Circolare - 27/12/2021 - Prot. n. 39841 - Revisione periodica
OGGETTO: Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo modificato dall’art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 e del Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 cd. “Omnibus II”.
Ricognizione della proroga dei termini, non ancora scaduti, per effettuare la revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi.
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Circolare prot. n. 39841 del 27 dicembre 2021
Oggetto: Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo modificato dall’art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 e del Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 cd. “Omnibus II”.
Ricognizione della proroga dei termini, non ancora scaduti, per effettuare la revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi.
L’art. 1, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, ha ulteriormente prorogato il termine dello stato di emergenza fino alla data del 31 marzo 2022.
Ai fini di quello che qui rileva, ne consegue che:
• ai sensi dell’art. 103, co. 2, del decreto legge 17 marzo, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e succ. mod., tutti i certificati, attestati, permessi e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la predetta data del 31 marzo 2022, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza: quindi fino al 29 giugno 2022;
• ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, la prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento di una patente di guida, la cui domanda sia stata presentata tra il 1° gennaio 2021 e la data di cessazione dello stato di emergenza, e quindi entro il 31 marzo 2022, può essere espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.
Inoltre si rammenta che in data 23 marzo 2021 l’Italia ha sottoscritto i seguenti accordi multilaterali:
- M333, che detta disposizioni in deroga a quanto previsto nel paragrafo ADSR 8.2.2.8.2 quanto ai certificati di formazione dei conducenti (CFP) necessari per il trasporto di merci pericolose;
- M334, che detta disposizioni in deroga a quanto previsto nel paragrafo ADR 1.8.3.16.1 quanto ai certificati per i consulenti per la sicurezza.
In virtù dei predetti accordi i predetti certificati di formazione dei conducenti (CFP) e per i consulenti per la sicurezza, se in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021, nell’ambito dei trasporti effettuati tra gli Stati firmatari dello stesso rimangono validi fino al 30 settembre 2021 a condizione che siano superati entro il 1° ottobre 2021 gli esami prescritti per il loro rinnovo di validità.
Alla luce delle nuove disposizioni, si ritiene – come di prassi - opportuno ripubblicare la circolare prot. n. 24231 del 27 luglio 2021, come modificata dalla circolare prot.n. 25080 del 03 agosto 2021 in materia di proroghe di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, evidenziando in grassetto le parti innovate.
Si riepilogano, ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme attualmente in vigore, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida:
1. PATENTI DI GUIDA E TERMINI EX ARTT. 121 E 122 CDS
a) Per la disciplina della proroga della validità delle patenti di guida, occorre coordinare in materia le seguenti disposizioni vigenti:
- la previsione di cui all’art. 3 del Regolamento 2020/698 (UE), che proroga la validità delle patenti di guida in scadenza dal 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;
- la previsione di cui all’art. 3, paragrafo 2, del Regolamento 2021/267 che accorda alle patenti di cui al punto precedente, un’ulteriore proroga di sei mesi e comunque una scadenza non oltre al 1° luglio 2021;
- la previsione di cui all’art. 3, paragrafo 1, del Regolamento 2021/267 che proroga la validità delle patenti di guida che scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 per un periodo di 10 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata;
- la norma di cui all’articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, per effetto della quale le patenti quali titoli abilitativi alla guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza e dunque, al momento, fino al 29 giugno 2022;
Alla luce di tali disposizioni si chiarisce che:
1) per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE, con le patenti rilasciate in Italia
e
2) per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio (***) la validità delle patenti è così prorogata:
scadenza originaria | scadenza prorogata |
1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020 | 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (*) |
1° giugno 2020 – 31 agosto 2020 | 1° luglio 2021 (*) |
1° settembre 2020 – 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (**) |
(*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2020/698 ed, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1° luglio 2021;
(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/267;
(***) per completezza espositiva si rappresenta che:
• alcuni Stati membri, giusta facoltà riconosciuta dal Regolamento 2020/698 hanno deciso di non adottare le proroghe su esposte o sono stati autorizzati ad adottarle con modalità differenti;
• la stessa facoltà può essere esercitata in virtù delle disposizioni del Regolamento 2021/267.
Di tutto ciò è dato conto nelle pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
3) per la circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida, è così prorogata:
scadenza originaria | scadenza prorogata |
31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022 | 29 giugno 2022 |
Si rammenta che le predette proroghe non si applicano alla patente quale documento di riconoscimento.
b) la prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento di una patente di guida, di cui all’articolo 121, comma 1, del codice della strada, è espletata (art. 13, co. 6, DL 183 del 2020, come convertito):
• per le domande presentate entro l’anno 2020 entro il 31 dicembre 2021;
• per le domande presentate dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di emergenza, entro un anno dalla data di presentazione della domanda.
È conseguentemente prorogata la validità della “richiesta patente”.
c) le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, sono prorogate fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 giugno 2022, sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità: cioè senza pregiudizio degli effetti di eventuali riporti del foglio rosa nel frattempo richiesti, che restano quindi validi, ed ai quali, se del caso, potrà essere eventualmente applicata la proroga di cui alla disposizione in commento. Le disposizioni precedenti si applicano anche alle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate a conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente di guida ai sensi dell’art. 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
d) ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022. Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo, il cui “foglio rosa” ha data di scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, prorogata al 29 giugno 2022 ai sensi dell’art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, a decorrere dal 30 giugno 2022 hanno due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria.
2. CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE
a) per la disciplina della proroga della validità delle CQC, occorre coordinare in materia le seguenti disposizioni vigenti:
- la previsione di cui all’art. 2 del Regolamento 2020/698 (UE), che proroga la validità delle CQC in scadenza dal 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;
- le disposizioni dell’art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, per le quali l’Italia è autorizzata ad applicare la proroga di sette mesi prevista dall’art. 2 del Regolamento (UE) 2020/698 non solo alle CQC in scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, ma anche a quelle in scadenza dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020;
- le previsioni di cui all’art. 2, paragrafi 4 e 6, del Regolamento 2021/267 che accordano alle CQC (patenti CQC o CQC card, entrambe con codice 95) - il cui termine originario di scadenza, per effetto dell’applicazione della proroga di cui al su ricordato articolo 2 del Regolamento (UE) 2020/698, è già stato prorogato fino ad un periodo compreso tra il 1° settembre 2020 ed il 30 giugno 2021 - un’ulteriore proroga di sei (6) mesi e comunque mai oltre la data del 1° luglio 2021, se la predetta proroga di sei mesi viene a scadere dopo;
- le ulteriori previsioni di cui all’art. 2 del Regolamento (UE) 2021/267 che prorogano la validità delle CQC (patenti CQC o CQC card, entrambe con codice 95) scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 per un periodo di 10 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata;
- la norma di cui all’articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, per effetto della quale le patenti quali titoli abilitativi alla guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza e dunque, al momento, fino al 29 giugno 2022;
Alla luce di tali disposizioni, si chiarisce che:
1) per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia
e
2) per la circolazione su tutto il territorio italiano, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio (***)
la validità degli stessi documenti (CQC) è così prorogata:
scadenza originaria | scadenza prorogata |
1° febbraio 2020 –31 maggio 2020 | 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (*) |
1° giugno 2020 – 31 agosto 2020 | 1° luglio 2021 (*) |
1° settembre 2020 – 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (**) |
(*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2020/698 e, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1° luglio 2021;
(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/267;
(***) per completezza espositiva si rappresenta che:
• nessuno degli Stati membri, ha beneficiato della giusta facoltà riconosciuta dal Regolamento 2020/698 di non adottare le proroghe su esposte;
• secondo Regolamento 2021/267, alcuni Stati membri, giusta facoltà riconosciuta dai regolamenti in parola, potrebbero decidere di non adottate le proroghe su esposte o potrebbero aver avuto autorizzazione ad adottarle con modalità differenti. Del che è dato conto nelle pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
3) per la circolazione sul suolo nazionale, la validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, è così prorogata:
scadenza originaria | scadenza prorogata |
31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022 | 29 giugno 2022 |
b) gli altri certificati di abilitazione professionale (KA, KB, certificato di idoneità per la guida di filoveicoli, etc..), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2- sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 giugno 2022, sempre che, evidentemente, non siano già stati rinnovati nella validità;
c) gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2- sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 giugno 2022;
d) ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente - da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino - non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022. Il titolare della CQC - per il quale la scadenza del predetto termine biennale ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 ed è prorogata al 29 giugno 2022 ai sensi dell’art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni -, può procedere al rinnovo della CQC stessa negli 881 giorni successivi alla scadenza dei due anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino. Restano ferme le disposizioni di cui alla circolare prot.n. 31895 del 15 ottobre 2021, paragrafo 3.6.12 (in specie con riferimento a istanze presentate di rinnovo presentate su corsi di formazione periodica con comunicazione di avvio del corso dal 15 ottobre 2021).
e) attestati dei corsi per il conseguimento dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, o per il loro rinnovo fatto salvo quando disposto sub lettera f), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 giugno 2022;
f) ai soli fini della circolazione su territorio nazionale, i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 giugno 2022;
Si rammenta, per completezza espositiva, che se erano in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° settembre 2021 hanno conservato la loro validità fino al 30 settembre 2021, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M333, esclusivamente nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono stati rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno dimostrato di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1° ottobre 2021;
g) ai soli fini della circolazione su territorio nazionale, gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 giugno 2022. Conseguentemente i titolari di tali abilitazioni hanno diritto a sostenere gli esami, utilmente prenotati prima e sostenuti entro il 29 giugno 2022, con le modalità previste per il rinnovo dell’abilitazione in parola.
Si rammenta, per completezza espositiva, che se erano in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° settembre 2021 hanno conservato la loro validità fino al 30 settembre 2021, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M334, esclusivamente nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono stati rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del 1 ottobre 2021.
3. ATTESTAZIONI SANITARIE
a) gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 giugno 2022. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni);
b) gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 giugno 2022. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni);
c) i certificati medici, rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 del codice della strada per essere allegati ad un’istanza di conseguimento della patente di guida o di un KA o KB, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) viene in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 giugno 2022;
d) i permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell’art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120 o, dal 15 settembre 2020, ai sensi dell’art. 126, comma 8-bis, del codice della strada, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 giugno 2022.
Si sottolinea che, coerentemente con le proroghe fin qui esposte, è conseguentemente prorogato il tempo di validità della domanda presentata, di cui al paragrafo C) della circolare n. 81 del 1992.
Nulla è innovato con riferimento alla proroga dei termini per effettuare la revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi.
Si allega tabella di sintesi che, con riferimento alla proroga dei termini per effettuare la revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, riporta solo quelli, come prorogati, ancora non scaduti.
La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot.n. 24231 del 27 luglio 2021, come modificata dalla circolare prot.n. 25080 del 03 agosto 2021.
Ing. Pasquale D’Anzi
Allegato alla circolare prot. n. 39841 del 27/12/2021
Vedi anche: