Circolare - 11/01/2022 - Prot. n. 591 - Chiarimenti
OGGETTO: Chiarimenti in merito all’applicabilità delle circolari:
- n. 28630 del 14 ottobre 2020 recante “Disciplina delle assenze “Causa COVID – 19” nei corsi di qualificazione iniziale, anche di integrazione, e di formazione periodica della CQC. Disposizioni integrative delle circolari prot. n. 24304 del 09.09.2020 e prot.n. 26029 del 23.9.20”;
- n. 11043 del 30 marzo 2021 “Modifiche alla circolare prot. n. 36921 del 22 dicembre 2020 recante “Formazione a distanza nei corsi di competenza della Direzione Generale della Motorizzazione””.
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Circolare prot. n. 591 del 11 gennaio 2022
OGGETTO: Chiarimenti in merito all’applicabilità delle circolari:
- n. 28630 del 14 ottobre 2020 recante “Disciplina delle assenze “Causa COVID – 19” nei corsi di qualificazione iniziale, anche di integrazione, e di formazione periodica della CQC. Disposizioni integrative delle circolari prot. n. 24304 del 09.09.2020 e prot.n. 26029 del 23.9.20”;
- n. 11043 del 30 marzo 2021 “Modifiche alla circolare prot. n. 36921 del 22 dicembre 2020 recante “Formazione a distanza nei corsi di competenza della Direzione Generale della Motorizzazione””.
Con circolare prot. n. 24304 del 9 settembre 2020 sono state dettate disposizioni in materia di “Nuove linee guida per il contenimento del contagio da Covid 19 nell’esercizio delle attività didattiche delle autoscuole”.
Con circolare 26029 del 23 settembre 2020 è stato chiarito che le predette linee guida si applicano anche ai corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE ed ai corsi ADR.
Tali linee guida, al netto di puntuali modifiche, sono tutt’ora vigenti.
È stato da più parti richiesto se, dopo la pubblicazione della circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021, recante “Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei corsi, di cui al DM 30 luglio 2021 e relativa disciplina transitoria – Manuale CQC 2021”, parzialmente modificata dalla circolare prot. n. 37923 del 9 dicembre 2021 (di seguito “Manuale CQC 2021”) -, sono da considerarsi vigenti le disposizioni di cui alla circolare prot. n. 28630 del 14 ottobre 2020 recante “Disciplina delle assenze “Causa COVID–19” nei corsi di qualificazione iniziale, anche di integrazione, e di formazione periodica della CQC. Disposizioni integrative delle circolari prot. n. 24304 del 09.09.2020 e prot.n. 26029 del 23.9.20.” (di seguito “Assenze Causa Covid-19”).
Al riguardo si rappresenta che, per la loro stessa natura di disposizioni integrative alle linee guida su citate e vigenti, anche le disposizioni in materia di Assenze Causa Covid-19 sono pienamente vigenti ed applicabili.
Né può diversamente concludersi dalla circostanza che il Manuale CQC 2021 chiuda affermando: “È altresì soppressa…omissis…ogni precedente disposizione in contrasto con la presente circolare, …omissis…”; e ciò per due ordini di ragioni:
• la natura speciale delle disposizioni in materia di Assenze Causa COVID-19, legata al perdurare dello stato di emergenza;
• la circostanza che la stessa circolare Assenze Causa Covid-19, affermando in chiusura che “Resta confermata ogni ulteriore disposizione in tema di corsi CQC, ivi comprese quelle relative alla disciplina delle assenze.”, chiarisce la natura derogatoria delle puntuali disposizioni che essa contiene rispetto alla più generale disciplina dei corsi CQC.
Tale natura derogatoria deve ritenersi operante anche nei confronti della disciplina di cui alla circolare Manuale CQC 2021: diversamente ritenendo si giungerebbe all’assurda conclusione che la circolare Assenze Causa Covid-19 si applica ai corsi ancora disciplinati ai sensi del DM CQC del 20 settembre 2013 e relativa circolare prot. n. 35677 del 19 novembre 2019, ma non ai corsi disciplinati ai sensi del DM CQC 30 luglio 2021 e relativa circolare Manuale CQC 2021.
Con l’occasione si conferma che, perdurante lo stato emergenziale e fino a nuove e/o diverse disposizioni, restano applicabili anche le disposizioni di cui alla circolare prot. n. 11043 del 30 marzo 2021 “Modifiche alla circolare prot. n. 36921 del 22 dicembre 2020 recante “Formazione a distanza nei corsi di competenza della Direzione Generale della Motorizzazione””.
Ing. Pasquale D’Anzi
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