Sostituzione del medico nei corsi CQC: dal 2/11/22 non è più possibile
Aggiornamento del 14 ottobre 2022: è stata rilasciata la circolare n. 32137 da parte della Direzione Generale che ritiene non più applicabile la possibilità, da parte dell'insegnante di teoria, di erogare la parte di formazione di spettanza del medico.
Le nuove disposizioni sono applicabili ai corsi di formazione iniziale e periodica avviati a decorrere dal 2 novembre 2022: i corsi avviati entro il 31 ottobre 2022 seguono le precedenti disposizioni di cui alla circolare 11043 del 30 marzo 2021.
Nei prossimi giorni provvederemo a realizzare un articolo specifico sull'argomento. Nel frattempo, vi invitiamo alla lettura integrale della nuova circolare 32137 del 13/10/22.
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Attenzione! Le informazioni nell'articolo seguente non sono più valide per i corsi che partono il 2 novembre 2022. La Redazione è al lavoro per realizzare un nuovo articolo sull'argomento
Articolo del 6 ottobre 2022
Nonostante lo stato di emergenza covid sia terminato da tempo, molti docenti insegnanti di teoria chiedono alla redazione SIDA chiarimenti relativi alla possibilità di continuare ad erogare la parte di programma di qualificazione iniziale (anche integrazione) e di formazione periodica CQC di spettanza del medico.
La circolare 30/03/2021 prot. n. 11043 aveva stabilito che ....”per la sola durata dell’emergenza da COVID-19 in atto o fino a diverse disposizioni sul punto, si dispone che, la parte di programma di qualificazione iniziale (anche di integrazione) e di formazione periodica di tali docenti possa essere erogata dal docente insegnante di teoria avvalendosi di supporti audiovisivi o multimediali il cui contenuto in conformità ai programmi del corso sia attestato dal responsabile del corso stesso.”
In merito, abbiamo chiesto un chiarimento al MIMS per sapere se sussiste ancora (e in caso positivo, fino a quando) la possibilità che il docente di teoria possa erogare la formazione di spettanza del medico nei corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica CQC.
Questo il chiarimento inviato alla nostra redazione:
“Con riferimento al quesito in calce, dopo interlocuzione con il Direttore Generale si rappresenta quanto segue.
La possibilità di impiegare gli insegnanti al posto dei medici per i moduli specifici all'interno dei corsi CQC è prevista nella circolare prot. 11043 del 30 marzo 2021 (cd. circolare FAD), mentre “la procedura delle assenze "causa covid"” è prevista nella circolare prot. n. 28630 del 14.10.2020.
Successivamente, la circolare 591 dell’11 gennaio 2022, recante chiarimenti in merito all’applicabilità delle due predette circolari, nell’ultimo periodo ha così disposto: “Con l’occasione si conferma che, perdurante lo stato emergenziale e fino a nuove e/o diverse disposizioni, restano applicabili anche le disposizioni di cui alla circolare prot. n. 11043 del 30 marzo 2021 “Modifiche alla circolare prot. n. 36921 del 22 dicembre 2020 recante “Formazione a distanza nei corsi di competenza della Direzione Generale della Motorizzazione””.
Ne consegue che, ancorché sia cessato lo stato di emergenza, fino a nuove e o diverse disposizioni si procede come nelle due suddette circolari è stabilito.
L'attuale situazione di recrudescenza del contagio da COVID 19 suggerisce che questo non sia il momento opportuno per impartire disposizioni diverse.”
Dunque, i docenti insegnanti di teoria potranno continuare ad erogare la parte di programma di competenza del medico sia nei corsi di qualificazione iniziale (anche integrazione) sia nei corsi di formazione periodica CQC.
Questo, appunto, fino a nuove e specifiche disposizioni ministeriali che, dato lo stato attuale di risalita dei contagi da COVID, probabilmente non saranno imminenti.
Vedi anche:
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E' tutta una giostra di follia !
come sempre sida meglio delle associazioni una diceva si una no, ma se il ministero imparasse a scrivere le cose chiaramente...
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