Circolare - 13/10/2022 - Prot. n. 32137 - Formazione a distanza e corsi CQC
OGGETTO: • Nuove disposizioni in materia di formazione a distanza nei corsi di competenza della Direzione Generale della Motorizzazione.
• Disciplina dei corsi di qualificazione iniziale di integrazione CQC ex art. 11, commi 1 e 2, del DM 30 luglio 2021 - segnalazione difformità di applicazione sul territorio.
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: • Nuove disposizioni in materia di formazione a distanza nei corsi di competenza della Direzione Generale della Motorizzazione.
• Disciplina dei corsi di qualificazione iniziale di integrazione CQC ex art. 11, commi 1 e 2, del DM 30 luglio 2021 – segnalazione difformità di applicazione sul territorio.
Come è noto, in costanza dello stato di emergenza sanitaria da COVID 19, questa Direzione Generale ha adottato diverse circolari intese a disciplinare, tra l’altro ed ai fini di quello che qui rileva:
- “Disciplina delle assenze Causa COVID – 19 nei corsi di qualificazione iniziale, anche di integrazione, e di formazione periodica della CQC. Disposizioni integrative delle circolari prot. n. 24304 del 09.09.2020 e prot.n. 26029 del 23.9.20.” (circolare prot. n. 28630 del 14 ottobre 2020)
- “Formazione a distanza nei corsi di competenza della Direzione Generale della Motorizzazione” (circolare prot. 11043 del 30 marzo 2021).
Successivamente, con circolare prot. n. 591 del 11 gennaio 2022 è stato chiarito che “perdurante lo stato emergenziale e fino a nuove e/o diverse disposizioni” restavano applicabili le disposizioni di cui alle predette circolari.
L’attuale situazione di cessato stato di emergenza sanitaria, da un canto, e l’oggettiva significativa ripresa dei contagi, dall’altro, motivano la necessità di dettare nuove e diverse disposizioni in materia.
Si ritiene pertanto opportuno:
1. confermare integralmente le disposizioni di cui alla circolare prot. n. 28630 del 14 ottobre 2020 in materia di “Disciplina delle assenze Causa COVID – 19 nei corsi di qualificazione iniziale, anche di integrazione, e di formazione periodica della CQC”,
2. rivalutare le disposizioni di cui alla circolare prot. 11043 del 30 marzo 2021 “Formazione a distanza nei corsi di competenza della Direzione Generale della Motorizzazione” come di seguito precisato:
a) resta ovviamente confermato il divieto di ricorrere alla FAD nei corsi di recupero punti sulla patente di guida, sulla CQC e sul CAP di tipo KB;
b) le disposizioni che consentivano il ricorso alla FAD nelle lezioni teoriche per il conseguimento delle patenti di guida e dei certificati di formazione professionale di tipo KA e KB nelle sole cosiddette zone rosse o arancioni non sono di fatto più applicabili dalla cessazione dello stato di emergenza;
c) quanto al ricorso alla FAD nei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica CQC – si ritiene di dover tenere in considerazione da un canto la previsione di cui al DM 30 luglio 2021 (infra artt. 9, 10, 16 e 17) relativa alla possibilità di erogare alcune ore dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica con strumenti TIC (tecnologie dell’informazione e comunicazione), come l’e-learning e, dall’altro, la circostanza che ancora non è stato adottato il decreto che dovrà definirne caratteristiche tecniche e standard di qualità, atti a garantire elevata qualità ed efficacia della formazione, con particolare riferimento all’affidabile identificazione del discente.
