Regolamento delle scuole nautiche: tutto quello che c’è da sapere per esercitare l’attività
Con un decreto interministeriale del Ministro dei trasporti, del Ministro dell’economia e del Made in Italy e del Ministro dell’ istruzione e del merito è stato emanato il nuovo Regolamento delle scuole nautiche - Decreto del 30 agosto 2023 n. 142, entrato in vigore a partire dallo scorso 31 ottobre.
Il regolamento (così come stabilito dall’art. 49-septies del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 – Codice della Nautica da Diporto), si applica alle scuole nautiche, ai consorzi nautici, alle autoscuole che svolgono attività di scuola nautica ed agli istituti tecnici nautici. Questi soggetti devono rispettare determinati requisiti amministrativi, catastali, didattici, pubblicitari e tariffari per svolgere l’attività.
E’ importante in quanto uniforma l’attività e i procedimenti amministrativi delle scuole nautiche in tutta Italia, superando la precedente diversificazione delle norme su base provinciale. Inoltre, rende omogenea e uniforme la disciplina delle scuole nautiche a quella già applicata nei confronti delle autoscuole (Decreto del Ministero dei Trasporti del 17/07/1995 n. 317 – Regolamento recante la disciplina delle attività delle autoscuole).
Ecco una breve analisi dei principali punti salienti del regolamento.
Attività di scuola nautica solo con presentazione della SCIA (articoli da 2 a 6)
Per svolgere l’attività di scuola nautica è obbligatorio presentare la SCIA al SUAP competente per territorio nel quale la scuola nautica ha la sede principale. Alla SCIA vanno allegati vari documenti relativi alla capacità finanziaria o patrimoniale, planimetrie, licenze di navigazione, documenti di sicurezza e relativi al possesso dei requisiti richiesti al personale docente. La SCIA va presentata anche in caso di variazioni dell’attività (trasferimenti, variazioni dell’organico, aperture di sedi secondarie ecc..).
Locali con determinate caratteristiche, già note alle autoscuole (art. 7)
Un’aula di almeno 25 metri quadrati, una segreteria di almeno 10 metri quadrati e servizi igienici, il tutto in conformità con i regolamenti edilizi e con la normativa relativa alla sicurezza sul lavoro, all’agibilità ed alle prescrizioni igienico sanitarie: ecco i requisiti minimi richiesti per i locali.
Lo sanno bene le autoscuole, che con le disposizioni del decreto n. 317 hanno già dovuto rispettare requisiti simili. Il legislatore ne ha tenuto conto visto che, se una autoscuola vuole intraprendere l’attività di scuola nautica, potrà utilizzare gli stessi locali che già utilizza per l’attività di scuola guida.
Le scuole nautiche già autorizzate prima del 31/10/23 usufruiscono di una deroga rispetto a quanto previsto dalle norme sui locali, valida salvo il trasferimento di sede.
La scuola nautica diventa multimediale (art. 8)
Ad esclusione delle carte nautiche, il materiale didattico che comprende cartelloni, modelli in scala, rappresentazioni grafiche di attrezzature, regole, manovre, segnali ecc. può essere sostituito da supporti audiovisivi interattivi e multimediali. Il software multimediale GUIDA RAPIDA SIDA NAUTICA è conforme alla normativa in quanto contiene in forma grafica multimediale tutto il materiale richiesto (per le patenti nautiche di categoria A).
Unità da diporto (art. 9)
La disponibilità dell’unità da diporto deve essere documentata (es.: con atto di proprietà, locazione finanziaria, comodato d’uso, adesione ad un consorzio per le unità da diporto oltre la prima). Le unità devono essere abilitate per le categorie di patenti di cui si tengono i corsi. Devono ovviamente avere a bordo tutti i documenti di sicurezza, essere dotate di copertura assicurativa ed esporre il contrassegno SCUOLA NAUTICA.
Un registro per gli allievi in caso di controlli (art.12)
E’ quello che deve tenere e aggiornare la scuola nautica (e/o il consorzio e/o l’istituto tecnico) e che deve esibire per l’apposizione del visto ed in caso di controlli. Le caratteristiche del registro sono individuate nel regolamento e SIDA ha già realizzato i registri in conformità con la normativa.
La tenuta irregolare del registro di iscrizione, così come la partecipazione alle lezioni di teoria o alle esercitazioni pratiche di allievi non risultanti nel registro comporta un provvedimento di diffida da parte dell’organo accertatore.
Il corso di teoria deve avere una durata minima stabilita (art. 11, Allegato II)
Il regolamento stabilisce il numero minimo di ore di formazione teorica in base al tipo di patente richiesta (nella tabella, a titolo di esempio, riportiamo i requisiti richiesti per conseguire la patente nautica di categoria A).
Patente nautica |
Lezioni di teoria (ore) |
Esercitazioni pratiche individuali unità a motore (durata 1 ora) |
Esercitazioni pratiche individuali unità a vela (durata 1 ora) |
A (entro le 12 miglia) |
20 |
5 |
5 |
A (senza limite dalla costa) |
40 (20 se in possesso di patente entro 12 miglia) |
5 (non necessarie se in possesso di patente entro 12 miglia dalla costa) |
5 (non necessarie se in possesso di patente entro 12 miglia dalla costa con abilitazione vela) |
Non si possono svolgere più di 4 ore di formazione al giorno.
I costi non possono scendere sotto un minimo stabilito (art. 20 , Allegato III)
I costi minimi sono stabiliti dal tariffario pubblicato con il regolamento, ma occorrerà un decreto MIT in accordo con le amministrazioni competenti per l’adozione del modello ufficiale, così come per definire le modalità del suo aggiornamento periodico.
Controlli (artt. 17, 18)
Avranno cadenza almeno triennale e/o si svolgeranno in presenza di segnalazioni o notizie di presunte irregolarità nello svolgimento dell’attività, con lo scopo di verificare la corretta gestione e il permanere dei requisiti richiesti per l’esercizio. Il regolamento dettaglia poi i principali provvedimenti sanzionatori, a seguito di varie inadempienze riscontrate dalle autorità di vigilanza e controllo (a seconda dei casi, Province, Province autonome di Trento e Bolzano, Città metropolitane).
Privacy: con parametri da dettagliare con un decreto (art. 21)
Le modalità e tempi di conservazione dei dati personali unitamente alle misure tecniche e organizzative per assicurare un adeguato livello di sicurezza del trattamento sono demandate ad un decreto MIT da adottare sentito il Garante della privacy.
Due anni per adeguarsi alle nuove norme per chi è già in esercizio (art. 22)
Per le scuole nautiche già in esercizio al 31/10/23 il legislatore dà due anni di tempo (quindi fino al 31/10/2025) per adeguarsi a quando dispongono il regolamento e l’articolo 49-septies del Codice della nautica da Diporto. Per queste scuole si applica anche la deroga relativa ai locali. L’adeguamento è tuttavia necessario nel caso venga presentata una SCIA di variazione prima del 31/10/2025.
Il limite per l’adeguamento delle unità da diporto è invece relativo alle disposizioni degli articoli 7 e 9 del Decreto MIMS 10/08/2021 – Esami patenti nautiche. Questo limite è scaduto il 13/10/23 (due anni dopo l’ entrata in vigore del decreto 10/08/2021).
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