmi sul rinnovo visto che il primo era una revisione che scade il 10 maggio 2022,adesso contando i 3 mesi io potrei fare e guidare fino al 29 giugno?
Grazie!
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