Pertanto, in una ragionevole composizione dei due profili su esposti – in sostituzione delle precedenti disposizioni sullo specifico punto impartite con la circolare in commento, si dispone che sono applicabili le corrispondenti disposizioni impartite con circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito riportate, nelle quali “T.I.C.” deve intendersi – allo stato attuale e cioè fino all’adozione del citato decreto – come “FAD”, così come evidenziato in grassetto.
c.1) “... in un corso di qualificazione iniziale ordinario, possono essere svolte con FAD le lezioni relative a:
non più del 20 % delle 135 ore dell’area circolazione stradale (pari a 27 ore),
non più del 20% delle 50 ore dell’area autotrasporto (pari a 10 ore),
non più del 20% delle 35 ore dell’area medica (pari a 7 ore),
quanto al programma teorico;
e non più del 20% della durata complessiva dei seguenti moduli (pari a 1 ora):
modulo 3: uso degli attrezzi per interventi di piccola manutenzione ordinaria (1 ora);
modulo 4: sostituzione pneumatico (1 ora);
modulo 5: montaggio catene da neve (2 ore);
modulo 6: uso del cronotachigrafo (1 ora);
quanto al programma pratico.” (cfr. infra paragrafo 3.2 della citata circolare 31895);
c.2) “... in un corso di qualificazione iniziale accelerato, possono essere svolte con FAD le lezioni relative a:
non più del 20 % delle 68 ore dell’area circolazione stradale (pari a 13),
non più del 20% delle 25 ore dell’area autotrasporto (pari a 5 ore),
non più del 20% delle 17 ore dell’area medica (pari a 3 ore),
quanto al programma teorico;
e non più del 20% della durata complessiva dei seguenti moduli:
modulo 3: sostituzione pneumatico (30 minuti);
modulo 4: montaggio catene da neve (30 minuti);
modulo 5: uso del cronotachigrafo (30 minuti);
quanto al programma pratico." (cfr. infra paragrafo 3.3 della citata circolare 31895);
c.3) nei corsi di formazione periodica “Non più di due ore di lezione per ciascuno dei cinque moduli potrà essere erogato con FAD” (cfr. infra paragrafo 3.6.1 della citata circolare 31895);
c.4) deve ritenersi non più applicabile la seguente istruzione:
“Inoltre, essendo stata segnalata da più parti difficoltà a reperire docenti medici, in ragione del massivo impiego del personale sanitario nella campagna di vaccinazione in atto, per la sola durata dell’emergenza da COVID-19 in atto o fino a diverse disposizioni sul punto, si dispone che, la parte di programma di qualificazione iniziale (anche di integrazione) e di formazione periodica di tali docenti possa essere erogata dal docente insegnante di teoria avvalendosi di supporti audiovisivi o multimediali il cui contenuto in conformità ai programmi del corso sia attestato dal responsabile del corso stesso.”;
c.5) restano sostanzialmente confermate le ulteriori disposizioni in tema di FAD nei corsi CQC, che di seguito si riportano con le opportune modificazioni evidenziate in grassetto:
“L’erogazione e la fruizione dei corsi in oggetto con modalità FAD prevede l'utilizzo di un computer desktop, di un laptop portatile, di uno smart-phone, di un tablet o simili strumenti informatici e presuppone l’utilizzazione di tali strumenti in ambienti in cui sia presente, necessariamente, una connessione internet.
Conseguentemente, la mancanza di connessione internet, a qualunque causa imputabile, non consentendo la partecipazione alle lezioni in modalità formazione a distanza, vale assenza.
Qualora la mancanza di connessione internet sia limitata nel tempo, la stessa varrà come assenza limitatamente al/i blocco/blocchi di due (o quando consentito tre) ore in cui è suddivisa una lezione giornaliera, in ragione della durata dell’assenza della connessione.
L’erogazione delle lezioni del programma di qualificazione iniziale (ordinaria, accelerata o di integrazione) e di quelle di formazione periodica in modalità FAD, nei limiti su stabiliti, può avvenire esclusivamente attraverso l’utilizzo di piattaforme webinar con le seguenti modalità, atte a garantire almeno l’apprendimento e la partecipazione ad aule virtuali: è in ogni caso fatto divieto di utilizzo di piattaforme aperte ad un pubblico indifferenziato (ad esempio Youtube, Facebook, etc.).
- Calendario delle lezioni
La FAD non autorizza di per sé modifiche al calendario delle lezioni, come già comunicato ai competenti Uffici della Motorizzazione. Pertanto ogni eventuale variazione dello stesso deve essere comunicata nelle forme e con la tempistica già disciplinata dal DM 30 luglio 2021 e dalla circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021, e successive modifiche ed integrazioni. Conseguentemente, nulla è innovato quanto alla durata complessiva giornaliera delle lezioni stesse. - Accesso all’aula virtuale
Per l’accesso all’aula virtuale, attraverso la piattaforma webinar prescelta, il soggetto erogatore del corso genera con anticipo un link e lo invia, al più tardi un quarto d’ora prima dell’orario stabilito per l’inizio di ciascuna lezione giornaliera, a tutti gli allievi del corso e con PEC all’Ufficio della motorizzazione territorialmente competente. A quest’ultimo è inviato anche l’elenco degli allievi iscritti al corso.
Ai fini della fruizione della lezione in modalità da remoto, l’allievo deve collegarsi all’aula virtuale nel giorno e nell’ora convenuta per ciascuna lezione del corso, in tempo utile per la rilevazione delle presenze, secondo le vigenti disposizioni. - Rilevazione delle presenze degli allievi connessi tramite piattaforma
Nei cinque minuti successivi a ciascuna fase di acquisizione delle firme degli allievi presenti fisicamente in aula, nelle forme e con le tempistiche già previste dalle vigenti disposizioni, il docente procede all’appello degli allievi iscritti al corso, verifica l’eventuale loro presenza in aula on line e, in quest’ultima ipotesi, ne annota la presenza sul registro con l’indicazione tra parentesi della sigla “FAD”. Entro e non oltre cinque minuti successivi al ventesimo (e non più quindicesimo) ed ultimo minuto utile per ciascuna rilevazione delle presenze/assenze, anche on line, il responsabile del corso trasmette all’UMC competente per territorio una conferma di inizio o ripresa delle lezioni e l’indicazione dei nominativi degli allievi assenti, utilizzando il modello di cui agli allegati 9 e 9-bis della circolare 31895 del 15 ottobre 2021, e successive modifiche ed integrazioni, che deve essere trasmesso con PEC. - Vigilanza
Per finalità di verifica a campione, l’Ufficio della motorizzazione territorialmente competente, attraverso il link comunicato dal soggetto erogatore del corso e ricevuto a mezzo PEC, può accedere in qualunque momento all’aula virtuale per verificare il numero degli allievi connessi da remoto o presenti fisicamente alle lezioni frontali, anche chiedendo agli stessi esibizione di un documento di identità.
Per garantire l’effettività della verifica in parola, il predetto link di accesso deve essere ad accesso libero ed immediato e non subordinato ad accettazione da parte del soggetto erogatore del corso.
Al fine di non vanificare l’attività di vigilanza sulla regolarità di corsi in parola che compete agli UMC - attività che va oltre la sola verifica delle presenze -, l’erogazione e la fruizione dei predetti corsi, anche con modalità FAD, non esonera il soggetto erogatore del corso a svolgere comunque la lezione in presenza, presso la propria sede e nelle proprie aule, nei giorni e negli orari stabiliti.
Sono confermate tutte le ulteriori disposizioni di cui al citato DM 30 luglio 2021 ed alla citata circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui all’articolo 21 del predetto decreto in materia di “Attività di vigilanza, ispezioni, controlli documentali e disciplina sanzionatoria” e corrispondenti istruzioni fornite nella più volte citata circolare del 15 ottobre 2021, come modificata ed integrata.”
d) quanto al ricorso alla FAD nei corsi per il conseguimento o il rinnovo del certificato di formazione professionale C.F.P - per i quali non esiste una previsione normativa analoga a quella dei corsi CQC in tema di ricorso a strumenti TIC (tecnologie dell’informazione e comunicazione), come l’elearning per l’erogazione dei corsi – si dispone che la disciplina posta dalla circolare prot. n. 11043 del 30 marzo 2021 cessi a decorrere dalla data di applicazione della presente circolare.
Le su riportate istruzioni sono applicabili ai corsi avviati a decorrere dal 2 novembre 2022: conseguentemente le disposizioni di cui alla circolare prot. n. 11043 del 30 marzo 2021 saranno ancora applicabili solo per i corsi avviati entro il 31 ottobre 2022 e fino a completamento degli stessi, dovendosi considerare - a seguire - soppressa.
Con l’occasione si rappresenta che sono state segnalate difformità di comportamento sul territorio per quanto concerne la disciplina dei corsi di integrazione CQC da parte di chi sia già in possesso di un’abilitazione CQC per una determinata tipologia di trasporto ed intende conseguirla per l’altra tipologia.
In merito, dunque, si rammenta che l’art. 11, commi 1 e 2, del DM 30.7.2021 così dispone:
“1. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, che intendono conseguire anche quella relativa al trasporto di cose:
a) frequentano il programma di cui all'art. 9, commi 4, lettera a) e 7, lettera a), se seguono un corso di qualificazione iniziale ordinario;
b) frequentano il programma di cui all'art. 10, commi 4, lettera a) e 7, lettera a), se seguono un corso di qualificazione iniziale accelerato.
2. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, che intendono conseguire anche quella relativa al trasporto di persone:
a) frequentano il programma di cui all'art. 9, commi 4, lettera b) e 7, lettera b), se seguono un corso di qualificazione iniziale ordinario;
b) frequentano il programma di cui all'art. 10, commi 4, lettera b) e 7, lettera b), se seguono un corso di qualificazione iniziale accelerato.”
Al riguardo, la circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021, e successive modifiche ed integrazioni, nel paragrafo 3.4 così chiarisce:
“Le disposizioni del DM 30 luglio 2021 confermano i principi già propri del DM 20 settembre 2013 in ragione dei quali:
• il conducente già titolare di una CQC per una tipologia di trasporto che intende conseguirla anche per l’altra tipologia, deve seguire solo le lezioni del corso di qualificazione iniziale (ordinario o accelerato) relative alla parte specialistica del programma, sia teorico che pratico, previsto per la tipologia di CQC che intende conseguire (co. 1 per integrazione CQC cose e co. 2 per integrazione CQC persone).
Pertanto, fermo restando il possesso dei requisiti minimi, differenti a seconda che il soggetto erogatore del corso sia un’autoscuola o un C.I.A. oppure un ente di formazione: il titolare di qualificazione CQC per il trasporto di cose, che intenda conseguirla anche per il trasporto di persone, dovrà frequentare delle seguenti parti di corso (sia ordinario che accelerato):
• la parte specialistica del programma teorico per trasporto di persone;
• la parte specialistica del programma pratico per trasporto di persone;
il titolare di qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di persone, che intenda conseguirla anche per il trasporto di cose, dovrà frequentare le seguenti parti di corso (sia ordinario che accelerato):
• la parte specialistica del programma teorico per trasporto di cose;
• la parte specialistica del programma pratico per trasporto di cose;
...omissis...”
Il dettaglio dei contenuti di tali parti del programma è infra paragrafi 3.2 e 3.3 della stessa circolare, rispettivamente con riferimento alla qualificazione iniziale ordinaria o accelerata.
In ragione di tali disposizioni, - che non pare opportuno riprodurre integralmente in questa sede, ma alle quali si fa rinvio -, un corso di qualificazione iniziale di integrazione - di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, su citato, richiede:
- nel caso di corso ordinario: 40 ore di parte specialistica del programma teorico e 5 ore di parte specialistica del programma pratico, per totali 45 ore;
- nel caso di corso accelerato: 20 ore di parte specialistica del programma teorico e 2 ore e 30 minuti di parte specialistica del programma pratico, per totali 22 ore e 30 minuti.
Ing. Pasquale D’Anzi
Vedi anche: